Avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
ART. 50 CO. 2 L 247/2012 – ART. 6 REG. 31.01.2014 N. 1 C.N.F.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Trieste, a sensi dell’art. 6 Reg. 1/2014 del CNF

COMUNICA

che II giorno 16 LUGLIO 2018 dalle ore 12.30 alle ore 16.30 presso le rispettive sedi sono stati convocati i Consigli degli Ordini di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, per procedere alle elezioni dei 15 consiglieri del Consiglio Distrettuale di disciplina del Distretto di Corte d’Appello di Trieste.

Il numero dei candidati eleggibili dai singoli consigli dell’Ordine è il seguente:
3 consiglieri l’Ordine di Trieste
5 consiglieri l’Ordine di Udine
3 consiglieri l’Ordine di Pordenone
3 consiglieri l’Ordine di Gorizia

Sono eleggibili nelle elezioni che si terranno presso i singoli Consigli dell’Ordine tutti gli Avvocati iscritti all’albo tenuto dallo stesso Consiglio del’Ordine che, a pena di irricevibilità abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza entro le ore 14 dei quindicesimo giorno precedente alla data fissata per le elezioni. Non è consentita la candidatura presso Ordini diversi da quello di appartenenza. La Segreteria apporrà sulla dichiarazione la data e l’ora di ricevimento.

Ai sensi dell’art. 3 del regolamento 31 gennaio 2014 n° 1 del Consiglio Nazionale Forense, la carica di Consigliere distrettuale di disciplina è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine o di Consigliere del Consiglio nazionale forense. Non possono essere eletti membri di un Consiglio distrettuale di disciplina gli avvocati componenti della commissione per l’esame di Stato, nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per una delle cariche entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. La decadenza dei componenti dei Consiglio distrettuali di disciplina può essere disposta dal Consiglio nazionale forense nell’esercizio dei propri poteri ispettivi di cui all’art. 63 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ai sensi dell’ art. 4 comma 5 del regolamento 31 gennaio 2014 n. 1 del Consiglio Nazionale Forense si possono candidare gli Avvocati che:
a) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive superiori a quelle dell’avvertimento
b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento
c) non abbiano subito, nei cinque anni precedenti,condanne anche non definitive per reati non colposi
d) non siano sottoposti ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive, non abbiano riportato condanne anche non definitive per reati di cui all’art. n51, comma 3 bis cpp e per quelli previsti dagli articoli 372,373,374,374 bis, 377,377 bis ,380 e 381 CP
e) abbiano maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

La candidatura deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità dall’autocertificazione relativa al possesso del requisiti di eleggibilità ed all’assenza di cause ostative di cui all’art. 4 comma 5 del regolamento n. 1/2014 del CNF.

Il presente avviso, spedito a mezzo PEC ai Presidenti dei singoli Consigli dell’Ordine del Distretto, sarà affisso negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Ordine del Distretto.
Trieste 12 giugno 2018

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