Protocollo d’intesa per le espropriazioni presso terzi e mobiliari

Per scaricare il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Udine, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e l’U.N.E.P. presso il Tribunale di Udine cliccare qui

Premesso

– che dal confronto tra il Presidente del Tribunale di Udine dott. Paolo Corder, il Giudice dell’Esecuzione dott.ssa Francesca Variola, la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine avv. Raffaella Sartori e la Funzionaria Dirigente dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Udine dott.ssa Susi Vazzoler è emersa l’esigenza di sottoscrivere un protocollo condiviso in materia di espropriazione presso terzi e di espropriazione mobiliare presso il debitore, anche allo scopo di individuare soluzioni condivise in relazione ai problemi operativi posti dal decreto legislativo n. 149/2022;
– che restano in ogni caso ferme le previsioni contenute nel Vademecum Distrettuale PCT – versione 2024.2 (https://www.pct-fvg.it/vademecum/) e successivi aggiornamenti;

tutto ciò premesso

il Tribunale di Udine, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e l’U.N.E.P. presso il Tribunale di Udine approvano il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA

I) Espropriazioni presso terzi

1. Il contenuto dell’atto di pignoramento
L’art. 546, comma 1, c.p.c. stabilisce che dal giorno della notifica dell’atto di pignoramento il terzo è custode di una somma determinata aumentando il credito precettato in base a tre diversi scaglioni di maggiorazione, che devono essere richiamati nell’atto di pignoramento (euro 1.000,00 per i crediti fino a euro 1.100,00, euro 1.600,00 per i crediti da euro 1.100,01 fino a euro 3.200,00 e la metà per i crediti superiori a euro 3.200,00).
Per evitare incertezze da parte dei terzi nella determinazione della maggiorazione, è opportuno che nell’atto di pignoramento venga indicato solo lo scaglione da applicare nel caso concreto, specificando altresì l’esatto importo della somma oggetto degli obblighi di custodia.
In caso di sospensione del termine di efficacia del precetto ex art. 492-bis, comma 3, c.p.c. il pignoramento deve contenere le indicazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 492 c.p.c. (la data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale, quando è prevista, la data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’art. 492-bis c.p.c. ovvero la data di comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo o del provvedimento di rigetto dell’istanza del Presidente del Tribunale).
Per semplificare la verifica del rispetto del termine di efficacia del precetto da parte degli Ufficiali Giudiziari e del G.E., è opportuno che il creditore riporti dette indicazioni in grassetto.
2. Il sistema di prenotazione udienze
Le udienze di pignoramento presso terzi si tengono nelle giornate del lunedì e del martedì dalle ore 9.00.
Nel predisporre l’atto di pignoramento presso terzi ed inserire la data di citazione l’avvocato dovrà preventivamente individuare la giornata dell’udienza tramite l’apposito servizio di prenotazione (https://pignoramentipressoterzi.udienzetribunaleudine.it/).
La prenotazione dell’udienza on-line garantisce la trattazione della causa nella giornata e nell’orario fissati, mentre nei casi di mancata prenotazione la causa verrà trattata in coda alle udienze già prenotate.
La giornata del martedì è dedicata alle udienze prenotate e, qualora vengano fissate genericamente senza prenotazione, verranno rinviate d’ufficio al primo lunedì successivo.
Per ulteriori indicazioni si richiama il Vademecum Distrettuale PCT – versione 2024.2 al punto 30.1 (https://www.pct-fvg.it/vademecum/).
3. L’iscrizione a ruolo
Gli avvocati dovranno iscrivere a ruolo i pignoramenti presso terzi almeno sette giorni prima della data di udienza indicata nell’atto di pignoramento o, in ogni caso, con un anticipo sufficiente a consentire la notifica degli avvisi di iscrizione a ruolo di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c. e il deposito della stessa, come previsto al punto 4 del presente Protocollo.
In fase di iscrizione a ruolo del fascicolo, gli avvocati inseriranno i dati di tutti i terzi pignorati nei cui confronti intendono procedere, omettendo esclusivamente quelli che hanno già inviato dichiarazione negativa e implicitamente oggetto di rinuncia.
Per ulteriori indicazioni si richiama il Vademecum Distrettuale PCT – versione 2024.2 al punto 30.2 (https://www.pct-fvg.it/vademecum/).
