13 gennaio 2022

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Data / Ora
Date(s) - 13/01/2022
15:00 - 17:25

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Presenti: Massimo Zanetti (presidente), Bruno Simeoni (tesoriere) e i consiglieri Michela Bacchetti, Gabriele Bano, Denaura Bordandini, Francesco Borsetta, Monica Catalfamo, Paola Lerussi, Andrea Mondini, Raffaella Sartori, Aldo Scalettaris, Daniele Vidal, Luca Zanfagnini

Assenti: il segretario Francesca Moretti e il consigliere Vito Di Trapani

In assenza della Consigliera Segretaria ne assume le funzioni la Consigliera Denaura Bordandini

Presidente

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente segnala la richiesta di parere dell’Avvocato OMISSIS che, per turnazione, viene affidata al Consigliere Mondini affinché relazioni sul medesimo.

Il Presidente riferisce che sono pervenute numerose comunicazioni da parte di avvocati e/o gruppi di avvocati per richiedere al COA di aderire a svariate forme di protesta volte a contestare la legittimità del DL 1/2022 in punto violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Il COA ritiene, a maggioranza, di non dare seguito a nessuna richiesta condividendo i principi enunciati in diritto sulla questione dall’Unione Camere Penali Italiane con delibera dell’11 gennaio u.s. che si riporta di seguito.
DIRITTO DI DIFESA E MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO CON IL D.P.R. N. 1/2022
L’estensione alla categoria professionale degli avvocati dell’obbligo di esibizione del green pass per l’accesso agli uffici giudiziari, oltre che del generale obbligo vaccinale per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età, sta comprensibilmente determinando fermento e dibattito.
Meno comprensibile è che il giurista, nell’esprimersi sulla complessa problematica, ritenga di potersi affrancare dal vincolo rigoroso dei principi generali dell’ordinamento, che egli è tenuto a conoscere ed all’interno dei quali egli dovrà necessariamente organizzare il proprio pensiero.
Il tema del rapporto tra libertà personale, diritto alla salute individuale e diritto alla salute collettiva è stato arato per decenni e decenni dalla dottrina e dalla giurisprudenza, innanzitutto della Corte Costituzionale. Nulla di nuovo viene oggi proposto da questa pandemia da Sars Covid-19. È pacificamente certo che la legge possa imporre ai cittadini un trattamento sanitario obbligatorio, ed ancor più misure di prevenzione sanitaria limitative dell’esercizio dei diritti individuali, seppure in conclamate condizioni di eccezionalità, le quali mettano in pericolo -in termini peraltro non generali, ma specificamente individuati- il diritto collettivo alla salute. Anche in tale estrema ipotesi, il trattamento sanitario obbligatorio (che potrà essere imposto solo per legge) non potrà mai sacrificare il diritto alla salute individuale, cioè non potrà mai consistere in un trattamento pericoloso o potenzialmente dannoso per l’individuo che ad esso sia sottoposto.
Parliamo, giova ripeterlo, di decenni di giurisprudenza costituzionale e di consolidati e ricchissimi dibattiti dottrinali, che costituiscono diritto vivente ben noto (o così dovrebbe essere) al giurista.
Sorprende dunque che, di fronte a misure adottate con l’esplicito richiamo a quei presupposti eccezionali, siano proprio avvocati a porre, in termini del tutto impropri, il tema del diritto di difesa, in sostanza invocato come (fino ad oggi sconosciuto) limite esterno alla tutela della salute collettiva garantita dall’art. 32 della Costituzione.
È certamente legittimo contestare le premesse generali dell’imposizione del trattamento sanitario obbligatorio (e comunque delle misure sanitarie limitative dell’esercizio del diritto di difesa), negando cioè che sussistano nel Paese le condizioni sanitarie di eccezionale emergenza giustificative della limitazione delle libertà e dei diritti individuali (alla salute individuale, alla intangibilità del proprio corpo, alla libertà di movimento, e dunque anche al libero esercizio del diritto di difesa). È invece inconcepibile -come leggiamo in alcune prese di posizioni forensi- riconoscere la legittimità della premessa -stato generale di eccezionale messa in pericolo della salute pubblica- ed al tempo stesso opporre ad essa, con pretesa dunque immotivatamente derogatoria, il limite esterno del diritto di difesa.
Si mettano dunque liberamente in discussione le premesse dello stato di eccezione, se si hanno argomenti seri, solidi, condivisi dalla comunità scientifica internazionale, per revocare in dubbio la legittimità e la correttezza delle valutazioni operate dai soggetti cui -anche questo sarà bene che il giurista non lo dimentichi- l’ordinamento affida le posizioni di garanzia in materia sanitaria; ma, ove a ciò non si proceda, si eviti, proprio perché avvocati e giuristi, di invocare disordinatamente ed in modo meramente agitatorio conflitti con l’esercizio del diritto di difesa fuori da ogni parametro di serietà argomentativa.
Il decreto-legge oggi in questione pretende dall’avvocato che voglia entrare negli uffici giudiziari lo stesso tampone o certificato vaccinale che, incontestatamente, viene al medesimo richiesto per entrare in qualsivoglia pubblico esercizio. Esibirà l’uno o l’altro certificato ed eserciterà liberamente la propria attività professionale anche negli uffici giudiziari.
Quanto all’eventuale obbligo vaccinale richiesto all’avvocato, il tema della legittimità è esattamente il medesimo che riguarda ogni altro cittadino, per esempio il medico di fiducia non vaccinato, rispetto al quale dovrebbe allora invocarsi la tutela del diritto costituzionale alla salute del paziente che a lui intenda affidarsi fiduciariamente.
Non vi è dunque ragione per immaginare, una volta accettata o comunque non contestata la esistenza di uno stato di pericolo per il diritto costituzionale alla tutela della salute collettiva quale premessa dell’intervento normativo in contestazione, soluzioni derogatorie invocate con argomenti inconferenti con quella decisiva premessa, ed incoerenti con il sistema di principi costituzionali da decenni sedimentatosi nel nostro ordinamento giuridico.

OMISSIS

Il Presidente riferisce che è pervenuto al COA il programma di gestione dei procedimenti civili e penali per il 2022.
Si incarica il Consigliere Mondini di prendere visione del documento e relazionare alla prossima seduta.

2. Richiesta della Presidente del CPO Avv. Pina Rifiorati di adesione alle istanze promosse dall’Avv. Pia Perricci.
Il COA si richiama a quanto deciso al precedente punto.

Segretario

3. Iscrizioni, cancellazioni, compiuta pratica, nulla-osta, iscrizioni nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, autorizzazione della notifica di atti Legge 53/94.
In assenza della Consigliera Segretaria i punti vengono trattati dalla Consigliera Segretaria f.f.

OMISSIS

Tesoriere

4. Comunicazioni del Tesoriere
Il Tesoriere comunica che l’Unione Triveneta degli Avvocati ha provveduto ad erogare in data 27.12.2021 un contributo di € 2.500,00 (misura massima prevista dal regolamento) a parziale ristoro delle spese sostenute dall’Ordine degli Avvocati di Udine per l’organizzazione dell’assemblea dell’Unione e del contestuale evento convegnistico tenutosi in data 6.11.2021.

OMISSIS

5. Affidamento Sferabit delle operazioni di avvio Albosfera anno 2022
Udita la relazione del Tesoriere il Coa delibera di delegare a Sferabit al costo di € 50,00+IVA le operazioni di avvio del gestionale per l’anno 2022.

Commissione Patrocinio a Spese dello Stato

6. Comunicazione inerente alle nuove modalità di inoltro per gli avvocati delle istanze PSS tramite portale Sfera e al nuovo modello di istanza per i privati.
Udita la relazione della Consigliera Bordandini il COA delibera di rendere attiva la nuova modalità di inoltro per gli avvocati delle istanze PSS tramite portale Sferabit a far data da lunedì 31/1/2022. A tale modalità, obbligatoria ed esclusiva per tutti gli avvocati, rimarrà affiancata la possibilità di deposito nella Segreteria dell’istanza cartacea per la sola utenza privata. Prima del 31/1/2022 i componenti della Commissione PSS predisporranno un vademecum da pubblicare nel sito ed organizzeranno un evento illustrativo per gli iscritti. Si rinvia alla prossima seduta l’approvazione delle modifiche dell’istanza di ammissione al PSS in forma cartacea inoltrata in data odierna.

7. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Vengono ammessi n. 25 patrocini

Commissione Parcelle Civili e Amministrative

8. Liquidazione parcelle civile e amministrativo.
Nessuna.

Commissione Parcelle Penali

9. Liquidazione parcelle penali
N. 1 parcella penale in favore dell’avv. OMISSIS;
N. 1 parcella penale in favore dell’avv. OMISSIS;
N. 1 parcella penale in favore dell’avv. OMISSIS;
come da separati provvedimenti.

Commissione Formazione e Accreditamento

10. Eventi formativi, richieste di accreditamento e di esonero

Eventi formativi

Co-organizzazione evento formativo proposto dal SSM – Scuola Superiore della Magistratura dal titolo: “Ricognizione delle questioni più dibattute nell’ultimo quinquennio di giurisprudenza in materia successoria” previsto a Udine il 20 maggio 2022
Il Consiglio delibera di co-organizzare l’evento formativo, previsto per venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dal titolo: “Ricognizione delle questioni più dibattute nell’ultimo quinquennio di giurisprudenza in materia successoria”, riconoscendo agli Avvocati e Praticanti Abilitati partecipanti n. 6 CF in materia non obbligatoria per l’intera giornata.

Esce la consigliera Denaura Bordandini ed assume la funzione di Segretario il Consigliere Daniele Vidal.

Richiesta riconoscimento crediti formativi

SCUOLA FORENSE CARNELUTTI: Il Coa di Udine, in ragione dei risultati conseguiti dalla Scuola Forense Carnelutti nell’attività di formazione finalizzata all’accesso alla professione di avvocato, in considerazione inoltre dell’impegno profuso dai colleghi tanto nell’allestimento gestionale-organizzativo dei corsi di ciascun semestre, quanto nell’attività di somministrazione delle singole lezioni, nonché tenuto conto del prezioso supporto fornito dai singoli tutors nella preparazione e partecipazione dei singoli praticanti iscritti, visto l’art. 13, comma 1, lettera a) del regolamento del CNF n. 6/2014, delibera di riconoscere, ai fini della formazione continua da imputare all’anno 2022, i seguenti crediti:
– 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie, ai componenti del comitato scientifico, ai tutors ed ai praticanti con patrocinio iscritti alla Scuola Carnelutti;
– 4 crediti formativi per ogni modulo, ai colleghi che prestano docenza nelle singole lezioni.
Il riconoscimento dei crediti sopra indicati è subordinato all’effettivo svolgimento dei moduli del corso.

OMISSIS

Commissione disciplinare

11. Procedimenti disciplinari

OMISSIS

Commissione Difese d’Ufficio

12. Permanenza, iscrizione e cancellazione nell’Albo Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio. Valutazione casi particolari

OMISSIS

Varie ed eventuali

Tenuto conto che giovedì 20 gennaio prossimo si terrà nei locali dell’Ordine la manifestazione denominata “Divino Commediante” organizzata dalla camera Penale Friulana, la seduta consiliare si terrà venerdì 21 gennaio alle ore 14:00.

Il consigliere Mondini rappresenta i gravi disservizi dell’ufficio UNEP, collegati sia ai lunghi tempi necessari per la fissazione degli appuntamenti sia ai ritardi connessi agli orari fissati. Di un tanto verrà data comunicazione al Presidente del Tribunale.

La Consigliera Catalfamo evidenzia criticità in ambito della cancelleria addetta ai Decreti Penali. Il COA, preso atto di un tanto, incarica il Consigliere Zanfagnini, referente Commissione Osservatorio sulla Giustizia, di predisporre una nota da inoltrare al Presidente della sezione penale.

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