PROTOCOLLO D’INTESA PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA CON GLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI E L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA del 01.04.2025

Per scaricare il protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Udine, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine e l’U.N.E.P. presso il Tribunale di Udine cliccare qui

PROTOCOLLO D’INTESA PER PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

 TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

AMBITI TERRITORIALI SOCIALI AGRO AQUILEIESE, DELLA CARNIA, COLLINARE, MEDIO FRIULI, FRIULI CENTRALE, DEL GEMONESE-CANAL DEL FERRO-VAL CANALE, DEL NATISONE, DELLA RIVIERA BASSA FRIULANA, DEL TORRE

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

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PREMESSA

Il presente Protocollo nasce a seguito dell’introduzione della Riforma Cartabia nel rito di famiglia e dall’unione di intenti tra il Tribunale Ordinario di Udine, gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) dell’ex provincia di Udine, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e l’Ordine degli Avvocati di Udine.

La finalità del presente Protocollo è quella di delineare delle linee operative che vadano a definire i ruoli, le funzioni, i rapporti e le comunicazioni fra Autorità Giudiziaria, gli ATS e i Servizi sanitari nei procedimenti in materia di famiglia.

L’aumento delle vicende separative familiari e delle situazioni di conflittualità (sovente connesse a fragilità personali, relazionali, sociali ed economiche) e l’evoluzione normativa di questi ultimi anni hanno aperto la riflessione sulla necessità di definire delle buone pratiche congiunte per l’esercizio delle specifiche competenze, al fine di aiutare i genitori a contenere l’evoluzione conflittuale, contrastando le conseguenze che derivano da scelte di contrapposizione e favorendo l’espressione del diritto preminente del minore. L’evoluzione conflittuale di una vicenda separativa può, infatti, compromettere severamente le potenzialità della rete familiare di contribuire in modo efficace allo sviluppo dei suoi membri in età evolutiva e può trasformarsi in fattore di rischio per l’evoluzione personale dei soggetti coinvolti.

La presenza di diverse professionalità all’interno dei percorsi di aiuto alle famiglie (operatori della rete dei servizi, magistrati, avvocati etc.) richiede una metodologia di lavoro basata sull’integrazione professionale e sulla valutazione multidimensionale dei bisogni, che affronta tutti gli aspetti della vita del minore e della sua famiglia, al fine di preservare l’interesse preminente dei figli minorenni.

Il presente Protocollo mira quindi a:

  1. sviluppare una cultura integrata tra le diverse discipline sui temi della responsabilità genitoriale, della gestione delle relazioni altamente conflittuali, della formulazione degli accordi relativi all’affidamento dei figli;
  2. individuare modalità utili ed efficaci di comunicazione e collaborazione tra i professionisti coinvolti;
  3. implementare l’utilizzo di prassi condivise, affinché ciascun professionista, nel rispetto del proprio mandato, possa contribuire alla ricomposizione del conflitto e alla costruzione di nuovi equilibri relazionali.

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Tutto ciò premesso le Parti indicate in epigrafe condividono i punti seguenti:

  1. FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE

Il coinvolgimento del Servizio Sociale da parte della magistratura può avvenire in diverse fasi dei procedimenti civili e con mandati differenti all’interno della funzione di protezione dei minori a partire dalla promozione delle relazioni familiari.  Il rapporto tra questi due sistemi si radica sul principio del reciproco riconoscimento e rispetto delle competenze e dei poteri. Nella collaborazione con l’autorità giudiziaria l’intervento professionale del Servizio Sociale deve essere agito con finalità di aiuto anche all’interno di mandati di vigilanza e controllo richiesti dalla magistratura.

