Contributo di iscrizione
Contributo di iscrizione all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti con o senza patrocinio
Avvocati: | euro 100,00 |
Praticanti con patrocinio: | euro 100,00 |
Praticanti: | euro 150,00 |
Tale contributo deve essere pagato al momento dell’iscrizione, anche in caso di trasferimento da altro Ordine.
La causale del versamento dovrà riportare la seguente dicitura:
per gli Avvocati: “iscrizione all’albo degli Avvocati + contributo annuale“;
per i Praticanti Avvocati con patrocinio: “iscrizione al registro dei praticanti Avvocati con patrocinio + contributo annuale“;
per i Praticanti Avvocati: “iscrizione al registro dei praticanti Avvocati“;
Contributo anno 2023
delibera del 10.3.2023 prorogata scadenza al 31.5.2023
La data dell’iscrizione stabilisce l’anzianità per ciascun iscritto, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta. Nel computo dell’anzianità si tiene conto anche degli anni in cui il professionista è stato iscritto anche per un solo giorno.
Gli importi pari o inferiori a 151,00 euro possono essere versati direttamente in Segreteria, mentre quelli superiori devono preferibilmente essere corrisposti mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: IT 96 R 08631 12300 000001007421- codice BIC CCRTIT2TTER – intestato all’Ordine degli Avvocati di Udine presso Banca TER – filiale di Udine, Via Gorghi n. 33.
Categoria soggetto passivo | IMPORTO QUOTE 2023 | |
Cassazionisti | ||
Avvocato con + di 10 anni di professione | 275,00 € | 300,00 € |
Avvocato con – di 10 anni di professione (fascia 9-10) | 225,00 € | ——— |
Avvocato – di 8 anni di professione (fascia 3-8) | 175,00 € | ——— |
Avvocato con – di 2 anni di professione (fascia 0-2) | 100,00 € | ——— |
Praticante Semplice | —– | ——— |
Praticanti con patrocinio | 0,00 € | ——— |
Il contributo annuale deve essere pagato integralmente, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l’iscrizione all’Albo o al Registro.
L’importo dovuto sarà ridotto della metà qualora venga richiesta la cancellazione o la sospensione ai sensi dell’art. 20 L. 247/2012 entro il 31 marzo dell’anno in corso. Qualora la cancellazione consegua alla morte dell’iscritto avvenuta entro il 31 marzo dell’anno in corso, nessun contributo sarà dovuto. Altrettanto qualora l’iscrizione sia richiesta o la sospensione ex art. 20 L. 247/2012 sia cessata dopo il 30 settembre.
Ai fini della determinazione dell’obbligo di corrispondere il contributo in caso di:
- cancellazione – si fa riferimento alla data di presentazione della domanda;
- iscrizione – si fa riferimento alla data della relativa delibera consiliare di iscrizione.
Nel caso in cui lo Studio effettuasse versamenti per più soci, sulla causale di versamento devono essere indicati anche i nominativi degli stessi.
Qualora nel corso dell’anno il Praticante con Patrocinio si iscriva all’Albo degli Avvocati, dovrà pagare, oltre al contributo di iscrizione e il contributo annuale.
Qualora gli iscritti avessero versato un contributo annuale di importo inferiore a quello previsto, sono tenuti a corrispondere la differenza.
Nella propria area personale del gestionale Sfera è possibile verificare la propria regolarità del pagamento della quota annuale e scaricarne la ricevuta.
In caso di mancato pagamento da parte dell’iscritto, il Consiglio dell’Ordine provvederà ai sensi dell’articolo 29, comma 6 della Legge 247/2012.