Sospensione feriale dei termini processuali procedimenti giurisdizionali ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori – Orientamento Tribunale di Udine

Con riferimento alla recente ordinanza n. 18044 del 06.06.2023 depositata il 23.06.2023 della Suprema Corte di Cassazione che, in tema di sospensione feriale dei termini processuali relativi ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori ha affermato il principio secondo cui nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, si rileva che il Tribunale di Udine, con provvedimento di data 27.07.2023 ha ritenuto di NON aderire al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza anzidetta, poichè:
– basato su di una norma di carattere eccezionale e di natura temporanea, allo stato abrogata, come tale inidonea ad essere impiegata come criterio di interpretazione autentica;
– non conforme alle precedenti pronunce, con riferimento all’applicabilità dell’art. 83 comma 3, lett. a, D.L. n. 18/20 all’assegno divorzile;
– contrario alla giurisprudenza di legittimità che, con orientamento granitico, ha da tempo affermato che la sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché esse non rientrano nella materia degli “alimenti” richiamata dall’art. 92 del R.D. n. 12/41 (art. 433 e ss c.c.).
Si allega provvedimento della dott.ssa Diamante, condiviso da tutta la Sezione Famiglia del nostro Tribunale.

Provvedimento