Il servizio sociale svolge principalmente le seguenti funzioni:

funzione di vigilanza sulle realtà sociali: segnalazione all’autorità giudiziaria delle situazioni di rischio o di pregiudizio sulla base di una precisa attività di assessment;

funzione di informazione rivolta al giudice, in relazione alle condizioni di vita del minore ed al suo contesto familiare e sociale;

funzione di elaborazione e proposta delle strategie di intervento, in relazione alle esigenze del minore, della sua famiglia ed alle risorse disponibili. In particolare, nell’ambito degli incarichi attribuiti dal Tribunale, il Servizio Sociale avrà cura di segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali fattori di rischio e aspetti di criticità che connessi alle condizioni psico-fisiche ed emotive dei minori, dei genitori e in generale nell’esercizio della genitorialità, suggerendo al Tribunale eventuali approfondimenti di tipo specialistico ritenuti opportuni/necessari (tra i quali, anche l’avvio di CTU psicologica) e anche eventuali specifici strumenti di supporto che potrebbero essere attivati per l’intero nucleo familiare, i minori e/o i genitori;

funzione di sostegno, attuazione ed accompagnamento per la realizzazione dei dispositivi adottati dal giudice;

funzione di monitoraggio sull’esecuzione dei provvedimenti del giudice. 

  1. TIPOLOGIE DI MANDATO DELLA MAGISTRATURA AI SERVIZI SOCIALI E SANITARI

Il mandato attribuito dal Magistrato al Servizio Sociale dovrà essere chiaro e specifico e, laddove sia previsto il coinvolgimento dei Servizi Sanitari, questi a seguito di approfondimento, potranno proporre un percorso di supporto che si attua con il consenso informato al progetto e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra Servizi, finalizzata a preservare l’interesse preminente del minorenne.    Nell’ipotesi anzidetta di coinvolgimento dei Servizi Sanitari, il magistrato provvederà a comunicare ai Servizi Sanitari il provvedimento contenente il percorso di supporto suggerito alle parti o alla parte; sarà onere della parte attivarsi per intraprendere i percorsi suggeriti. L’incarico sarà di “affidamento all’Ente locale per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente per residenza” nell’ipotesi in cui siano previste delle limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori; sarà, invece, un “mandato di vigilanza e supporto” nelle ipotesi in cui il Tribunale demanda al Servizio Sociale lo svolgimento di interventi di sostegno e supporto alla famiglia, senza alcuna alterazione dell’integrità della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale in capo ai genitori.

Più nello specifico, la suddetta distinzione ricalca quella chiaramente enunciata dalla   Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11069 pubblicata in data 21.11.2023:

  1. a) Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali occorre distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis della legge 184/1983, l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.
  2. b) Nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore. Questa tipologia di “affidamento” ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali; richiede tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati —con esclusione di poteri decisori— e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili.
  3. c) Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale. Esso costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021) pertanto deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; i contenuti del provvedimento devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull’operato dei servizi. Pertanto si richiede, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dell’art. 5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo; deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati”.

Resta inteso che il mandato di affidamento potrà essere affiancato anche da quello di vigilanza e supporto.

2.1 MANDATO DI VIGILANZA E SUPPORTO

Per “mandato di vigilanza e supporto” si intende l’intervento del Servizio Sociale finalizzato ad assicurare la funzione di supporto e assistenza ai genitori e ai figli e a vigilare sulla corretta attuazione, da parte dei genitori, dell’interesse delle persone minorenni e dei provvedimenti giudiziari pronunciati a loro tutela.

Il provvedimento di incarico individuerà i compiti specifici assegnati al Servizio Sociale che verranno dettagliatamente descritti, anche nella definizione dei tempi di attuazione.

Al Servizio Sociale non saranno attribuiti poteri decisori.

Le decisioni in materia scolastica, sanitaria, salute, religiosa e, comunque relative alla gestione ordinaria e straordinaria del minore, sono escluse da questo specifico mandato conferito ai Servizi, ai quali possono essere affidati solo compiti esecutivi.

Sono in ogni caso escluse dalle competenze del Servizio Sociale la valutazione della personalità dei genitori e l’individuazione del genitore migliore per il collocamento.

Nondimeno, al Servizio Sociale possono essere affidate indagini conoscitive sulle condizioni di vita dei minori, nonché di fattiva proposta, in un’ottica collaborativa verso l’Autorità Giudiziaria, degli interventi ritenuti opportuni/necessari in favore del nucleo familiare e/o dei minori ovvero di segnalazione circa la necessità/opportunità di maggiori approfondimenti istruttori in ordine alle condizioni dei minori, dei genitori e/o del nucleo familiare.

