il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine nella seduta del 3 settembre 2026, al fine di razionalizzare il contenuto delle delibere di data 22 maggio 2025, 5 giugno 2025, 9 ottobre 2025, 10 marzo 2026 e 16 luglio 2026 relative alla formazione, ha sostituito la precedente con la seguente:
“Il Consiglio, al fine di limitare il fenomeno dell’assenza di tempestiva cancellazione da parte di chi fosse impossibilitato a partecipare a un evento formativo al quale si era precedentemente iscritto, delibera quanto segue:
L’avvocato impossibilitato a partecipare all’evento formativo al quale è iscritto, è tenuto a cancellare la propria iscrizione tempestivamente e, al più tardi, almeno 24 ore prima del giorno di svolgimento dell’evento stesso.
In assenza di previa cancellazione nei termini di cui sopra, al raggiungimento di due assenze anche non consecutive verrà sospesa la possibilità di iscrizione e partecipazione agli eventi accreditati dall’Ordine di Udine e la cui iscrizione avviene tramite il portale Sfera, per 6 mesi dalla data della specifica delibera assunta dal Consiglio.
Il conteggio delle assenze verrà azzerato al termine del periodo di sospensione e decorsi 6 mesi senza ulteriori assenze senza previa cancellazione dell’iscrizione.
Nel periodo di sospensione dall’iscrizione e partecipazione, in ogni caso, non saranno riconosciuti crediti formativi per la partecipazione agli eventi formativi accreditati dall’Ordine degli Avvocati di Udine”.