25 febbraio 2021

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Data / Ora
Date(s) - 25/02/2021
13:00 - 17:15

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Presenti: Massimo Zanetti (presidente), Francesca Moretti (segretario), Bruno Simeoni (tesoriere) e i consiglieri Michela Bacchetti, Denaura Bordandini, Francesco Borsetta, Monica Catalfamo, Di Trapani Vito, Paola Lerussi, Andrea Mondini, Raffaella Sartori, Aldo Scalettaris, Daniele Vidal
Assenti: i consiglieri Gabriele Bano e Luca Zanfagnini

Presidente

1. Comunicazioni del Presidente
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, in riferimento al Piano vaccinale anti COVID-19, condividendo quanto rappresentato dal suo Presidente,
premesso che
– l’Amministrazione della Giustizia è espressamente annoverata tra i servizi pubblici essenziali dall’art. 1 della Legge 12/6/1990 n. 146;
– ai sensi dell’art. 24 della Costituzione “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;
– nel periodo emergenziale, l’impegno degli Avvocati non è mai venuto meno nell’opera di tutelare i diritti e le esigenze dei cittadini e delle imprese, avendo gli Avvocati continuato a svolgere ininterrottamente la propria attività di assistenza anche durante il periodo del lockdown in quanto ritenuti Servizi Pubblici Essenziali;
– nonostante tutte le precauzioni adottate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, l’Avvocatura ha dovuto registrare un numero molto elevato di professionisti che hanno contratto il COVID-19;
– la regolare prosecuzione della giurisdizione non può prescindere dal perfetto stato di salute di tutti gli Operatori della Giustizia, Magistrati, Avvocati e personale Amministrativo;
– la Giustizia non può tollerare ulteriori ostacoli e condizionamenti al proprio regolare e corretto funzionamento né che i cittadini e le imprese possano subire ingiustificabili limitazioni ai propri diritti;
ciò premesso,
delibera
previa richiesta di coinvolgimento degli altri COA del distretto, di chiedere a tutte le Autorità competenti di includere gli Operatori della Giustizia (Magistrati togati ed onorari, Avvocati e praticanti Avvocati e personale Amministrativo) tra i soggetti da includere nella cd Fase 2 del Piano di vaccinazione Nazionale a carattere volontario.
Si comunichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro della Giustizia, al Commissario per l’emergenza CORONAVIRUS, al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, al Presidente della Corte di Appello di Trieste, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, al CNF, all’OCF.

– Su richiesta delle dipendenti il COA delibera la chiusura della segreteria dell’Ordine per il giorno 2.4.2021 e concede alle dipendenti giulia Peruzzi ed Ermelinda Lato di usufruire di una giornata di ferie nel giorno 1.4.2021

OMISSIS

2. Rinnovo contratto Dott.ssa Giulia Peruzzi
Il COA, considerata la necessità di avvalersi ancora delle prestazioni rese dalla lavoratrice interinale Giulia Peruzzi, fintanto che perduri il distacco della dipendente Cosetta Antoniazzi, ad oggi fissato al 30.9.2021, e in considerazione della qualità del lavoro sinora svolto dalla stessa, delibera di rinnovare il contratto di lavoro interinale alla lavoratrice Giulia Peruzzi sino al 30.9.2021.

3. Istituzione Commissione verifica dei bandi inoltrati da Enti Pubblici
Su proposta del Presidente, viene costituita una Commissione composta dai Consiglieri Paola Lerussi, Aldo Scalettaris e Vito Di Trapani, che ha la funzione di valutare i contenuti dei bandi che pervengano al COA in relazione alla compatibilità delle clausole in essi contenute con l’esercizio dignitoso della professione forense, anche allo scopo di interloquire con l’Amministrazione proponente suggerendo eventuali modifiche.

4. Nomina Consiglieri partecipanti alla rete OCC del CNF
Il COA designa quali partecipanti alla rete OCC del CNF i Consiglieri Andrea Mondini e Michela Bacchetti

5. Curatori di eredità giacente – riscossione delle imposte da parte dell’Agenzia delle Entrate
OMISSIS

6. Accesso Ufficio Immigrazione Questura di Udine
OMISSIS

7. Procedura di valutazione VPO presso la Procura di Udine
Il COA, con riferimento alla richiesta formulata dalla Corte d’Appello di Trieste di valutazione in merito all’idoneità a svolgere le funzioni di VPO della dott. Valentina Aversa, esprime parere favorevole.