 Il Servizio Sociale potrà anche rivestire il ruolo di ausiliario del Giudice ex art. 68 c.p.c. per specifiche attività, quali ad esempio l’assistenza nell’attuazione dei provvedimenti di affidamento o collocamento. Il Servizio Sociale avrà, pertanto, il potere/dovere di segnalare al giudice, in qualunque momento, qualsiasi misura di supporto ritenuta maggiormente confacente per la tutela degli interessi del nucleo familiare nel suo complesso, in un’ottica propositiva e collaborativa nei riguardi dell’autorità giudiziaria, proponendo, dunque, l’attuazione di eventuali ulteriori strumenti di sostegno ove ritenuti utili ed effettivamente praticabili nel caso concreto.

 I Servizi, in ogni caso, potranno altresì attuare tutti gli interventi di sostegno che rientrano nei loro compiti istituzionali (Legge n. 328/2000).

2.2. AFFIDAMENTO ALL’ENTE LOCALE PER IL TRAMITE DEI SERVIZI SOCIALI

All’ “affidamento all’Ente locale per il tramite del Servizio Sociale” si dovrà ricorrere solo laddove non si possa provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, laddove i programmi di sostegno già svolti non abbiano avuto esito positivo.

Le misure adottate devono essere proporzionate all’obiettivo perseguito e il giudice vigilerà sull’operato dei Servizi.

I compiti affidati al Servizio Sociale e, se del caso al Servizio Sanitario, dovranno essere puntualmente descritti nel mandato, con specificazione dei doveri e poteri sottratti ai genitori.

Verrà sempre nominato un Curatore speciale come previsto dall’art. 473-bis.8 cpc a pena di nullità, i cui compiti e poteri, anche eventualmente di natura sostanziale, dovranno essere precisati dal provvedimento del giudice.

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis legge n. 184/1983, come modificato dalla Riforma Cartabia, con il provvedimento di affidamento al servizio sociale, il Tribunale indica:

  1. a) Il soggetto presso il quale il bambino/ragazzo è collocato;
  2. b) Gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell’ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall’art. 4, comma 3;
  3. c) Gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del bambino/ragazzo;
  4. d) Gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
  5. e) Gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell’art. 333, comma 2 del c.;
  6. f) I compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell’art. 5, comma 2;
  7. g) La durata dell’affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
  8. h) La periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all’autorità giudiziaria che procede, ovvero, in mancanza al giudice tutelare sull’andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal bambino/ragazzo con i genitori, sull’attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
  1. COMPETENZA TERRITORIALE

L’incarico viene conferito dal Giudice all’Ambito Territoriale Sociale competente per il Comune di residenza anagrafica del minore (l’Ente Gestore dell’Ambito Territoriale sarà individuato dalla Cancelleria sulla base della tabella allegata: cfr. punto n. 9). Tale Comune, secondo quanto previsto anche all’art. 9 del presente Protocollo, dovrà essere puntualmente individuato in tutti i provvedimenti che il Giudice manderà in comunicazione al Servizio Sociale.

Laddove si verificasse il trasferimento del minore in corso di causa, il Servizio Sociale originariamente incaricati dovrà garantire un rapido ed efficiente passaggio di consegne all’Ambito Territoriale competente, al fine di assicurare la continuità al mandato in corso e la tempestività agli interventi richiesti. Come previsto anche all’art. 9, il Giudice avrà cura di comunicare il cambio di residenza anagrafica del minore (e quindi il nuovo incarico ai Servizi competenti) tanto ai Servizi anteriormente investiti dell’incarico quanto ai Servizi territorialmente competenti a seguito del cambiamento di residenza del minore.

I Servizi Sociali segnaleranno con la massima tempestività all’Autorità Giudiziaria eventuali difetti di competenza nonché le eventuali problematiche o gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione del mandato connessi al passaggio di consegne da un Ambito Territoriale ad un altro.

