CODICE DEONTOLOGICO FORENSE — modifica Art. 25-bis —

Nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 3 maggio 2024, è stata pubblicata la modifica al Codice Deontologico Forense in materia di equo compenso (nuovo art. 25 bis), adottata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 275, del 23 febbraio 2024. Si segnala inoltre che la norma entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Di seguito, si trascrive il testo pubblicato e, per maggiore utilità, si indica il link alla relativa pagina della Gazzetta Ufficiale.

Art. 25-bis – Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

1. L’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall’avvocato, questi ha l’obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell’obbligo di cui al secondo comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

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