Protocollo d’intesa per la nomina del curatore e del curatore speciale del minore tra Tribunale di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e Ordine degli Avvocati di Udine del 17.4.2025 con allegato il regolamento per la formazione e la tenuta dell’elenco degli avvocati e delle avvocate disponibili ad assumere la funzione di curatore/curatrice speciale della persona minorenne

Per scaricare il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Udine, Procura Della Repubblica presso Il Tribunale di Udine e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine cliccare qui

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA NOMINA DEL CURATORE E DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

tra

TRIBUNALE DI UDINE
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

Premessa

A seguito delle importanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di nomina del curatore e del curatore speciale (artt. 473-bis. 7 e 8 c.p.c.) che prevedono ipotesi di nomina obbligatoria e facoltativa, nonché di confronto fra Presidenza del Tribunale e l’Ordine degli Avvocati, è emersa l’esigenza di istituire un elenco di curatori che in presenza dei requisiti previsti da apposito regolamento, primo fra tutti l’adeguata formazione, si rendano disponibili alla nomina nei relativi procedimenti di famiglia avanti al tribunale ordinario soggetti al rito unico Cartabia.
Al fine di rendere maggiormente proficua l’istituzione dell’Elenco, esso sarò operativo anche per le nomine da effettuarsi nell’ambito dei procedimenti penali.
L’Elenco sarà tenuto a cura dell’Ordine degli Avvocati secondo le modalità e le indicazioni di cui al al Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 12.12.2024.
Si richiama altresì l’applicazione dell’art. 5) Interventi dei Servizi Sociali del “Protocollo Distrettuale d’Intesa per i processi di famiglia” sottoscritto dall’Ordine degli Avvocati di Udine in data 24.10.2024 per come integrato in data 10.04.2025 l’art. 6 del “Protocollo d’intesa per i procedimenti in materia di famiglia sottoscritto con gli Ambiti Territoriali Sociali Agro aquileiese, della Carnia, Collinare, Medio Friuli, Friuli Centrale, del Gemonese -Canal Del Ferro – Val Canale, del Natisone, della Riviera Bassa Friulana, del Torre e  l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e il Tribunale di Udine” in data 1.04.2025.

Protocollo

1 – CURATORE SPECIALE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

Il curatore speciale del minore che agisce in proprio svolge il ruolo di difensore tecnico nel procedimento che coinvolge il minore.
E’ parte processuale che rappresenta gli autonomi interessi del minore e come tale può assumere qualunque iniziativa nell’interesse dello stesso: assumere informazioni dalle parti e dai soggetti coinvolti, presentare al Giudice un progetto genitoriale, formulare autonome richieste in materia economica e singole istanze attinenti a necessità del minore in ambito sanitario, scolastico, ludico, sportivo ecc.; per conoscere aspetti specifici delle problematiche del minore o sue necessità può interloquire con gli istituti scolastici, il medico curante, le strutture sanitarie e sportive; su espressa autorizzazione del Giudice, con lo scopo di comprendere le effettive esigenze del minore che assumono rilevanza nel procedimento, può prendere contatto con eventuali terapeuti privati che abbiano in carico la persona minorenne.
Il curatore speciale può altresì chiedere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, partecipare alle operazioni peritali con facoltà di nominare un consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato)
Al fine della costituzione in giudizio, il Curatore è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, partecipa all’udienza di ascolto del minore da parte del Giudice ex art 473-bis 4 e 473-bis.5 c.p.c., con facoltà di interloquire con il Pubblico Ministero quale parte processuale e richiederne l’intervento ove ritenuto necessario. Potrà presentare impugnazioni e reclami nei confronti dei provvedimenti del Giudice secondo le regole processuali e nei limiti delle facoltà delle parti. Ha facoltà di assistere alle eventuali operazioni peritali riferibili al minore e partecipa all’ascolto del minore da parte del Giudice
Il curatore speciale del minore sarà tenuto a informare la persona minorenne, in conformità alla sua capacità di discernimento, delle ragioni della nomina e della tipologia di procedimento nel quale è coinvolto; dovrà recepire le aspettative e i desiderata del minore medesimo avendo cura di spiegare che le decisioni assunte dall’Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue aspettative.

2 – CURATORE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

Quando il Giudice emette provvedimenti che limitano e/o sospendono la responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori, il provvedimento di nomina del curatore può attribuire a quest’ultimo poteri di rappresentanza sostanziali.
I poteri attribuiti al curatore speciale presuppongo decisioni puntuali cui dare immediata esecuzione e devono essere dettagliatamente e specificamente indicati. In mancanza, il curatore avrà cura di sollecitare l’Autorità Giudiziaria procedente affinché specifichi in concreto i poteri conferiti e gli obiettivi ai quali sono finalizzati.
Laddove la nomina venga effettuata con il provvedimento che definisce il giudizio dovrà essere indicata la durata dell’incarico e dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Giudice Tutelare competente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 473-bis.7 u. c. c.p.c..