Laddove si verificasse il trasferimento del minore attenzionato da provvedimento definitivo (causa conclusa), la comunicazione del cambio di competenza territoriale avverrà a cura del Servizio Sociale dei Comuni originariamente incaricato, che dovrà garantire un rapido ed efficiente passaggio di consegne all’Ambito Territoriale Sociale competente per residenza, al fine di assicurare la continuità al mandato in corso e la tempestività agli interventi richiesti.

La titolarità del Servizio Sociale dei Comuni competente per residenza si riferisce sia a quanto attiene l’intervento professionale per il tramite dei suoi operatori sia gli adempimenti amministrativi connessi all’erogazione degli interventi stabiliti nel provvedimento.

Nel caso in cui sia necessaria anche una presa in carico da parte dei Servizi Specialistici (CSM-SERD e altri) a favore di un genitore residente in un Comune diverso rispetto a quello di residenza anagrafica del minore, tale mandato sarà rivolto e trasmesso al Servizio Specialistico presente nel Comune di residenza dell’adulto, che il Giudice avrà cura di indicare nel provvedimento.

  1. TEMPI, MODALITA’ E DURATA DEL MANDATO

Nel corso del giudizio, all’atto del conferimento del mandato, il Giudice indicherà al Servizio Sociale un programma di lavoro in cui dovranno essere enunciati modi, tempi e finalità di svolgimento del mandato; ai Servizi il Tribunale trasmetterà tutta la documentazione relativa al giudizio ovvero quella ritenuta rilevante (eventuali CTU, provvedimenti precedenti etc.).

Nel caso di mandati di indagine il giudice, assegna non meno di 3 mesi per espletare l’incarico, mentre per l’attività volta al monitoraggio e verifica dell’attuazione dei provvedimenti, il giudice conferisce al Servizio Sociale un termine per relazionare non inferiore a 6 mesi, salvo situazioni di urgenza e particolare criticità che richiedano una trattazione prioritaria.

Il Servizio Sociale, nell’ottica di collaborare con il Tribunale, avrà cura di segnalare all’Autorità Giudiziaria, con la massima tempestività, eventuali problematiche o ritardi nell’attivazione, secondo le tempistiche indicate nel provvedimento, del tipo di intervento richiesto.

I Servizi Sociali, anche Specialistici, incaricati potranno in qualunque momento rivolgere al giudice istanze o richieste di chiarimento anche rispetto alle tempistiche di lavoro, con una nota che verrà inserita, a cura della Cancelleria, nel Fascicolo Telematico e che i Servizi Sociali avranno cura di trasmettere al Tribunale con le stesse modalità di deposito delle relazioni di aggiornamento.

I difensori hanno facoltà di presenziare al primo incontro organizzato dai Servizi Sociali con le modalità indicata all’art. 8 al fine di condividere – in modo sinergico e collaborativo – il percorso che verrà intrapreso dalle parti.

Quando l’intervento del Servizio Sociale viene confermato o disposto nel provvedimento che definisce il procedimento il Magistrato dovrà sempre indicare il termine finale per l’attuazione dell’incarico, tenuto conto della sua natura di decisione rebus sic stantibus.

Nel provvedimento che definisce il giudizio, il Tribunale dovrà, pertanto, indicare il termine finale di durata dell’incarico, tenendo conto della durata massima di 24 mesi stabilita dalla Riforma Cartabia (art. 5 bis l. n. 184/1983). Il Giudice avrà cura di esplicitare che decorso il termine indicato per l’espletamento dell’incarico, la presa in carico dovrà intendersi cessata.

Una volta scaduto il termine di durata dell’incarico, non sarà necessaria alcuna comunicazione al Tribunale da parte del Servizio Sociale e la presa in carico dovrà intendersi cessata, restando fermo il dovere/potere del Servizio Sociale di segnalare eventuali criticità alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e/o alla Procura Ordinaria, secondo le rispettive competenze.

Anche nel caso in cui il Tribunale, all’esito del procedimento, non ritenga di rinnovare l’incarico al Servizio Sociale, a questi ultimi il provvedimento conclusivo dovrà essere comunque comunicato, affinché essi siano informati sull’esito del procedimento e possano eventualmente procedere alla chiusura della presa in carico (senza necessità di comunicazioni al Tribunale).