Si chiede agli avvocati di valutare attentamente l’eventuale esenzione della procedura esecutiva dal versamento del contributo unificato e/o dell’importo forfettario previsti dal T.U.S.G., soprattutto in materia di lavoro o di famiglia, ove le esenzioni applicate in altre fasi della controversia non sono previste per l’esecuzione.
Si ricorda che in caso di sospensione del termine di efficacia del precetto ex art. 492-bis, comma 3, c.p.c., il creditore deve iscrivere a ruolo il processo esecutivo depositando, a pena di inefficacia del pignoramento, l’istanza, l’autorizzazione del Presidente del Tribunale (quando prevista) e la comunicazione del verbale con le risultanze dell’accesso dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati ovvero la comunicazione dell’Ufficiale Giudiziario di non avere eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o il provvedimento del Presidente di rigetto dell’istanza.
In caso di pignoramento presso terzi eseguito dall’Ufficiale Giudiziario ai sensi dell’art. 492-bis, commi 7, 8 e 9, c.p.c., il creditore deve procedere all’iscrizione a ruolo entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna da parte dell’Ufficiale Giudiziario del verbale, del titolo esecutivo e del precetto, nelle forme del pignoramento presso terzi. In questo caso è opportuno che l’avvocato depositi, unitamente all’iscrizione a ruolo, anche l’istanza di assegnazione dei crediti o di vendita delle cose mobili prevista dall’art. 543, ultimo comma, c.p.c.
Sull’istanza di cui al capoverso che precede il G.E. emette il decreto di fissazione udienza, che essere notificato al debitore e al terzo pignorato a cura del creditore procedente. In questo caso non è necessario provvedere alla notifica degli avvisi di avvenuta iscrizione a ruolo di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c.
4. Gli avvisi di cui all’art. 543, comma 5, c.p.c.
Dopo l’iscrizione a ruolo, il creditore procedente, al fine di evitare rinvii, depositerà almeno tre giorni liberi prima dell’udienza la prova dell’avvenuta notifica ai terzi dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l’indicazione del numero di ruolo della procedura, ai sensi dell’art. 543 c.p.c., allegando:
– in caso di notificazione a mezzo pec, gli avvisi con la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna per ogni destinatario della notificazione;
– in caso di notificazione a mezzo posta o a mezzo U.N.E.P., gli avvisi completi della relata di notifica e della cartolina attestante la ricezione della notificazione per ogni destinatario, con la relativa attestazione di conformità.
Per ulteriori indicazioni si richiama il Vademecum Distrettuale PCT – versione 2024.2 al punto 30.3 (https://www.pct-fvg.it/vademecum/).
Si segnala che l’intero procedimento di notificazione deve essere perfezionato entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento in considerazione del tenore rigoroso dell’art. 543, comma 5, c.p.c. e del carattere recettizio dell’avviso, in funzione del quale persistono o vengono meno gli obblighi a cui sono tenuti sia il debitore che il terzo pignorato a seguito del pignoramento.
Ai fini del perfezionamento della notifica, quindi, non è sufficiente aver “passato l’atto per la notifica” con la consegna agli Ufficiali Giudiziari o spedito l’atto per la notifica a mezzo del servizio postale, ma è necessario che il procedimento notificatorio si sia perfezionato con la consegna al terzo e che l’avviso notificato venga depositato nel fascicolo dell’esecuzione.
Qualora all’udienza indicata nell’atto di pignoramento l’avviso non risultasse depositato o non vi fosse prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, il G.E. provvederà a dichiarare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura.
Solo nel caso in cui non fosse stata restituita la cartolina di ricevimento e sempreché sia stata depositata la prova di avvenuto invio della notifica, il G.E. disporrà un rinvio per consentirne il deposito della cartolina.
Si ricorda che la notifica al debitore presso la Cancelleria non può essere eseguita a mezzo pec, perché gli indirizzi pec dei Tribunali non sono inseriti negli elenchi pubblici di cui all’art. 16-ter d.l. 179/2012.
5. Le modalità di trattazione dell’udienza
Le udienze dei fascicoli iscritti a ruolo almeno venti giorni prima della data d’udienza indicata nell’atto di pignoramento potranno essere confermate in trattazione scritta (mista). Il G.E. assicurerà in ogni caso la presenza in Tribunale per consentire al debitore di comparire.
