22 gennaio 2021

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Data / Ora
Date(s) - 22/01/2021
13:00 - 16:41

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Presenti: Massimo Zanetti (presidente), Francesca Moretti (segretario), Bruno Simeoni (tesoriere) e i consiglieri Michela Bacchetti, Gabriele Bano, Denaura Bordandini, Francesco Borsetta, Monica Catalfamo, Vito Di Trapani, Paola Lerussi, Andrea Mondini, Raffaella Sartori, Aldo Scalettaris, Daniele Vidal, Luca Zanfagnini

Presidente

Si anticipano le comunicazioni del Segretario, punti 7 e 8.
1. Comunicazioni del Presidente
L’avv. Bano esce alle 15,25
OMISSIS
– Il Presidente riferisce di aver ricevuto comunicazione da parte dell’avv. Magaraggia, tesoriere dell’Unione Triveneta, con richiesta di un incontro dei Presidenti degli Ordini appartenenti all’Unione che avevano compilato e inoltrato all’Unione stessa il questionario relativo alle attività svolte dagli Ordini in materia di anticorruzione, trasparente e privacy. La finalità dell’incontro, che si svolgerà via Zoom in data 28.1.2021 alle ore 15.30, è quella di svolgere un confronto sui risultati dell’indagine e le criticità riscontrate. Il Presidente delega alla partecipazione il Consigliere Tesoriere avv. Simeoni.

2. Verifica inventario beni di proprietà dell’Ordine.
Il Presidente evidenzia che allo stato i beni presenti negli spazi utilizzati dall’Ordine non sono mai stati inventariati, suggerendo di procedere alla loro catalogazione. Il COA condivide la proposta e dispone l’istituzione di un libro degli inventari in formato digitale (Excel). Si incarica la segreteria di occuparsi delle incombenze

3. Accesso graduatoria Comune di Udine per la copertura di un posto vacante in pianta organica.
Il C.O.A.
CONSIDERATO che con delibera del 4 agosto 2020 il CoA di Udine ha temporaneamente sospeso il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di operatore amministrativo per la gestione di strumentazioni tecnologiche informatiche e telematiche a tempo parziale e indeterminato – Area B, posizione economica B1, del CCNL Enti pubblici non economici;
CONSIDERATO che il medesimo concorso risulta, in ogni caso, sospeso anche ope legis, in virtù di quanto disposto dalla normativa emergenziale da Covid 19;
VISTO l’art. 1, c. 10, lett. Z) del DPCM 14 gennaio 2021 a mente del quale “… a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.
CONSIDERATO, tuttavia, che l’evoluzione della pandemia e la conseguente durata delle misure di contenimento rendono impossibile programmare con certezza modalità e tempi della riapertura del concorso oggi sospeso;
VALUTATA come urgente e indifferibile la necessità di integrare la propria pianta organica mediante copertura di un posto profilo B, liv. B1, anche in considerazione dell’attuale assenza di un’impiegata di ruolo, temporaneamente assegnata in Comando presso la Prefettura di Pordenone, e della prossima scadenza del contratto di un’altra impiegata amministrativa assunta con contratto di somministrazione;
VERIFICATO che il Comune di Udine ha messo a disposizione di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo, una graduatoria approvata al termine di un concorso bandito per l’assunzione a tempo indeterminato di operatori amministrativi, Area C, liv. C1, Comparto Unico Enti locali FVG;
CONSIDERATO che tale modalità di assunzione, allo stato, si presenta come quella di più immediata realizzabilità, fermo restando l’interesse del CoA a proseguire, laddove necessario e/o opportuno, non appena possibile l’iter concorsuale oggi ad oggi sospeso;
VERFICATO che, in virtù delle tabelle di equiparazione, l’Area C del comparto Unico Enti locali FVG corrisponde all’Area B del comparto Funzioni centrali;
VISTO il comma 10 octies dell’art. 1 del D.L. n. 162/2019, introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 8/2020 (c.d. decreto Milleproroghe);
VISTO il Piano Triennale per il Fabbisogno del Personale, Triennio 2019-2021, approvato con delibera del CoA del 11 ottobre 2019;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’Ente per il 2021;
all’unanimità,

DELIBERA

di avanzare formale richiesta al Comune di Udine di potersi avvalere, previo accordo tra amministrazioni, della graduatoria approvata dall’ente locale, al fine di individuare a scorrimento tra gli idonei di quel concorso un operatore amministrativo da assumere a tempo pieno e con contratto indeterminato, con inquadramento in Area B, liv. B1, Comparto Funzioni centrali, delegando in tal senso il Presidente del CoA.