In termini generali, si evidenzia che, laddove l’incarico al Servizio Sociale preveda l’attivazione di un intervento specifico, sarà necessario considerare ulteriori tempi dovuti al reperimento delle risorse e delle priorità individuate dalle equipe professionali rispetto alle singole situazioni. Inoltre, l’attivazione di un intervento dipende dall’adesione dei genitori e del bambino al progetto più complessivo, pertanto, l’avvio del percorso è da intendersi comprensivo delle attività del Servizio Sociale utili a sviluppare una adeguata consapevolezza degli interessati, a garanzia dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo a favore del minorenne.

  1. TIPOLOGIE DI RELAZIONI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTE AI SERVIZI SOCIALI

Anche prima della celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice potrà richiedere ai Servizi Sociali e Sanitari una relazione conoscitiva che fornisca elementi sulla situazione personale, familiare e ambientale di vita del minore già conosciuto dai servizi.

La relazione, che permetterà al giudice designato di avere una prima descrizione della situazione antecedente all’emissione del provvedimento (in modo da consentire all’autorità giudiziaria di coordinarsi con gli eventuali interventi già attivati in favore della famiglia e del minore) dovrà contenere le seguenti informazioni: se il minore sia in carico o meno ai Servizi Sociali e/o specialistici; se e quali interventi siano già attivati e l’attuale situazione familiare del minore; la presenza e trasmissione di altri procedimenti (procedimenti pendenti presso il Tribunale per i Minorenni, procedimenti penali pendenti relativi a reati «familiari» laddove di tali procedimenti ne abbia avuto formale notizia).

Se il Servizio Sociale e/o quello Sanitario che riceve il mandato aveva già in precedenza seguito il nucleo familiare, su incarico della medesima o diversa autorità giudiziaria, tale Servizio dovrà tempestivamente informare di un tanto il giudice. Resta fermo, in ogni caso, l’onere delle parti di segnalare l’esistenza di altri procedimenti e di allegare copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti ai sensi dell’art. 473-bis.12 c.p.c.

Nel caso di contestuali o pregresse prese in carico da parte Servizi Sociali e Sanitari, segnalate dalle parti negli atti giudiziali o dal Servizio Sociale stessi, il Magistrato potrà fare richiesta a quest’ultimi di inoltro di tutta la documentazione sociale e sanitaria esistente ovvero di quella ritenuta rilevante.

La previsione non si applica alle relazioni trasmesse esclusivamente alla Procura ordinaria in relazione ad un procedimento penale in corso, stante la segretezza della fase delle indagini preliminari.

Il Tribunale potrà inoltre chiedere, nel corso del giudizio, l’espletamento di un’indagine psico-sociale da parte del Servizio Sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare: tale strumento fornisce un quadro dettagliato della situazione del nucleo familiare, delle condizioni di vita del minore e delle eventuali condotte pregiudizievoli poste in essere dai componenti del nucleo; in questa fase, il Servizio esegue anche una valutazione in ordine alle competenze educative e assistenziali delle parti nei procedimenti che coinvolgano i minori.

Infine, il giudice potrà richiedere al Servizio Sociale di relazionare sull’attività volta all’attuazione dei provvedimenti giudiziali: l’incarico viene conferito al fine di mantenere costante il monitoraggio sul nucleo familiare e sul rispetto delle statuizioni emesse con il provvedimento conclusivo, con invio di relazioni all’autorità competente.

6. RAPPORTI TRA IL SERVIZIO SOCIALE, IL CURATORE SPECIALE ED IL C.T.U.

In caso di nomina di un Curatore Speciale del minorenne, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, è opportuno realizzare quanto prima il contatto tra Curatore e servizio sociale incaricati per poter condividere da subito informazioni e considerazioni utili per il miglior intervento nell’interesse del minorenne nel procedimento giudiziario.

Il provvedimento di nomina del Curatore, nel caso in cui il minore sia in carico al Servizio Sociale, dovrà essere comunicato anche a quest’ultimo.