8. Responsabile IPA
OMISSIS

9. Preventivo mobili Ufficio Segreteria
OMISSIS

10. Violazione sito dell’Ordine dd 6.2.21
OMISSIS

Segretario

11. Comunicazioni del Segretario
OMISSIS

12. Iscrizioni, cancellazioni, compiuta pratica, nulla – osta, iscrizioni nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, autorizzazione alla notifica di atti Legge 53/1994.
OMISSIS

Tesoriere

13. Comunicazioni del Tesoriere
OMISSIS

14. Incontro referenti COA Unione Triveneta in tema Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
ll Consigliere Tesoriere riferisce in merito all’incontro, avuto con i referenti degli ordini del Triveneto in materia di adempimenti Anticorruzione, Trasparenza e Privacy.

Relatori vari

15. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Vengono ammessi n. 18 patrocini:
OMISSIS

16. Liquidazione parcelle civile e amministrativo
Nessuna

17. Liquidazione parcelle penale
Nessuna

Relatore Avv. Aldo Scalettaris
18. Parere CNF dd 22.1.21 e determinazioni del COA
Il COA, letto il parere 22.1.2021 pronunciato dal Consiglio Nazionale Forense, rispondendo a richiesta inoltrata dal COA di Roma, in tema di trasmissione di esposti, denunce o notizie di illecito disciplinare dai COA ai CDD, esprime perplessità per i motivi seguenti.
1. Riferimenti normativi
a. Legge Professionale 247/12, art. 50, comma 4
“Quando è presentato un esposto o una denuncia a un Consiglio dell’Ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell’Ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina”.
b. Legge Professionale 247/12, art. 51, comma 3
“La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita”.
c. Regolamento 21.2.2014 n. 2 relativo a procedimento disciplinare, art. 11
“Il Consiglio dell’Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
a. darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni…
b. trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto”.
Considerazioni
1. Dalla normativa citata risulta che la trasmissione di notizia di illecito disciplinare da parte del COA:
a. deve avvenire immediatamente;
b. deve avvenire in presenza di “esposti o denunce” o di “fatti suscettibili di valutazione disciplinare”;
c. deve essere effettuata dal Consiglio dell’Ordine.
2. Un problema di difficile soluzione, che non viene affrontato nel parere in commento, è quello della individuazione dell’esistenza o meno di fatti suscettibili di valutazione disciplinare e della natura (di denuncia o esposto o meno) della comunicazione ricevuta dal COA.
La realtà è assai variegata ed è caratterizzata da comunicazioni inoltrate al COA che vengono chiamate dall’estensore ed effettivamente sono notizia di illecito disciplinare o esposto o denuncia, da comunicazioni che vengono chiamate dall’estensore esposto o denuncia e non ne hanno il contenuto e la natura, a comunicazioni che non vengono chiamate esposti o denunce e ne hanno invece la natura.
Questa è la realtà con la quale i COA si confrontano ogni giorno e la soluzione del problema (ci troviamo o non ci troviamo in presenza di esposti o denunce e di fatti suscettibili di valutazione disciplinare?) è quella che determina la trasmissione o meno della notizia di illecito al CDD.
3. Perplessi lascia l’affermazione del CNF, contenuta nel parere, che “deve pertanto escludersi che il COA sia dotato di un potere collegiale di valutazione o delibera sulla trasmissione dell’esposto”.
L’affermazione contrasta, tra l’altro, con il disposto dell’art. 50, comma 4, Legge Professionale, secondo il quale: “Quando è presentato un esposto o una denuncia a un Consiglio dell’Ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare il Consiglio dell’Ordine (e non altri) deve … trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina”.
E’ evidente che la trasmissione degli atti può e deve essere effettuata in esecuzione di una delibera del COA (e di chi altri, altrimenti?).