In ogni caso, al fine della corretta instaurazione del contraddittorio anche in caso di udienza in trattazione scritta (mista), atteso che il debitore ha sempre la facoltà di comparire, verrà redatto il verbale di udienza con le deduzioni delle parti (dove le deduzioni del creditore sono quelle contenute nelle note di trattazione).
Vista la previsione del termine perentorio che il G.E. deve concedere per il deposito di note scritte (quindici giorni), se i fascicoli non vengono iscritti a ruolo in tempo utile per l’emissione del provvedimento (quindi almeno venti giorni prima), la stessa si terrà in presenza, salvo richiesta motivata dell’esecutante che il G.E. valuterà.
A tal fine, si invitano i creditori a depositare le note di trattazione entro l’orario fissato per l’udienza, in quanto il provvedimento non verrà emesso a seguito di scioglimento di riserva, ma in udienza. In caso di deposito delle note di trattazione nelle ventiquattro ore antecedenti l’udienza, gli avvocati avranno cura di segnalare l’atto come urgente, spuntando la relativa casella, per consentire alla Cancelleria di scaricare l’atto tempestivamente.
Qualora all’orario fissato per l’udienza non vi siano note di trattazione e il creditore non sia presente, il G.E. fisserà nuova udienza.
Il G.E. fisserà nuova udienza in caso di contestazioni che non siano risolvibili dallo stesso, perché richiedono l’instaurazione del contraddittorio con la presenza dell’esecutante, o laddove risulti opportuna la presenza di entrambe le parti.
II) Espropriazioni mobiliari presso il debitore
6. La stima dei beni pignorati
Il G.E. darà all’I.V.G. l’incarico di redigere la stima dei beni pignorati dopo il deposito dell’istanza di vendita, ma prima che questa venga disposta. Ciò in quanto l’U.N.E.P. al momento del pignoramento non esegue il prescritto serviziofotografico dei beni pignorati e perché raramente l’ufficio o i creditori si avvalgono di un esperto stimatore ex art. 518 c.p.c.
La relazione di stima verrà depositata dall’I.V.G. e approvata; solo successivamente verrà disposta la vendita.
7. La vendita dei beni pignorati
Nel caso in cui non ci siano interventi fino alla data del deposito del ricorso ex artt. 525 e 530 c.p.c., non verrà fissata udienza di comparizione delle parti per disporre la vendita dei beni pignorati se di valore inferiore ad euro 20.000,00.
Ordinata la vendita (a mezzo commissionario – I.V.G.), in caso di mancato pagamento dei bandi il procedente dovrà presentare istanza di ri-fissazione della vendita, che sarà disposta solo previa prova dell’avvenuto pagamento delle somme prescritte; in mancanza, decorsi tre mesi, la procedura verrà dichiarata improseguibile, come previsto dal d.m. n. 109/1997.
Decorsi sei mesi senza che sia stata effettuata la vendita, l’I.V.G. restituirà gli atti e la procedura verrà dichiarata estinta.
Ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi della procedura e del presumibile valore di realizzo del bene, sarà disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
In caso di vendita infruttuosa, allorché verrà comunicato dall’I.V.G. tale esito della vendita, ne verrà informato il creditore, con assegnazione di un termine per depositare istanza di integrazione del pignoramento ex art. 540 bis c.p.c.; in difetto si procederà a estinzione.
8. L’assegnazione dei beni pignorati
In ossequio all’evoluzione giurisprudenziale il G.E. non procederà ad assegnazione diretta dei beni pignorati, eccetto il caso di previa vendita infruttuosa.
I beni non verranno assegnati durante gli esperimenti di vendita, ma solo eventualmente al termine, prima dell’estinzione.
Il sistema adottato in passato, in casi residuali di assegnazione dei beni di scarso valore rispetto al maggior credito della parte esecutante, risulta di fatto falsato dalla eccessiva stima effettuata dagli Ufficiali Giudiziari, con la conseguenza che il creditore si trova ad ottenere beni a parziale soddisfo delle spese e del credito azionato senza che ci sia alcuna corrispondenza tra il valore dei beni e quanto dedotto dal credito. E ciò in contrasto con quanto previsto dagli artt. 505 e 506 c.p.c. (assegnazione solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente). Pertanto, in caso di istanze di assegnazione dei beni giustificate dallo scarso valore dei beni pignorati si valuterà l’assegnazione solo all’esito della stima dell’I.V.G.