I Curatori speciali del minorenne, ricevuto il provvedimento di nomina, dovranno con tempestività prendere contatto il Servizio Sociale e potranno con loro interloquire per – inoltrate all’Autorità giudiziaria.

I Curatori Speciali potranno partecipare agli incontri di rete con gli operatori incaricati.

Laddove il Magistrato disponga l’avvio di operazioni peritali, nel caso in cui il nucleo sia già in carico al Servizio Sociale o ne venga disposta contestualmente la presa in carico, l’ordinanza di nomina del CTU, contenente anche il quesito peritale, dovrà essere trasmessa al Servizio Sociale incaricati.

Laddove ritenuto necessario, il Giudice dovrà evidenziare in modo specifico, nel quesito peritale, l’incarico al CTU di raccordarsi e confrontarsi direttamente con il Servizio Sociale; medesimo incarico verrà assegnato ai Servizi Sociali e Sanitari. In queste ipotesi, CTU e Servizi dovranno collaborare e confrontarsi, lavorando in sinergia ed il CTU potrà acquisire informazioni direttamente dagli assistenti sociali e dagli educatori che seguono il nucleo in ordine all’andamento degli strumenti già predisposti a supporto della situazione familiare (es: visite protette o presenziate, percorsi di supporto alla genitorialità, percorsi relativi alle dipendenze).

Nel caso in cui siano in essere visite protette o presenziate e percorsi specialistici di supporto alle parti e/o ai minori, i Servizi Sociali, anche Sanitari, ed il CTU dovranno tra loro confrontarsi, segnalando al Giudice con tempestività l’opportunità/necessità di sospendere o meno tali interventi nel corso delle operazioni peritali.

  1. I DISPOSITIVI RELATIVI AL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE: INCONTRI FACILITANTI E VISITE PROTETTE

I provvedimenti che prevedono gli incontri facilitanti e le visite protette a cura del Servizio Sociale hanno il carattere della temporaneità.

A seconda della cornice che viene definita dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, l’intervento si declina su un’asse che va dalla facilitazione degli incontri alla protezione della persona minorenne.

I dispositivi relativi al diritto di visita e di relazione sono attivati previa definizione con tutte le parti di una adesione ad un patto educativo nel quale sono definite le regole e gli accordi.

Visite protette

Laddove disposte le visite protette, l’incarico verrà conferito al Servizio Sociale che dovrà elaborare uno specifico progetto, con l’obiettivo di tutelare i minori, avendo cura di garantire il loro benessere, avendo cura di osservarne le dinamiche relazionali. Qualora i Servizi Specialistici siano coinvolti nel percorso collaboreranno al progetto per le funzioni di propria competenza. Le visite protette fra genitori e figli hanno anche lo scopo, laddove possibile, di recuperare le competenze genitoriali, nell’ottica di un possibile ripristino della relazione genitori-figli.

Il Servizio Sociale stabilisce la tempistica e le modalità delle stesse in ragione delle proprie risorse organizzative, tenendo conto dei tempi di attuazione indicati nel provvedimento e della circostanza per cui l’adeguatezza della misura è strettamente legata anche alla rapidità della sua attuazione.

Se il provvedimento prevede che l’avvio delle visite protette sia subordinato alla frequentazione di determinati percorsi da parte del genitore o al verificarsi di determinate condizioni (solo a titolo di esempio: percorso a sostegno della genitorialità, percorso presso il Sert o il Csm), i Servizi Sociali e Sanitari dovranno costantemente collaborare per accertare l’avvio dei percorsi e/o l’avverarsi delle condizioni previste; essi dovranno altresì accertarne il compimento e l’esito. Laddove nell’ambito dello svolgimento delle visite, il Servizio ravvisi criticità tali da pregiudicare il benessere delle persone minorenni interessate e la prosecuzione delle visite, dovrà rappresentare tempestivamente la situazione al giudice che provvederà in merito.

Nei procedimenti con allegate condotte di violenza i Servizi Sociali e Sanitari organizzeranno gli interventi delegati in modo tale da evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, in particolare escludendo incontri congiunti fra le parti e tentativi di consensualizzazione o mediazione e dando seguito – per quanto concerne le persone minorenni coinvolte – a quanto stabilito sul punto dall’incarico ricevuto dal giudice.

