Regolamento Commissione di conciliazione

1. Costituzione, composizione e funzionamento

È costituita presso l’Ordine degli Avvocati di Udine la Commissione di Conciliazione per dirimere questioni vertenti su diritti o interessi disponibili insorte tra:
– avvocati e praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo iscritti all’Ordine degli Avvocati di Udine;
– avvocati e praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo iscritti all’Ordine degli Avvocati di Udine e loro assistiti e/o clienti.
Il Consiglio dell’Ordine nomina i componenti, almeno in numero di tre, della Commissione scegliendoli tra i Consiglieri dell’Ordine in carica e designa tra di essi il Coordinatore.
Le funzioni dalla Commissione possono essere svolte o in composizione plenaria o dal Coordinatore o da componente delegato dal Coordinatore.

2. Domanda di conciliazione

La domanda di conciliazione deve essere predisposta per iscritto preferibilmente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal portale dell’Ordine.
La domanda, corredata degli atti e documenti ritenuti strettamente necessari alla illustrazione dei motivi del contendere, deve essere presentata alla Segreteria dell’Ordine, che consegnerà all’istante copia di questo regolamento.
Al momento del deposito della domanda l’interessato dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell’Ordine.

3. Attivazione della procedura

Il Coordinatore, ricevuta la domanda di conciliazione, ne trasmette senza ritardo all’avvocato o al praticante abilitato al patrocinio sostitutivo comunicazione a mezzo pec, invitandolo a dichiarare entro il termine di 10 giorni dalla ricezione se intende aderire alla procedura, allegando contestualmente anche copia di questo regolamento.
Decorso infruttuosamente tale termine o in caso di diniego esplicito, il Coordinatore dà notizia della mancata adesione al richiedente, archiviando definitivamente il fascicolo.
In caso di adesione, il Coordinatore comunica alle parti, preferibilmente a mezzo pec o comunque con qualunque mezzo ricettizio, la data dell’incontro, che si terrà nei locali dell’Ordine.
La Commissione può promuovere il tentativo di conciliazione anche d’ufficio mediante comunicazione alle parti interessate. Anche in tal caso il tentativo di conciliazione potrà essere esperito solo se tutte le parti interessate avranno manifestato la loro adesione.

4. Tentativo di conciliazione

Nella data fissata per l’incontro la Commissione, il Coordinatore o il delegato esperiscono il tentativo di conciliazione, informando preventivamente i partecipanti circa l’obbligo di riservatezza cui sono tenuti in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite in sede conciliativa e facendo loro sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione del presente regolamento, impegno a rispettare il dovere di riservatezza di cui al successivo punto 6 e autorizzazione al trattamento dei dati personali in relazione alla controversia.
Le parti devono comparire personalmente, eventualmente accompagnate da una persona di fiducia, parimenti tenuta all’obbligo di riservatezza.
Il tentativo di conciliazione viene esperito con procedimento orale e senza formalità.
Del tentativo di conciliazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti all’incontro.
In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, nel verbale verrà dato atto dei termini dell’accordo raggiunto.
In caso di esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, nel verbale verrà dato atto della sola presenza dei partecipanti all’incontro e della mancata riuscita del tentativo di conciliazione esperito.
In entrambi i casi del verbale, debitamente sottoscritto, sarà rilasciata copia a ciascuna delle parti, che ne attesterà l’avvenuta ricezione.
Qualora l’accordo sia raggiunto e la conciliazione attenga a compensi del professionista, il verbale potrà essere depositato dall’interessato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascerà copia in forma esecutiva con l’apposizione della prescritta formula ex art. 29, comma 1, lettera o), Legge Professionale.

5. Obbligo di astensione

I componenti della Commissione che abbiano partecipato al tentativo di conciliazione hanno l’obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi successiva attività in ambito consiliare direttamente o indirettamente collegata alla questione trattata nell’ambito dell’esperito tentativo di conciliazione.

6. Dovere di riservatezza

I partecipanti al tentativo di conciliazione sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante l’esperimento del tentativo medesimo.

7. Relazione di fine anno

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione presenterà al Consiglio dell’Ordine un sintetico rapporto sulle questioni trattate nell’anno precedente.

Adottato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine l’8 marzo 2019

Print Friendly, PDF & Email