Contributo di iscrizione
Contributo di iscrizione all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti con o senza patrocinio
Avvocati: | euro 100,00 |
Praticanti con patrocinio: | euro 100,00 |
Praticanti: | euro 150,00 |
Tale contributo deve essere pagato al momento dell’iscrizione, anche in caso di trasferimento da altro Ordine. La causale del versamento dovrà riportare la seguente dicitura: per gli Avvocati: “iscrizione all’albo degli Avvocati + contributo annuale“; per i Praticanti Avvocati con patrocinio: “iscrizione al registro dei praticanti Avvocati con patrocinio + contributo annuale“; per i Praticanti Avvocati: “iscrizione al registro dei praticanti Avvocati“;
Contributo annuale
Cassazionisti | ||
Avvocato con + di 40 anni di professione | euro 225,00 | euro 250,00 |
Avvocato con – di 40 anni di professione | euro 275,00 | euro 300,00 |
Avvocato con – di 10 anni di professione | euro 150,00 | |
Avvocato con – di 2 anni di professione | euro 100,00 | |
Praticanti con patrocinio | euro 0,00 |
Contributo anno 2022
Il 2 maggio successivo l’Ordine invierà all’iscritto inadempiente un sollecito via pec, evidenziando che il mancato pagamento del contributo annuale integra la fattispecie prevista dall’art. 29, comma 6 della Legge 247/2012.
Dopo il 1° giugno seguente l’Ordine invierà via PEC all’iscritto inadempiente la contestazione dell’addebito e la convocazione presso il Consiglio dell’Ordine ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 29 L. 247/2012.
La data dell’iscrizione stabilisce l’anzianità per ciascun iscritto, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta. Nel computo dell’anzianità si tiene conto anche degli anni in cui il professionista è stato iscritto anche per un solo giorno.
Il contributo annuale deve essere pagato integralmente, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l’iscrizione all’Albo o al Registro. L’importo dovuto sarà ridotto della metà qualora venga richiesta la cancellazione o la sospensione ai sensi dell’art. 20 L. 247/2012 entro il 31 marzo dell’anno in corso. Qualora la cancellazione consegua alla morte dell’iscritto avvenuta entro il 31 marzo dell’anno in corso, nessun contributo sarà dovuto. Altrettanto qualora l’iscrizione sia richiesta o la sospensione ex art. 20 L. 247/2012 sia cessata dopo il 30 settembre.
Ai fini della determinazione dell’obbligo di corrispondere il contributo in caso di: cancellazione si fa riferimento alla data di presentazione della domanda; iscrizione si fa riferimento alla data della relativa delibera consiliare di iscrizione. Qualora gli iscritti avessero versato un contributo annuale di importo inferiore a quello previsto, sono tenuti a corrispondere la differenza. Nel caso in cui lo Studio effettuasse versamenti per più soci, sulla causale di versamento devono essere indicati anche i nominativi degli stessi. Qualora nel corso dell’anno il Praticante con Patrocinio si iscriva all’Albo degli Avvocati, dovrà pagare, oltre al contributo di iscrizione, il contributo annuale nella misura della differenza tra quanto già corrisposto a tal fine come praticante e l’importo previsto per il contributo annuale di competenza dell’Avvocato. Gli importi pari o inferiori a 151,00 euro possono essere versati direttamente in Segreteria, mentre quelli superiori devono preferibilmente essere corrisposti mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: IT 96 R 08631 12300 000001007421- codice BIC CCRTIT2TTER – intestato all’Ordine degli Avvocati di Udine presso Banca360 Credito Cooperativo FVG – filiale di Udine, Via Gorghi n. 33.Delibera consiliare 30 gennaio 2008, integrata con delibere 6.3.09, 5.8.09, 6.11.09, 8.1.10, 14.5.10, 7.12.2011, 16.11.2012, 25.1.2013, 7.11.2014, 4.11.2016 e 15.2.2019.
L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
… 2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. 3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fi ni istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. 4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. 5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza. 6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
… 3. Coloro che non adempiono al versamento sono sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi della legge vigente. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento con delibera assunta dal Consiglio alla prima adunanza successiva alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. …
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 1782/2011
Contributo anno 2023
delibera del 10.3.2023 prorogata scadenza al 31.5.2023
La data dell’iscrizione stabilisce l’anzianità per ciascun iscritto, indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta. Nel computo dell’anzianità si tiene conto anche degli anni in cui il professionista è stato iscritto anche per un solo giorno. Gli importi pari o inferiori a 151,00 euro possono essere versati direttamente in Segreteria, mentre quelli superiori devono preferibilmente essere corrisposti mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: IT 96 R 08631 12300 000001007421- codice BIC CCRTIT2TTER – intestato all’Ordine degli Avvocati di Udine presso Banca360 Credito Cooperativo FVG – filiale di Udine, Via Gorghi n. 33.Categoria soggetto passivo | IMPORTO QUOTE 2023 | |
Cassazionisti | ||
Avvocato con + di 10 anni di professione | 275,00 € | 300,00 € |
Avvocato con – di 10 anni di professione (fascia 9-10) | 225,00 € | ——— |
Avvocato – di 8 anni di professione (fascia 3-8) | 175,00 € | ——— |
Avvocato con – di 2 anni di professione (fascia 0-2) | 100,00 € | ——— |
Praticante Semplice | —– | ——— |
Praticanti con patrocinio | 0,00 € | ——— |