9. Le istanze di sospensione ex art. 624-bis c.p.c.
Una volta disposta la vendita, sarà possibile chiedere la sospensione della procedura ex art. 624-bis c.p.c. solo fino al momento dell’asporto o fino a dieci giorni prima della data fissata per la vendita, in caso di vendita in loco.
Contestualmente verrà fissata l’udienza per riscontrare gli esiti della sospensione, per sentire il debitore e verificare l’avvenuto saldo.
Nel caso di mancato pagamento del dovuto il creditore potrà depositare istanza di decadenza dal beneficio della sospensione e verrà fissata udienza per la comparizione delle parti al fine di disporre la ripresa delle operazioni di vendita.
Il provvedimento di sospensione sarà comunicato all’U.N.E.P., affinché depositi entro un termine anteriore all’udienza di verifica l’istanza di liquidazione dei compensi.
10. Le istanze di rinvio
Il G.E. disporrà rinvii su istanza delle parti al fine di consentire trattative solo prima del provvedimento in cui si dispone la vendita. Ciò al fine di evitare allungamento dei tempi della procedura e di ottenere che l’esecuzione venga iniziata solo nei casi necessari e non utilizzata come irrituale mezzo di esazione stragiudiziale.
Il meccanismo di vendita (coinvolgente terzi ed incaricati giudiziali), se attivato, va portato a termine (salvo rinuncia).
11. Le istanze irrituali
Le istanze irrituali (rinvii dell’asporto o della vendita, utilizzo dei beni pignorati inaudita altera parte, ecc.) saranno archiviate con non luogo a provvedere senza menzione di giustificati motivi, che comportano la necessità di fissare udienza per sentire le parti con obblighi di notifica e spese ulteriori gravanti sulla procedura o, in mancanza di ricavato, sul creditore procedente.
12. La fissazione dell’udienza di distribuzione della somma ricavata
Con l’ordinanza di vendita o il decreto di vendita il G.E. fisserà anche l’udienza per la distribuzione del ricavato all’incirca a sei/otto mesi. Ciò consente la “prenotazione” della giornata dedicata alle distribuzioni con largo anticipo, onde evitare di dover attendere ulteriori mesi dopo il deposito dell’istanza di distribuzione, a causa del noto carico del calendario dell’ufficio.
Eventuali istanze di anticipazione udienza saranno valutate dal G.E. solo in caso di giustificati motivi, al fine di mantenere un regolare calendario di udienza.
13. Il piano di riparto
Entro la data dell’udienza per la distribuzione il creditore più diligente depositerà il piano di riparto concordato con le altre parti secondo i criteri di legge sui privilegi e le prassi già in essere in ordine alla prededuzione anche dei compensi al procedente.
All’udienza si procederà all’approvazione del piano di riparto ed alla distribuzione del ricavato.
In caso di mancato accordo e/o di mancato deposito il piano verrà predisposto dal G.E.
Si rammenta che nel caso di deposito di piano concordato dagli avvocati il provvedimento di esecutività dello stesso non è soggetto alla imposta di registro; al contrario, in caso di piano di riparto predisposto dal G.E., dovrà essere pagata l’imposta di registro a cura del creditore procedente con decurtazione dell’importo dal ricavato.
14. La conversione del pignoramento
L’istanza di conversione del pignoramento di cui all’art. 495 c.p.c. può essere presentata, prima che sia disposta la vendita, dal debitore personalmente in forma cartacea, depositando in Cancelleria l’assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale competente, recante il numero della procedura o, se causa non ancora iscritta a ruolo, il nome del debitore.
L’avvocato del debitore deve depositare l’istanza di conversione del pignoramento in forma telematica, allegando copia dell’assegno, che deve essere poi depositato fisicamente in Cancelleria.
All’istanza di conversione può essere allegata, in alternativa all’assegno, la prova dell’avvenuto bonifico sul conto corrente intestato al Tribunale di Udine, codice IBAN IT69A871512304000000723737 acceso presso la Banca di Udine Credito Cooperativo, indicando come causale “conversione pignoramento es. mob. n. …….”.