Nel caso in cui vi siano elementi critici che comportano la sospensione delle visite e/o la mancata attivazione dello stesso, il servizio sociale – con una nota che verrà inserita, a cura della Cancelleria, nel Fascicolo Telematico e che i Servizi avranno cura di trasmettere al Tribunale con le stesse modalità di deposito delle relazioni di aggiornamento: cfr. punto n. 9 – darà immediata e tempestiva comunicazione al Giudice che ne ha disposto l’attivazione che provvederà in merito.

 

Nei procedimenti di famiglia introdotti con il rito di cui agli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., il Giudice avrà cura di specificare nell’incarico ai servizi che si tratta di procedimento con allegate condotte di violenza. I Servizi organizzeranno gli interventi delegati in modo tale da evitare qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria, in particolare escludendo incontri congiunti fra le parti, il percorso di mediazione e dando seguito – per quanto concerne le persone minorenni coinvolte – a quanto stabilito sul punto dall’incarico ricevuto dal giudice. 

  1. RAPPORTI TRA SERVIZI SOCIALI E AVVOCATI

Il servizio sociale si rapporta con tutte le parti processuali nel rispetto del contraddittorio, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni; le parti si impegnano a mantenere relazioni positive improntate alla collaborazione e alla trasparenza.

Nell’ipotesi in cui si presentasse la necessità di comunicare con i difensori delle parti, il Servizio provvederà a tale incombente con comunicazione contestuale

La data di avvio dell’incarico e di svolgimento del primo incontro e la facoltà dei difensori di presenziarvi (cfr. art. 4) verrà tempestivamente comunicata dal Servizio sociale alle parti le quali verranno altresì informate che il loro difensore ha la facoltà presenziare all’incontro.

Gli avvocati eviteranno di fornire al Servizio Sociale atti e/o documenti di parte curando di svolgere tale attività nell’ambito del procedimento in corso,

Le comunicazioni fra avvocati e Servizi sociali per richieste relative agli incontri o per altre necessità – che dovranno essere specificatamente indicate – potranno avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo dell’Ambito di riferimento reperibile nell’elenco allegato al presente protocollo e/o tramite consultazione del sito web, avendo cura di evitare messaggi telefonici o a mezzo posta elettronica ai contatti personali dei singoli operatori di riferimento

Le comunicazioni fra avvocati e servizi saranno limitate a questioni concernenti gli incontri e per altre necessità – che dovranno essere specificatamente indicate – potranno avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica dell’Ambito di riferimento reperibile nell’elenco allegato al presente protocollo e nel sito web, avendo cura di evitare messaggi telefonici e a mezzo di posta elettronica al contatto e all’indirizzo di posta elettronica personale degli operatori di riferimento

Per questioni da riferire agli assistenti sociali per la tutela delle persone coinvolte, le comunicazioni telefoniche tra difensori dei genitori e Servizi sono in linea di principio da evitare, salvo questioni urgenti e indifferibili.

  1. TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO

In attesa del compimento del processo di digitalizzazione nello scambio di comunicazioni tra Tribunale Ordinario e Servizi Sociali, le Parti concordano quanto segue.

Il Tribunale Ordinario trasmetterà al Servizio, tramite pec all’Ente gestore dell’Ambito Territoriale di competenza per il Comune di residenza formale anagrafica del minore (individuato in base alla tabella allegata), gli atti di cui il Giudice ordinerà, di volta in volta, la comunicazione.

Il Giudice, nel provvedimento, disporrà la comunicazione all’Ambito Territoriale competente per il Comune di residenza del minore, specificando, dunque, in modo chiaro tale Comune di residenza. In ogni provvedimento da comunicare ai Servizi, il Giudice dovrà riportare l’indicazione del Comune di residenza del minore, al fine di agevolare la comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento all’Ente gestore competente per l’Ambito Territoriale di riferimento.

Per l’individuazione dell’Ente gestore competente per ciascun Comune di residenza, si allega al presente Protocollo apposito elenco.

