Regolamento del Comitato per le pari opportunità [SUPERATO]

1. Costituzione

E’ costituito, ai sensi del 4 c. art. 25 Legge 247/2012, il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Udine, al fine di:
– promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
– prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza nello svolgimento della professione forense;
– vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;
Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine.

2. Composizione

Il Comitato è composto da n. 7 Avvocate/i, iscritti all’Albo degli Avvocati di Udine, di cui uno di loro designata/o dal Consiglio dell’Ordine al suo interno; dura in carica 4 anni.
Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell’Ordine degli Avvocati di Udine.
A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:
a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio delle condizioni degli Avvocati e dei Praticanti che operano in condizioni soggettive od oggettive di disparità.
b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese anche mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell’Ordine nella pagina dedicata al CPO.
c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
d) propone al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
e) elabora codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati, i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
g) richiede l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l’ordinamento professionale.
Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituende di nuove, interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le/i Consigliere/i di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.
Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno “sportello” volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.

La/il Presidente:
– rappresenta il Comitato;
– convoca e presiede il Comitato, ogni due mesi ovvero su richiesta scritta di una/o delle/i componenti;
– stila l’ordine del giorno della riunione.
La/il Segretaria/o:
– ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative del Consiglio dell’Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
– redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
– sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.
In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o.
L’attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell’Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce -anche attraverso strumenti telematici- almeno una volta ogni due mesi.
Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva.
La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.
Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del C.P.O. è incompatibile con quella di componente del Comitato P.O. del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del C.N.F., della Cassa Forense e dell’O.U.A. ovvero delle Commissioni P.O. dei medesimi organismi.
L’eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.
Nel caso in cui non vi provveda, il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.
Nell’ipotesi di: incompatibilità, impedimento assoluto e permanente, dimissioni, decadenza, assenza ingiustificata a oltre tre riunioni consecutive del Comitato, cancellazione dagli Albi degli Avvocati, nonché in ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale ed in seguito all’applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento di una/un componente eletta/o il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti entro 30 giorni dall’evento.
Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo dovrà sostituirla/o entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell’evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.
E’ causa di giustificazione l’assenza determinata e collegata all’assolvimento degli obblighi familiari, per maternità, puerperio e attività di cura.
L’intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni entro il termine di giorni 60, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. Diritto di informazione.

Il Consiglio dell’Ordine fornisce al Comitato informazioni su argomenti di interesse dello stesso.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell’Ordine dispone:
• l’utilizzo dei propri uffici e la collaborazione degli addetti;
• che le delibere del Comitato vengano pubblicate;
• che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell’attività del Comitato, onde promuovere iniziative, eventi, indagini e ricerche; comunque quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione.

9.1 – Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.
I Comitati di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall’art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell’Ordine.
Le elezioni possono svolgersi in concomitanza a quelle del COA.
9.2 – Le/I Componenti del C.P.O. non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
9.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all’Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Udine, alla data di scadenza del deposito delle candidature.
Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall’esercizio della professione.
9.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
9.5 – Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.
9.6 – Il Presidente del Consiglio dell’Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.
9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine.
9.8 – Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell’Ordine.
Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell’Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del C..O.A.
9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.
Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi -arrotondato per difetto- a quello delle/dei componenti da eleggere.
Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.
9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.
La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.
Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 2.
Il Consiglio dell’Ordine deve designare la/il componente di cui all’art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all’approvazione del Consiglio dell’Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera del 12 aprile 2013.

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Category: CPO