D.L. 1/2022 art. 3 – Il COA si riserva di comunicare tempestivamente le modalità attuative in sede locale, anche alla luce degli incontri già fissati per la data odierna con gli Organi competenti

Art. 3 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 9-bis:

      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e’  consentito  esclusivamente

ai soggetti in possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19, di cui all’articolo 9, comma  2,  l’accesso  ai  seguenti  servizi  e attivita’, nell’ambito del territorio nazionale:

          a) servizi alla persona;

          b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e  finanziari, attivita’ commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona, individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d’intesa  con  i Ministri  dell’economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione,  entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

          c) colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e  gli internati, all’interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e minori.

        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)

si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma

1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di

efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l’accesso  ai servizi, alle attivita’ e agli uffici di cui al comma  1-bis  avvenga nel rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  medesimo  comma  sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

      2) al comma 3,  le  parole  «comma  1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

        b) all’articolo 9-sexies:

          1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai periti  e  agli  altri  ausiliari  del   magistrato   estranei   alle amministrazioni della giustizia»;

          2)  il  comma  8  e’  sostituito  dal  seguente:   «8.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano  ai  testimoni  e alle parti del processo.»;

          3) dopo  il  comma  8  e’  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.

L’assenza del  difensore  conseguente  al  mancato  possesso  o  alla mancata esibizione della certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al comma 1 non costituisce impossibilita’  di  comparire  per  legittimo

impedimento.»;

        c) all’articolo 9-septies,  il  comma  7  e’  sostituito  dal seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza

ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non superiore a dieci giorni lavorativi,  rinnovabili  fino  al  predetto termine del 31 marzo  2022,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del posto  di  lavoro  per  il  lavoratore sospeso.».

  2.  All’articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San Marino, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

    «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al  comma  1 non  si  applicano  altresi’  le  disposizioni  di  cui  all’articolo

4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».