Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato una piattaforma per la presentazione di tutte le istanze di specializzazione, accessibile dal seguente indirizzo web: https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/

Le istruzioni sulle modalità di accesso e di funzionamento della piattaforma, nonché le indicazioni per la presentazione delle istanze possono essere consultate scaricando il Manuale dell’Avvocato per le istanze di specializzazione.

A seguito dell’attivazione della piattaforma CNF non è più possibile presentare le istanze di specializzazione trasmettendole via pec all’Ordine.

In sintesi, le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze sono le seguenti: 

1) Dottorato di ricerca (articolo 2 co. 3, D.M. 163/2020)

Per gli avvocati che presentano l’istanza in ragione del conseguimento di un dottorato di ricerca non è previsto il superamento di alcuna prova.  Sulla piattaforma attivata dal CNF devono essere caricati:
a) l’attestato del titolo di dottorato di ricerca;
b) idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.

2) Corsi di alta formazione specialistica

Può presentare tale domanda l’iscritto che abbia frequentato con esito positivo un corso che abbia i requisiti di cui all’art. 7 del D.M. 144/2015, depositando l’attestato di superamento del corso, alternativamente:

a) concluso entro i 5 anni precedenti il deposito della domanda (ex art. 6);

b) iniziato o concluso dopo il 14/11/2010, e cioè entro i 5 anni precedenti l’entrata in vigore del D.M. 144/2015 (ex art. 14 del medesimo e art. 2, comma 1, D.M. 163/2020, disposizioni transitorie).

Gli avvocati che richiedono il titolo di specialista ai sensi delle richiamate disposizioni transitorie dovranno superare anche una prova scritta e una prova orale davanti a un’apposita Commissione che è stata nominata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 562 del 18 marzo 2022 (il Regolamento Cnf 1/2022 – disciplina le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, c. 1, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale; sono anche fornite le indicazioni operative CNF per pagamento quota una-tantum per la partecipazione prove).

3) Comprovata esperienza (artt. 6 e 8 D.M. n. 144/2015)

È previsto che gli avvocati richiedenti il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza siano convocati dal CNF per un colloquio davanti alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 6, comma 4, d.m. 144/2015.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione da caricare sull’apposita piattaforma del CNF:

a) relazione nella quale viene illustrato e dettagliato ogni singolo incarico fiduciario trattato di cui viene prodotta la specifica documentazione;

b) idonea e adeguata documentazione relativa ad almeno 50 incarichi fiduciari, giudiziali o stragiudiziali, trattati negli ultimi 5 anni, suddivisi in almeno 10 per ogni anno (fatta salva la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2, d.m. 144/2015, che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli stessi e delle specifiche caratteristiche del settore dell’indirizzo di specializzazione).

Dalla documentazione caricata nella piattaforma CNF si deve poter evincere la rilevanza per quantità e qualità degli incarichi professionali svolti (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva).
Esemplificativamente si possono allegare: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione dell’inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti.
Per la materia stragiudiziale possono essere allegate le interlocuzioni scritte con la parte assistita e/o con la controparte o con eventuali terzi, nonché scritture private, contratti, ecc.
Non sono validamente computabili gli incarichi provenienti da designazione di difensore di ufficio, mentre sono da ritenersi computabili gli incarichi di natura giudiziaria.
Quanto, infine, alla tipologia degli incarichi, posto che l’art. 8, c. 1, lett. b, d.m. cit. fa riferimento alla trattazione e non al conferimento, può essere autonomamente considerata la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (ad es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, incidenti di esecuzione, giudizio di ottemperanza ecc.).

È necessario che la relazione e gli atti o documenti prodotti a supporto dell’istanza siano previamente anonimizzati/pseudonimizzati e caricati in piattaforma per esteso (non è pertanto sufficiente l’allegazione per es. del mero frontespizio).
Al seguente link le Indicazioni per anonimizzazione/pseudonimizzazione.

Le domande presentate sono visionate dalla Commissione Specializzazione dell’Ordine al fine di verificarne la regolarità formale e, all’esito, inoltrarle – ora tramite piattaforma – al Consiglio Nazionale Forense che ha competenza esclusiva al rilascio e alla revoca del titolo di specialista.

L’elenco degli Avvocati specialisti è tenuto da ciascun Ordine circondariale.

Segnalo che il D.M. n. 163/2020 – che ha modificando il D.M. n. 144/2015 adottando il Regolamento di disciplina delle specializzazioni forensi – è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza del TAR Lazio n. 189/2024 di data 3.01.2024 – nella parte in cui non ha inserito il diritto commerciale fra i “settori primari” di specializzazione, relegandolo a un mero indirizzo del diritto civile. 

Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati
D.M. 12.8.2015 n.144
D.M. 1.10.2020 n.163

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