La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di ampliare la banca dati, attualmente già esistente, di soggetti iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché dei consulenti del lavoro, che risultino altresì iscritti all’Albo dei gestori della crisi di impresa di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), interessati all’attribuzione di incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, a norma dell’articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, nelle procedure radicate nei confronti di enti cooperativi ai sensi degli articoli 2545-terdecies c.c., 2545-sexiesdecies c.c.., 2545 septiesdecies c.c. e 2545-octiesdecies c.c., ritiene opportuno avviare una nuova procedura di raccolta di manifestazioni di interesse.
Al fine, si chiede la disponibilità degli iscritti ad assumere le funzioni di cui sopra. Si allegano i modelli da compilare a cura degli interessati e da trasmettere, previa sottoscrizione digitale, all’indirizzo pec direzionegenerale@certregione.fvg.it, specificando che il destinatario è il Servizio audit.
La banca dati in parola è funzionale al migliore esercizio della discrezionalità amministrativa connessa all’attribuzione degli incarichi da parte dell’Amministrazione regionale.
Pertanto, di regola, saranno disposte nomine di professionisti inseriti nella banca dati, ferma la facoltà dell’Amministrazione, in casi specifici, di orientarsi diversamente ai fini del miglior perseguimento dell’interesse pubblico cui le nomine sono preordinate.
Ne consegue che l’inserimento del nominativo del professionista nella banca dati non determina alcun obbligo dell’Amministrazione all’attribuzione di incarichi.
Si precisa che la scelta dei professionisti avverrà di regola, come da deliberazione della Giunta regionale n. 1940 del 01.10.2015, nel rispetto del criterio territoriale (professionista appartenente alla circoscrizione ove ha sede la società); del criterio di rotazione (attribuzione degli incarichi in modo da addivenire alla uniformità della distribuzione tra i professionisti); del criterio della massima efficienza (attribuzione di più incarichi al medesimo professionista al fine di una gestione unitaria delle liquidazioni ovvero ove le stesse abbiano un attivo esiguo); del criterio di gradualità (partendo dall’affidamento di procedure di minore dimensioni e complessità allo scopo di riscontrare la capacità professionale e l’efficacia dell’azione del professionista incaricato) e del criterio del merito (efficace svolgimento degli incarichi precedentemente affidati)