3 – ASCOLTO DEL MINORE

Il Curatore Speciale del Minore ascolterà il minore per le finalità esplicate dal legislatore nella relazione illustrativa: “L’ascolto appare adempimento necessario in quanto, dovendo il curatore rappresentare processualmente il minore e in alcune ipotesi dare attuazione a precisi poteri di rappresentanza sostanziale, deve conoscere le sue aspirazioni, i suoi interessi, i suoi desiderata, le sue preoccupazioni”.
Il Curatore Speciale del Minore:
-procede all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, valutando le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore;
– individua il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore;
– fornisce al minore le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda.

4 – RAPPORTO CON IL MINORE

Il curatore speciale del minore incontra e ascolta il minore personalmente adoperandosi affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all’età, alle condizioni psicofisiche dello stesso. Solo se ritenuto necessario in ragione di particolari situazioni di criticità e nell’esclusivo interesse del minore potrà avvalersi dell’assistenza di uno psicologo, dell’eventuale terapeuta che sostiene il minore, degli operatori socio sanitari, del tutore, se nominato e – se in corso una consulenza tecnica – anche dal suo perito di parte.
In tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione e sicurezza del minore, il curatore avrà cura di mantenere segreta la sua residenza e il suo domicilio.

5 – ELENCO

A cura dell’Ordine degli Avvocati di Udine è predisposto un Elenco degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore nel processo civile i quali sono iscritti altresì nelle liste degli avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato per le cause civili.
L’Autorità Giudiziaria, laddove ne ricorrano i presupposti, avrà cura di nominare un curatore speciale del minore attingendo dal predetto elenco.
Tale elenco viene aggiornato periodicamente dall’Ordine degli Avvocati che ne cura la tenuta, la verifica dei requisiti di iscrizione, nonché le eventuali cancellazioni secondo il Regolamento che si allega al presente protocollo e approvato con delibera di data 12.12.2024.

6 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Curatore Speciale del Minore che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002 e previa verifica della situazione patrimoniale del minore, deposita – in nome e per conto del minore – istanza per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all’art. 27, IV comma 4, CDF. Il compenso sarà determinato secondo le tabelle relative alle procedure e ai giudizi per i quali è stato nominato e i parametri di cui al Protocollo distrettuale in materia di famiglia sottoscritto in data 24.10.2024 e successive integrazioni sottoscritte in data 10.04.2025

7 – DEONTOLOGIA

L’avvocato che accetta la nomina a curatore speciale avrà cura, in conformità alle disposizioni del Codice Deontologico Europeo, art. 3.1.3, di accettare l’incarico se in grado di assolverlo tempestivamente. Il Curatore speciale del minore si attiene alle Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali dei minori (elaborate dal Consiglio Nazionale Forense (raccomandazioni elaborate dal CNF) in ordine ai principi di indipendenza, competenza, correttezza e lealtà che devono presiedere all’attività di curatela delle persone minorenni (art. 9, 14, 15 e 19  CDF) nonché in relazione al rapporti di collaborazione con tutte le parti del processo.
Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense con l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del minore.
Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell’art. 18, comma 2, Codice Deontologico Forense garantisce l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare all’esterno informazioni relative al procedimento.

8 – RAPPORTI TRA CURATORE NOMINATO NEL PROCESSO CIVILE E CURATORE NEL PROCESSO PENALE

Il P.M. che richieda al G.I.P. la nomina del Curatore speciale dovrà previamente verificare se, per la medesima persona minorenne, sia già stato nominato un Curatore Speciale da parte di altra Autorità Giudiziaria e indicare la nomina del medesimo Curatore Speciale, laddove già designato, al fine di evitare la duplicazione delle figure di rappresentanza del minore e garantire la continuità della sua tutela e delle figure a lui note e con le quali ha già instaurato un rapporto di fiducia.
Nel caso di divergenza tra il Curatore nominato nel processo civile e quello nominato nel processo penale, i Curatori dovranno collaborare tra loro e scambiarsi le informazioni necessarie al fine di garantire un’adeguata rappresentazione, tutela e promozione degli interessi superiori della persona minorenne.
Le parti danno atto che i contenuti del presente Protocollo sono stati condivisi con l’Ufficio G.I.P. – G.U.P. del Tribunale di Udine.

Udine, 17 aprile 2025

Allegato: Regolamento approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data 12.12.2024

TRIBUNALE DI UDINE

Presidente dott. Paolo Corder

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE

Procuratore della Repubblica dott. Massimo Lia

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

Presidente avv. Raffaella Sartori