Riportiamo il testo della delibera adottata nella seduta dell’11 aprile 2011 in ordine alla astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nei giorni 14 e 15 aprile 2011 indetta dall’OUA.
Il Consiglio dell’Ordine,
preso atto del contenuto della delibera adottata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura in data 25 marzo 2011 con la quale, in relazione alle previsioni e all’applicazione del Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, viene confermato lo stato di agitazione dell’Avvocatura e viene proclamata ulteriore astensione degli Avvocati dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie, oltrechè da ogni attività giudiziaria, per i giorni 14 e 15 aprile 2011;
ribadito
quanto già espresso con delibera di data 11 marzo 2011 di questo Consiglio, riguardo al fatto che l’istituto della mediazione così come recepito dal nostro Ordinamento presenta numerosi aspetti di criticità, anche sotto il profilo costituzionale;
rilevato
che in relazione a tali criticità sono già stati presentati due progetti di Legge di modifica;
osservato
che l’attuale normativa dovrà venire emendata con l’introduzione di indispensabili correttivi costituzionalmente orientati, primi fra tutti l’eliminazione dell’obbligatorietà della mediazione, la previsione della difesa tecnica, la richiesta di forti requisiti professionalizzanti dei mediatori e degli organismi di mediazione, adeguate rettifiche alla disciplina delle spese del procedimento;
ritenuto
tuttavia, che lo spirito del nuovo strumento, se inteso quale complemento della giurisdizione nella soluzione dei conflitti, appare condivisibile nella parte in cui consente di diffondere una cultura di composizione delle liti non necessariamente avversariale e propone metodi alternativi di risoluzione delle controversie in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2008/52CE del 21 maggio 2008, il cui recepimento ha carattere di obbligatorietà e che la relazione tra mediazione e processo civile si deve porre in termini di complementarietà all’obiettivo comune dei due sistemi, negoziale e giudiziale, di promuovere e rendere effettivo il diritto di accesso alla Giustizia offrendo ai cittadini una pluralità di strumenti;
rimarcato
che l’Avvocatura riveste un ruolo di centralità e di garanzia per l’accesso dei cittadini alla Giustizia e che per tale ragione è chiamata a svolgere un’irrinunciabile funzione sociale;
che, nello svolgimento di tale funzione sociale, l’Avvocatura deve spendersi costruttivamente, mediante gli strumenti del diritto, per introdurre nel tessuto normativo della mediazione le indispensabili correzioni che, riconducendo l’istituto alla sua essenza, lo rendano fruibile da parte dei cittadini;
che nel contempo un’Avvocatura nobile e consapevole deve anche evitare scelte di tipo puramente emozionale e impegnarsi, piuttosto, operativamente nell’istituto, pur largamente imperfetto, per non lasciarne l’applicazione esclusivamente a organismi privati od a soggetti sprovvisti delle indispensabili competenze tecnico-giuridiche, nell’ottica di non aggravare ancora di più il contesto di attuazione della disciplina;
nel richiamare la deliberazione assunta in data 11 marzo 2011
conferma
le già manifestate perplessità circa l’opportunità di ricorrere all’astensione dalle udienze quale strumento di protesta, in quanto lo stesso non appare idoneo ad offrire una risposta concreta e costruttiva alle carenze di sistema della mediazione, ma, al contrario, è suscettibile di accreditare agli occhi dell’opinione pubblica un’immagine distorta dell’Avvocatura, ripiegata corporativamente sulla tutela di propri esclusivi interessi e responsabile del fallimento di un istituto che, invece, recependo gli auspicati correttivi, potrebbe consentire il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla Direttiva europea;
non aderisce
all’astensione dalle udienze ulteriormente proclamata dall’O.U.A. per le giornate del 14 e 15 aprile 2011 e
invita
nuovamente gli Iscritti, nell’esercizio della libertà di ciascuno in ordine alla scelta se aderire o non aderire all’indetta astensione, a rispettare comunque le previsioni dell’articolo 39 del Codice Deontologico Forense e del Codice di Autoregolamentazione delle Astensioni dalle udienze degli Avvocati.