La Cancelleria verserà l’importo su libretto bancario da conservarsi presso la stessa.
Se il procedimento non è ancora iscritto a ruolo, il debitore che chiede la conversione dovrà provvedere anche a detto incombente.
Con il provvedimento di ammissione alla conversione verrà previsto il pagamento delle rate a mezzo bonifico su libretto aperto dalla Cancelleria.
Le somme depositate ratealmente verranno svincolate su istanza del creditore (con quietanza) ogni sei mesi fino al termine della procedura di conversione, alla quale seguirà udienza di verifica. L’udienza sarà disposta anche in caso di richiesta di decadenza dal beneficio della conversione medesima.
Per ulteriori indicazioni si richiama il Vademecum Distrettuale PCT – versione 2024.2 al punto 30.3 (https://www.pct-fvg.it/vademecum/).
15. Le quietanze
Sia che lo svincolo e l’assegnazione di somme siano già contenuti in un provvedimento, sia che seguano ad apposita istanza, è preliminare a ogni disposizione di pagamento il deposito da parte del beneficiario (creditore o debitore) di una quietanza liberatoria alla Cancelleria.
La quietanza deve indicare esattamente la somma richiesta, le modalità di versamento (preferibilmente su conto corrente) e l’intestatario del conto. In occasione del rilascio della quietanza non è necessario effettuare alcun versamento.
16. L’estinzione per rinuncia
Al momento del deposito della dichiarazione di rinuncia verrà data comunicazione all’U.N.E.P. al fine di consentire il deposito dell’istanza di liquidazione dei compensi.
Per evitare l’allungamento dei tempi per la liberazione delle somme o dei beni il G.E. disporrà l’estinzione, avvisando il procedente che si liquideranno i compensi U.N.E.P. entro dieci giorni.
Per accelerare i tempi della richiesta di liquidazione e per evitare una fissazione d’udienza al solo fine della dichiarazione di estinzione e contestuale liquidazione compensi, è opportuno che il procedente chieda i conteggi all’U.N.E.P. prima del deposito dell’istanza di estinzione.
III) Le procedure esecutive nei confronti dei consumatori
17. L’applicazione della sentenza n. 9479/2023 della Cassazione
In virtù della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, nel caso di esecuzione fondata su decreto ingiuntivo da cui non si evince se il rapporto contrattuale è instaurato con un consumatore e se vi siano clausole vessatorie, il procedente è invitato a depositare all’atto di iscrizione a ruolo il contratto o altri documenti sui quali è fondato il titolo esecutivo e in ogni caso i documenti dai quali si evinca la qualifica di consumatore o attraverso i quali si possa escludere la stessa, fermo restando che in mancanza il G.E. fisserà un termine per il deposito al fine di effettuare le verifiche necessarie.
All’udienza fissata per l’assegnazione il G.E., nell’ottica del giudizio sommario che è tenuto a compiere, valuterà la qualifica di consumatore e la presenza o meno di clausole che possano avere un contenuto che necessita di ulteriore accertamento sotto il profilo dell’abusività in ordine alla determinazione del debito; conseguentemente verrà disposto rinvio, avvisando il debitore che può proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo nei termini (40 giorni) e nei modi di cui all’art. 650 c.p.c. in riferimento esclusivamente all’eventuale abusività delle clausole con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo e che, decorso infruttuosamente il predetto termine, il titolo dovrà ritenersi definitivamente esecutivo sia formalmente che sostanzialmente.
Tale rinvio, secondo quanto disposto dalle SS.UU., verrà disposto anche qualora le clausole non sembrino prima facie avere profili di abusività. Il rinvio non verrà disposto solo qualora il G.E. valuti che non sussistono i presupposti per l’applicazione della sentenza n. 9479/2023.
Pur potendo teoricamente essere ritenuta valida la notifica a mezzo Cancelleria, nell’ottica di una tutela effettiva nel rispetto della ratio della pronuncia delle SS.UU. sarà disposta la notifica alla parte esecutata a cura del procedente.
