Protocollo a tutela delle genitorialità

In data 8 novembre 2017 è stato sottoscritto fra il Coa e il Cpo e i magistrati del Tribunale, sezione civile e penale, la Procura della Repubblica e l’Ufficio d Sorveglianza il protocollo a tutela della genitorialità nello svolgimento della professione forense. Con la legge dei bilancio, che ha novellato l’art. 81-bis disp. att. c.p.c. e l’art. 420-ter c.p.p., è stato finalmente sancito e consacrato per legge che l’impedimento a presenziare l’udienza civile o penale da parte delle avvocate in maternità è meritevole di tutela e dunque legittima la richiesta di rinvio.
Nel solco delle clausole di salvaguardia previste dalle norme novellate, Il nostro Protocollo regolamenta modalità e termini della richiesta di rinvio, nonché prevede le ipotesi di deroga e di trattazione urgente, nel contemperamento degli interessi in gioco.

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Il Presidente del Tribunale di Udine
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
Il Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Udine
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine
La Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Udine

VISTI

– gli articoli 2, 3, 24, 37 e 51 della Costituzione Italiana;

– gli articoli 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE come modificati dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

– la direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

– la Legge 8 marzo 2000 n. 53 ed in particolare l’art. 9 che prevede la promozione e l’incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;

– il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità e successive modificazioni;

– la sentenza della Corte Costituzionale del 14 ottobre 2005 n. 385 che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l’indennità di maternità, in alternativa alla madre;

– il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e donne per quanto attiene l’accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

– il Decreto Legislativo dell’11 aprile 2006 n. 198 Codice delle Pari Opportunità uomo e donna;

– il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 in merito all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 della L. 8 agosto 1995 n. 335;

– il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 in attuazione della Direttiva 2006/54/CE;

– il Decreto Legislativo 15.06.2015 n. 80

– il Codice Deontologico Forense

CONSIDERATO

che le parti firmatarie del presente Protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l’esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell’esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;
che le parti firmatarie condividono la necessità di intervenire affinché la tutela della maternità e paternità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affidamento familiare, trovi concreta realizzazione, così garantendo ed affermando una reale parità fra uomini e donne sia nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi, che nell’esercizio della professione forense.
che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione è da ritenersi sempre più centrale nell’organizzazione lavorativa al fine di consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale ed alla vita familiare;
che tutte le parti condividono l’esigenza di sviluppare un’azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nello svolgimento della professione forense;
che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse, nell’ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;
che tutte le parti intendono garantire in ogni circostanza l’efficienza e il corretto esercizio dell’amministrazione della Giustizia, di cui la salvaguardia del diritto alla difesa dell’assistito costituisce il perno e il cardine principale, mediante l’assunzione di precisi impegni tra i soggetti sottoscrittori, ciò che costituisce garanzia di soluzioni certe e preventivamente concordate.

***

Il Presidente del Tribunale di Udine, il Procuratore della Repubblica, il Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Udine, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Presidente del Comitato Pari Opportunità, si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, ad applicare, promuovere e diffondere i contenuti del presente PROTOCOLLO D’INTESA ed in particolare a:

1) Promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d’intesa tra i/le magistrati/e tutti gli operatori e le operatrici operanti all’interno del Tribunale;

2) Riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire all’avvocata civilista durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto a tutte le udienze di comparizione personale delle parti, a quelle di istruzione probatoria,  alle udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio; in tali ultimi procedimenti, nonchè in tutti quelli aventi ad oggetto l’affidamento e il mantenimento della prole  minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente sono fatte salve le ipotesi in cui gli interessi degli eventuali minori coinvolti richiedano una trattazione in via di particolare urgenza;

3) Riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire all’avvocata giuslavorista durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto alle udienze fissate ex art. 420 c.p.c. ed a quelle istruttorie, con  esclusione delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui all’art. 442 c.p.c., nonché di quelle aventi ad oggetto la trattazione di questioni urgenti attinenti alla tutela del diritto alla salute e alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita familiare del lavoratore.

4) Riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire all’avvocata penalista durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 420 ter c.p.p. e 484 comma 2 bis c.p.p., con esclusione:

  1. a) delle udienze preliminari con più imputati, salvo il caso in cui il difensore legittimamente impedito non abbia già dichiarato o dichiari, anche tramite comunicazione scritta da depositarsi presso la cancelleria del Giudice procedente, che il proprio assistito voglia accedere ad un rito premiale;
  2. b) delle udienze in cui l’imputato si trova in stato di custodia cautelare o è sottoposto a misure cautelari, coercitive od interdittive;
  3. c) delle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti a misure cautelari, coercitive od interdittive, agli interrogatori ex art. 294 c.p.p., all’incidente probatorio, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 c.p.p., all’attività di assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo del legittimo impedimento ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito entro centottanta giorni (art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati).

Nei procedimenti attinenti le misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l’eventuale rinvio dell’udienza terrà conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali, ivi compresi quelli relativi alla prescrizione.
Qualora la richiesta di legittimo impedimento venga fatta valere in occasione di un’udienza fissata per l’assunzione della prova testimoniale, ove il Giudice ritenga che il teste abbia serie, oggettive e comprovate difficoltà a comparire nuovamente ad un’udienza successiva, potrà disporre ugualmente solo l’escussione del testimone in questione, rinviando il procedimento per tutti gli altri adempimenti.

5) Le parti concordano che, ai fini di cui al presente protocollo, gli avvocati e le avvocate dovranno presentare tempestivamente apposita istanza all’autorità procedente, allegando certificazione medica con l’indicazione della data presunta del parto o il certificato di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000 e che l’istanza debba essere comunicata alle parti costituite nei procedimenti civili, al PM e all’eventuale difensore della parte civile nei procedimenti penali.
Nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ed in particolare dal D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, ossia nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi, a prescindere dall’eventuale sussistenza di patologie connesse, su richiesta dell’avvocata verrà fissata l’udienza, o disposto il rinvio di udienza già fissata, a data successiva a detto periodo.
In caso di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza, per il periodo anteriore a quello suddetto, l’istanza di rinvio dovrà essere documentata con l’allegazione di uno specifico certificato medico.

6) La paternità è riconosciuta quale causa di legittimo impedimento alla partecipazione degli avvocati alle udienze civili e penali durante i tre mesi successivi alla data del parto; nel caso di adozione nazionale e internazionale e affidamento di minore, il padre potrà avvalersi del legittimo impedimento per il medesimo periodo e con le medesime modalità previste per le avvocate agli artt. 2 e 5; nel periodo successivo ai tre mesi seguenti il parto, sino al compimento dei tre anni di età del bambino, è concesso alle avvocate e agli avvocati che ne facciano esplicita istanza la possibilità di richiedere all’Autorità Giudicante l’anticipazione (se possibile) e la posticipazione dell’orario di udienze in considerazione delle necessità di allattamento e della malattia del bambino, compatibilmente con le esigenze di ciascun singolo ufficio; analoga facoltà è concessa alle avvocate e agli avvocati in caso di adozione o affidamento di minore per il periodo successivo ai tre mesi dopo l’ingresso in famiglia del figlio e comunque entro i tre anni di vita del bambino;

7) Per tutti gli avvocati e le avvocate, in tutti i casi sopra previsti, il rinvio concesso dovrà essere successivo al termine di tre mesi dal parto e, comunque, dovrà essere fissato entro i successivi due mesi a partire dal predetto termine.

8) Il presente protocollo si applica anche ai procedimenti penali e civili pendenti avanti al Giudice Onorario di Pace ed è applicato anche dai Giudici Onorari di Pace e del Tribunale.

9) Il presente accordo si applica altresì ai patrocinatori e alle patrocinatrici legali.

10) Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare per favorirne l’applicazione. Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell’esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela del principio di parità di genere di cui alle premesse del presente accordo.
Resta salva in ogni caso l’applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii di udienza.

Udine, lì 8 novembre 2017

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