Precisazione sulla compensazione dei crediti formativi per l’anno 2020

In ragione delle numerose richieste di chiarimenti da parte degli Iscritti si precisa che la delibera n. 168/2020 del CNF laddove prevede che: “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materia da parte dell’Iscritto sia con i crediti conseguiti negli anni 2017-2019, ove concluso (…)” si applica solo ai Consigli dell’Ordine che hanno adottato il sistema del triennio formativo fisso (a prescindere quindi dalla data di decorso dell’obbligo formativo per il singolo iscritto).
Molti di questi Ordini, alla fine del triennio 2017-2019, avevano assunto delibere per consentire il recupero dei crediti non conseguiti dando termine per provvedere entro il primo trimestre ovvero il primo semestre dell’anno 2020. Avendo l’emergenza sanitaria ridotto l’offerta formativa e impedito la frequenza di eventi, il CNF ha consentito eccezionalmente a questi Ordini di utilizzare il 2020 per regolarizzare l’obbligo formativo.
Il COA di Udine NON applica il criterio del triennio formativo fisso, bensì variabile (decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro).
Il triennio formativo 2017-2019, pertanto, si è concluso il 31.12.2019, con conseguente impossibilità di imputare i crediti formativi conseguiti nell’anno 2020 al triennio concluso. I crediti conseguiti nella misura superiore a 5 nel corso di tale anno potranno essere imputati al triennio formativo successivo.
Si invitano i Colleghi a leggere le F.A.Q. del CNF sull’applicazione della delibera n. 168 del 20 marzo 2020 pubblicate nella Sezione Formazione del sito dell’Ordine.

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