4. Esame di accesso alla Professione Forense sessione 2020
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine
premesso che
vi è la necessità di garantire lo svolgimento dell’esame di accesso alla professione forense della sessione 2020 mediante una soluzione normativa coerente con la situazione emergenziale
rilevato che
– con decreti del Ministero della Giustizia erano state rinviate al 13, 14, 15 aprile 2021 le tre prove scritte, originariamente previste per il mese di dicembre 2020
– il 13.1.2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 del decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri
considerato che
– alla luce della suddetta proroga normativa è ragionevole ritenere che la situazione generale in Italia non consentirà lo svolgimento di tre prove scritte in presenza;
– è necessario evitare che nella primavera del 2021 venga disposto un ulteriore differimento, rendendo assolutamente incerta la possibilità di accesso alla professione per i giovani praticanti che hanno ultimato il periodo di pratica;
– l’esperienza della pandemia ha generato varie forme di esecuzione a distanza delle prove scritte d’esame, particolarmente in ambito universitario;
ritenuto che
– non è condivisibile l’ipotesi normativa di una laurea abilitante, tale da determinare il superamento automatico di ogni forma di ulteriore valutazione. La delicatezza e la complessità dell’attività connessa alla tutela dei cittadini, di rilievo costituzionale, richiede un serio percorso professionalizzante che valorizzi la pratica effettiva dei praticanti avvocati
esprime
vicinanza a tutti i praticanti Avvocati che, oggi, sono costretti a subire indubbie difficoltà nell’accesso alla professione, anche in conseguenza della mancanza di una specifica normativa emergenziale a loro tutela
invita il Governo
a non differire ulteriormente le prove d’esame;
ad adottare, previa consultazione del C.N.F. e O.C.F., i provvedimenti necessari a
– adottare adeguate misure atte a garantire condizioni di sicurezza sanitaria per lo svolgimento delle prove scritte e orali dell’esame di abilitazione alla professione forense;
– fissare le date di svolgimento delle prove scritte dell’esame di abilitazione
– prevedere eventuali idonee forme di svolgimento in modalità telematica, qualora l’evoluzione della situazione epidemiologica lo richiedesse

5. Verifica limitazioni inerenti all’accesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine
Considerato
– che il provvedimento urgente, riguardante l’afflusso degli Avvocati nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e l’organizzazione delle attività volta a prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19 assunto in data 22.11.2020 e successivamente modificato con provvedimento di data 27.11.2020, aveva una durata nel tempo limitata al 5.12.2020;
preso atto
che successivamente alla data del 5.12.2020 non risulta essere stato assunto alcun provvedimento di proroga;
rilevato che
nel corso dell’attuale fase di emergenza epidemiologica l’attività giudiziaria non ha subito alcun tipo di sospensione, tant’è che l’accesso agli Uffici Giudiziari non è stata assoggettato ad alcuna forma di limitazione;
delibera
di chiedere al Procuratore F.F. che voglia ripristinare l’immediata e piena operatività di tutti i servizi di competenza del Suo Ufficio, consentendo agli Avvocati l’accesso ai locali della Procura senza alcuna limitazione per l’intero orario di apertura al pubblico.

6. Approvazione progetto cofinanziamento in cooperazione tra COA e Cassa Forense inerente “Emergenza Covid-19”
Il Presidente dà lettura della comunicazione di data 19.1.21 con cui Cassa Forense rappresenta che, nella seduta del 14.1.21, ha deliberato di approvare il progetto trasmesso dallo scrivente COA, conferendo mandato agli Uffici di corrispondere la somma di € 5.530,00, pari al 25% del budget riconosciuto per l’effettuazione dei test sierologici, acquisto dispositivi di protezione e sanificazioni.
Il COA delibera di dar corso al progetto.