Nel caso di cambio di residenza del minore, il magistrato avrà cura di precisare tale mutamento e comunicarlo tanto ai Servizi anteriormente competenti quanto a quelli successivamente competenti

I Servizi trasmetteranno le relazioni, eventuali note e tutti gli allegati in formato elettronico esclusivamente all’indirizzo PEC contenziosocivile.tribunale.udine@giustiziacert.it.

La Cancelleria del Tribunale ordinario trasmetterà i provvedimenti ed atti giudiziari disgiuntamente ai Servizi Sociali e ai Servizi Specialistici Sanitari, ove coinvolti.

  1. FUNZIONI DELL’AZIENDA SANITARIA E TIPOLOGIA DI MANDATO

L’Azienda Sanitaria nel quadro delle risorse ad essa destinate ha la finalità di assicurare le funzioni di promozione e tutela della salute garantendo ai cittadini i livelli essenziali di assistenza definiti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal Servizio Sanitario Regionale attraverso l’organizzazione di percorsi di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione nel rispetto dei principi di appropriatezza e di sostenibilità.

Con appropriatezza si intende l’erogazione di un intervento sanitario correlato al bisogno della persona fornito nei modi e nei tempi adeguati, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi in modo da essere sostenibile per il sistema e per la persona.

L’ accesso al sistema sanitario è garantito a tutti i cittadini con parità di condizioni in rapporto a uguali bisogni di salute e con il diritto di esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari.

Nelle aree relative ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie, ai minori, alle persone con disturbo mentale e con dipendenza patologica, vengono garantite percorsi finalizzati alla cura in un’ottica di integrazione sociosanitaria rispettando la volontà della persona attraverso il consenso informato.

Assicurare i diritti di salute all’interno dei procedimenti in materia di famiglia significa porre delle specifiche attenzioni sui rapporti tra tutti i soggetti coinvolti atti a favorire il migliore esito possibile degli interventi erogati con un giusto bilanciamento tra il diritto di riservatezza alla base del rapporto fiduciario tra persona e curante e l’interesse preminente dei figli minorenni.

 

10.1 MANDATO DEL GIUDICE AI SERVIZI SPECIALISTICI

Il mandato del Giudice ai Servizi Specialisti si realizza attraverso:

  1. A) l’invito ai genitori a rivolgersi ai servizi dell’Azienda Sanitaria per l’avvio di un eventuale percorso di trattamento o di supporto e relativi monitoraggi;
  1. B) l’incarico al Servizio Specialistico di valutare le condizioni di salute del minorenne

I percorsi realizzati presso i Servizi Specialistici richiedono la sottoscrizione del consenso informato al programma di intervento e il consenso alla condivisione tra Servizi dei dati e delle informazioni strettamente indispensabili alla definizione e realizzazione del progetto integrato nell’interesse preminente dei figli minorenni.

Le opinioni del minore devono essere tenute in conto avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

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Le parti che sottoscrivono il presente protocollo si impegnano ad attivare un Tavolo permanente di confronto che indicativamente si riunirà una volta all’anno al fine di condividere nuove e/o diverse criticità e concertare buone prassi.

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Allegato: Elenco dei Servizi Sociali dei Comuni e relativi Enti gestori con siti web di riferimento

Elenco dei Servizi Sociali dei Comuni e relativi Enti gestori con siti web di riferimento

Dal sito istituzionale della RAFVG: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA105/

Carso Giuliano

Duino Aurisina, Muggia, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico

Comune di Trieste

Triestino

Collio – Alto Isonzo

Capriva del Friuli, Cormòns, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d’Isonzo, Villesse

Carso Isonzo Adriatico

Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Turriaco

Gemonese /Canal del Ferro – Val Canale

Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone

Carnia

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Collinare

Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria del Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande

Torre

Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Taipana, Tarcento, Tricesimo

Natisone

Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

Mediofriuli

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo

Friuli Centrale

Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Udine

Agro Aquileiese

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo-Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo d’Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Visco

Riviera Bassa Friulana

Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro

Livenza-Cansiglio-Cavallo

Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile

Tagliamento

Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene

Sile e Meduna

Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini

Valli e Dolomiti friulane

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro

Noncello

Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola