Consiglio Nazionale Forense: l’Avvocato autenticatore di firme nelle procedure elettorali e referendarie (art. 16 bis, legge n. 120/2020)

L’art. 16 bis della legge n. 120/2020 di conversione del cd. decreto semplificazioni (DL 76/2020) ha modificato l’art. 14 della legge 53/1990 inserendo li avvocati “che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza” tra i soggetti che possono eseguire le autenticazioni di firme previste da tutte le leggi elettorali vigenti.

Invitiamo gli iscritti che intendano svolgere tale funzione a comunicare al COA la propria manifestazione di disponibilità all’indirizzo mail: segreteria@avvocati.ud.it

Nota CNF 16/07/2021

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