L’avviso non verrà considerato valido se contenuto nell’atto di pignoramento, non essendo atto dell’Ufficiale Giudiziario ed essendo conseguente alla valutazione del G.E.
Non verranno accolte richieste di verifica anticipata rispetto al calendario fissato dal Tribunale, salvo che vi siano giustificati gravi motivi di pregiudizio nel ritardo.
IV) La liquidazione dei compensi
18. La liquidazione degli esborsi e delle spese di procedura
Continuerà la prassi, condivisa generalmente dagli avvocati, di liquidare in prededuzione al momento del piano di riparto non solo gli esborsi, ma anche le competenze di procedura, nell’ottica del recupero delle spese sostenute a garanzia della massa a vantaggio di tutti i creditori.
Coerentemente con la giurisprudenza e con il disposto dell’art. 95 c.p.c., il valore di riferimento per la liquidazione sarà l’entità del ricavato, a prescindere dal credito per cui si procede. Non possono essere liquidate spese ai creditori intervenuti totalmente incapienti ex art. 95 c.p.c.
19. La liquidazione dei compensi dell’I.V.G.
Il provvedimento di liquidazione dei compensi I.V.G. verrà comunicato anche all’U.N.E.P. per consentire il deposito dell’istanza di liquidazione delle competenze ex D.P.R. 1229/1959 come novellato.
L’U.N.E.P. provvederà entro venti giorni dall’avviso.
20. La liquidazione dei compensi all’U.N.E.P.
In merito alle liquidazioni dei compensi all’U.N.E.P. si specifica quanto segue:
a. la Cancelleria in sede di iscrizione a ruolo di nuovo fascicolo mobiliare provvederà a segnare il nome dell’Ufficiale Giudiziario che ha proceduto al pignoramento;
b. verrà data comunicazione all’U.N.E.P. dello stato dei fascicoli dalla Cancelleria, a seguito di espressa disposizione del Giudice nei seguenti momenti:
– in calce al decreto di liquidazione dei compensi I.V.G. dopo la vendita;
– nel verbale di mancata comparizione e rinvio ex art. 631 c.p.c.;
– nel provvedimento di concessione della sospensione ex art. 624 bis c.p.c.;
– in caso di vendita infruttuosa, nel provvedimento di comunicazione al creditore con termine per richiedere l’integrazione del pignoramento;
– a seguito di deposito di dichiarazione di rinuncia dell’esecutante, con richiesta ad U.N.E.P. di deposito dell’istanza entro sette giorni, salvo che il procedente abbia già chiesto informalmente i conteggi che si liquideranno prima della dichiarazione di estinzione;
– in caso di inefficacia ex art. 497 c.p.c. con la fissazione dell’udienza di verifica.
L’U.N.E.P., a seguito della comunicazione, depositerà in Cancelleria istanza di liquidazione entro un termine anteriore alla data della successiva udienza, salvo urgenze.
21. La liquidazione dei compensi U.N.E.P.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento mobiliare presso terzi a norma dell’art. 492-bis c.p.c. o di pignoramento mobiliare, sono dovuti all’U.N.E.P. i compensi di cui all’art. 122, comma 2, D.P.R. n. 1229/1959 e successive modifiche.
Il G.E., contestualmente al provvedimento di assegnazione o in un momento successivo, liquiderà i compensi, applicando la percentuale di legge sull’importo assegnato risultante dalle dichiarazioni dei terzi depositate.
Il compenso dell’U.N.E.P., in quanto previsto dalla norma come spese di esecuzione, viene liquidato ex art. 95 c.p.c. a carico del creditore procedente e in caso di assegnazione è posto in prededuzione.
Nel caso di dichiarazione di infruttuosità ex art 164-bis disp. att. c.p.c. i compensi non sono dovuti e non saranno liquidati.
Nel caso di rinuncia i compensi verranno calcolati sulla base delle somme risultanti dalle dichiarazioni depositate.
Nel caso in cui non fossero depositate le dichiarazioni e non ci fossero gli elementi per determinare se il valore per il quale si procede sia minore non si procederà a liquidazione.
22. Aggiornamento richiami al Vademecum Distrettuale PCT
Si conviene che i richiami al Vademecum Distrettuale PCT vengano aggiornati a cura dell’Ordine degli Avvocati di Udine, previa intesa con il Giudice delle Esecuzioni.