Disegno di legge n. 1738 approvato il 10.03.2016 dal Senato “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace”: delibera COA di Udine dell’1 aprile 2016

Pubblichiamo la delibera assunta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine nella seduta dell’1 aprile 2016 in relazione a quanto indicato in oggetto:
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE
PREMESSO
che è attualmente in fase di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il disegno di legge diretto a dare una nuova disciplina alla magistratura onoraria;
che tale testo prevede l’attribuzione alla competenza del giudice di pace di una serie di procedimenti sia di natura civile sia di natura penale;
che in generale l’attribuzione alla competenza del giudice di pace di un considerevole numero di procedimenti civili e penali appare non giustificata da ragioni legate alle dimensioni del carico complessivo dei procedimenti giudiziari (il cui numero è negli ultimi anni progressivamente diminuito in misura considerevole);
che tale previsione non sembra tenere conto della situazione derivante dalle numerose iniziative intraprese recentemente allo scopo di diminuire le dimensioni del contenzioso in sede giudiziale (iniziative che vanno dall’introduzione della mediazione obbligatoria a quella della negoziazione assistita),che hanno già provocato una considerevole diminuzione del contenzioso giudiziale ma i cui effetti sono ancora in fase di produzione e potranno essere compiutamente apprezzati solamente in futuro;
che appare non opportuna in linea generale l’attribuzione di un numero rilevante di procedimenti ad un giudice il cui reclutamento non è effettuato con i medesimi criteri seguiti per i magistrati “togati”;
che la scelta anzidetta determina difficoltà anche con riguardo alla funzione dell’avvocato quale difensore tecnico;
che oltre a tutto, quanto alla materia civile, viene prevista l’attribuzione alla competenza del giudice di pace di controversie in materia di volontaria giurisdizione, di diritti reali e di comunione con la sola distinzione tra controversie di maggiore o minore complessità e difficoltà di trattazione e di definizione, senza specifica alcuna dei criteri con cui si raggiungerebbe tale distinzione, nonché di tutta la materia condominiale;
ciò premesso e considerato,
esprime
valutazione negativa circa il contenuto del disegno di legge per i motivi di cui in premessa;
dispone
che della presente valutazione negativa del disegno di legge anzidetto sia data notizia alla pubblica opinione ed alle opportune sedi decisionali affinchè della stessa sia tenuto conto;
si ripromette
di assumere eventuali ulteriori iniziative dirette a contrastare l’adozione del disegno di legge anzidetto eventualmente in collaborazione con altri soggetti e organizzazioni che condividano le considerazioni e opinioni sopra espresse.

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