Segretario

7. Comunicazioni del Segretario
Il COA su proposta del Segretario, approva il seguente parere:
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE
esaminata la richiesta dell’Avv. OMISSIS contenente una “richiesta di parere in materia deontologica” con la quale l’istante si chiede se:
sia conforme al dettato dell’art.28 NCDF la produzione in giudizio della corrispondenza ricevuta “per conoscenza” dall’avvocato della curatela fallimentare, da parte dell’avvocato difensore della controparte, e avente ad oggetto trattative stragiudiziali.
precisato preliminarmente
che il Consiglio dell’Ordine non è deputato a fornire pareri su questioni specifiche la cui risoluzione è demandata, nell’ambito delle rispettive competenze, al Consiglio Distrettuale di disciplina e al Giudice della causa,
IN LINEA GENERALE
L’art. 28 del Nuovo Codice Deontologico Forense recita:
RISERBO E SEGRETO PROFESSIONALE
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.
4. È consentito all’avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
a) per lo svolgimento dell’attività di difesa;
b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
d) nell’ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.
Si rammenta che il segreto professionale, sancito dall’articolo 28 ncdf, è ricompreso nel titolo II del codice, che attiene ai “RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA”; la condotta da tenersi e la relativa violazione andranno, pertanto, riguardate sotto il profilo della relazione fra l’avvocato ed il soggetto che gli ha conferito mandato (o nell’interesse del quale gli è stato conferito mandato).
Quale interprete privilegiato delle regole che presiedono alla deontologia, il Consiglio Nazionale Forense offre esplicazione sui presupposti del segreto e riserbo professionale, con i pareri 60/2019 e 203/2016, secondo cui:
“Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività̀ prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto.
La condotta deontologica lecita, sarà, indubbiamente, quella che non divulga le informazioni che siano state fornite dal Cliente.
La norma vincola inoltre alla riservatezza sulle circostanze conosciute “in dipendenza del mandato”, senza circoscrivere la fonte di dette informazioni, ma differenziandola dal cliente ( e dalla parte assistita). Indubbiamente le missive ricevute “per conoscenza”, da parte di terzi, all’avvocato che svolge il proprio mandato nella vertenza di cui si tratta nella corrispondenza, rientrano fra le informazioni menzionate dalla norma in esame: l’invio trova infatti la sua ragione ed interesse nell’esistenza del mandato professionale in detta lite.
Evidente limite della norma è la necessità di utilizzo delle notizie ricevute per l’adempimento del mandato (art.28 sub a) e per le ragioni di rilevante pregio, come indicate nell’ultimo comma dell’art.28 (impedire un reato grave, circostanziare i fatti in controversia fra avvocato e cliente, o in procedura disciplinare). Anche tali deroghe, tuttavia, devono essere limitate, secondo quanto previsto nella norma di chiusura contenuta nell’ultima parte del quarto comma dell’art. 28, alla diffusione delle informazioni ricevute “ a quanto strettamente necessario per il fine tutelato”.
E’ parere di questo Consiglio che le informazioni ricevute da soggetto diverso dal proprio Cliente con missiva indirizzata all’avvocato “per conoscenza”, rientrino fra quelle riservate, ai sensi dell’art.28 NCDF, qualora siano pervenute in dipendenza del mandato professionale. L’utilizzo in giudizio (nei limiti delle norme processuali che lo presiedono) dell’informazione ricevuta in siffatta modalità andrà ponderata alla luce della sua stretta necessità, secondo la regola posta dal comma 4 dell’art.28 NCDF.
Redatto il 7.12.2020
Il Segretario Relatore Il Presidente

8. Iscrizioni, cancellazioni, compiuta pratica, nulla – osta, iscrizioni nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, autorizzazione alla notifica di atti Legge 53/1994.
OMISSIS

Tesoriere

9. Comunicazioni del Tesoriere.
OMISSIS

Relatori vari

10. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Vengono ammessi n. 15 istanze:
OMISSIS

11. Liquidazione parcelle civile e amministrativo
Nessuna

12. Liquidazione parcelle penale
Si liquidano n. 2 parcelle penali a favore dell’avv. OMISSIS come da separato verbale. (si astiene l’avv. Bano)
Si liquida n. 1 parcella penale a favore dell’avv. OMISSIS
(non presenti i Consiglieri collegati da remoto, per difetto di connessione)

Relatori Avv. Aldo Scalettaris, Gabriele Bano e Luca Zanfagnini
13. Procedimenti disciplinari
OMISSIS

14. Posizione Avv. OMISSIS
OMISSIS

Relatori Avv. Denaura Bordandini, Raffaella Sartori, Bruno Simeoni e Luca Zanfagnini
15. Aggiornamento vademecum commissione mista per il PCT
Si rinvia

Relatrice Avv. Raffaella Sartori
16. Situazione triennio formativo 2017-2019
Si rinvia in attesa di ricevere le integrazioni richieste e deliberate nella precedente seduta consiliare.

17. Riconoscimento crediti formativi singoli iscritti
OMISSIS

18. Organizzazione ciclo di incontri in materia informatica dal mese di febbraio a giugno 2021 in collaborazione con COA distretto.
La Consigliera Sartori relaziona sul corso.
Il Coa delibera di organizzare il corso con gli altri COA del distretto mettendo a disposizione la piattaforma Zoom, e riconoscendo agli Avvocati e Praticanti Avvocati che parteciperanno alla singola lezione 2 CF in materia non obbligatoria per ciascuna lezione; 22 Crediti Formativi per coloro che frequenteranno almeno 10 lezioni.

19. Organizzazione con CPO del Corso Formazione in materia di Violenze di genere
Il Coa delibera di organizzare il corso o mettendo a disposizione la piattaforma Zoom, riconoscendo per ogni modulo n. 3 crediti formativi non obbligatori agli Avvocati e Praticanti Abilitati partecipanti; per il corso n. 20 crediti formativi, di cui 3 in deontologia, per chi frequenta l’80% delle lezioni (comprese quelle dell’11.02.2020 e del 18.02.2020).

Relatore Avv. Francesco Borsetta
20. Permanenza, iscrizione e cancellazione nell’Albo Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio. Valutazione casi particolari
OMISSIS

Varie ed eventuali

21. Quesito in materia deontologica proposto dall’Avv. OMISSIS
OMISSIS

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