4. Lascia perplessi pertanto l’affermazione, contenuta nel parere in commento, secondo la quale “in nessun caso … potrà configurarsi una delibera del Consiglio”: la delibera del Consiglio è prevista dall’art. 50, comma 4, Legge Professionale.
Anche tale affermazione appare contrastante con la normativa citata e riportata in apertura.
5. Il sistema delineato dal CNF nel parere in commento appare non condivisibile perchè non in linea con la normativa di riferimento: il COA, titolare del diritto-dovere di trasmissione della notizia di illecito disciplinare, dovrebbe demandare ad altri – non si sa perchè e a chi! – tale potere-dovere, ma tale delega non è contemplata dalla normativa (e non se ne comprende la finalità).
E chi potrebbero essere poi, gli “altri soggetti” diversi dal COA che dovrebbero occuparsi in via esclusiva ed autonoma della trasmissione al CDD, previa necessaria valutazione della sussistenza o meno di fatti suscettibili di valutazione disciplinare? Un addetto alla segreteria del COA?
6. Non condivisibile è in conclusione l’adozione di un “automatico adempimento” del dovere-potere di cui all’art. 50 Legge Professionale: la trasmissione deve essere decisa e attentamente ponderata dal COA, unico soggetto chiamato a valutare se vi siano o non vi siano fatti suscettibili di valutazione disciplinare e/o atti aventi il contenuto e la natura di esposti o denunce e conseguentemente se debba o non debba essere disposta la trasmissione al CDD di quanto pervenuto al COA.
Si tratta di compito delicatissimo, che non può essere demandato ad altri, men che meno introducendo automatismi.
7. Il CNF pare non avere affrontato e risolto, nella stesura del suo parere, il vero problema pratico, costituito dalla individuazione della sussistenza o meno di fatti suscettibili di valutazione disciplinare e della individuazione della natura di esposto o denuncia degli scritti pervenuti al COA, al di là del nome attribuito o non attribuito dall’estensore.
8. Per quanto riguarda infine la tempistica della trasmissione al CDD che venisse deliberata dal COA pare che l’espressione “immediatamente” non imponga la urgenza assoluta che sembra trasparire dal parere del CNF.
Sarà sufficiente che la delibera (trasmissione o non al CDD) sia assunta nella prima o nella seconda riunione successiva al pervenimento al COA della segnalazione, sempre che non si renda necessario un approfondimento per decidere consapevolmente sulla trasmissione o meno, fermo restando il fatto che anche la sola incertezza sul punto renderebbe doverosa la trasmissione al CDD.

In considerazione di quanto esposto, il COA delibera di continuare a seguire la prassi da sempre adottata, con trasmissione al CDD di tutti e soli gli atti aventi natura di esposto o denuncia o aventi natura dubbia e di tutte le notizie di illecito disciplinare di cui venisse a conoscenza.

Relatori Avv. Aldo Scalettaris, Gabriele Bano e Luca Zanfagnini
19. Procedimenti disciplinari
OMISSIS

Relatore Avv. Vito Di Trapani
20. Esame accordo decentrato del personale
Il Consigliere Di Trapani illustra al COA il testo della bozza di accordo decentrato del personale predisposta dai consiglieri Di Trapani, Bacchetti e Simeoni, congiuntamente alla rappresentante delle dipendenti, signora Antoniazzi e al rappresentante della CGIL Funzione Pubblica sig. Cenci, testo già precedentemente inoltrato a tutti i Consiglieri.
Il COA delibera di approvare il testo in bozza proposto, che si allega al presente verbale, autorizzando il Presidente alla firma.

Relatrice Avv. Michela Bacchetti
21. Parere su quesito presentato dall’Avvocato OMISSIS
Si rinvia

Relatori Avv. Michela Bacchetti e Andrea Mondini
22. Incontro referenti Camera di Commercio di Pordenone-Udine
OMISSIS

Relatrice Avv. Raffaella Sartori
23. Riconoscimento crediti formativi Commissione Informatica
OMISSIS

24. Riconoscimento crediti formativi singoli iscritti
OMISSIS

25. Richieste di esonero dall’obbligo formativo
OMISSIS

26. Organizzazione ciclo di eventi in materia deontologica
OMISSIS

Varie ed eventuali

27. Su proposta del Presidente, il COA,

esaminata

la propria delibera assunta in data 20.3.2015, con la quale si dispone che le deduzioni in procedura disciplinare “dovranno essere intestate al Consiglio di Disciplina, ma depositate presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine”,

rilevato

che l’art. 11, comma 1, lettera b) del Regolamento 21.2.2014 n. 2 del Consiglio Nazionale Forense (“Procedimento Disciplinare”) prevede che il Consiglio dell’Ordine “quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
a) darne informazione all’iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al CDD nel termine di venti giorni;
b) trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina”, in parziale riforma della propria decisione 20.3.2015,

dispone

che le deduzioni difensive siano presentate dall’interessato entro giorni venti al Consiglio Distrettuale di Disciplina e non già al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e che di tale facoltà l’interessato sia informato dal COA.

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