POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nella seduta del 4 giugno 2010, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine
 
rilevato che:
 
– l’art. 16, comma 7, del decreto legge 185/08 come convertito dalla L. 2/09 impone, a far data dal 29.11.2009, a carico dei professionisti iscritti all’Albo l’obbligo di comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 
– il medesimo articolo 16 prevede che l’Ordine pubblichi i dati identificativi degli iscritti, ivi incluso l’indirizzo di posta elettronica certificata, in un elenco riservato consultabile dalle pubbliche amministrazioni;
 
– l’art. 4, comma 3bis, del D.L. 193/2009 come convertito dalla L. 22.2.2010 n. 24, nel modificare l’art. 16 del R.D. 1578/1933 ha stabilito che "nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione";
 
– l’art. 16, comma 9, del decreto legge 185/08 come convertito dalla L. 2/09 stabilisce che le comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, e quindi anche l’Ordine degli avvocati, ed i professionisti iscritti all’Albo "possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettare l’utilizzo";
 
verificato che, nonostante sia da tempo scaduto il termine per comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (adempimento opportunamente pubblicizzato via e-mail, sul sito internet e nella bacheca dell’Ordine), soltanto il 65% degli Avvocati iscritti ha provveduto a un tanto mediante inserimento del proprio indirizzo pec nell’area personale del sito internet www.avvocati.ud.it, così di fatto impedendo all’Ordine di aggiornare l’Albo con tali dati e adempiere agli obblighi di comunicazione sanciti dalle norme sopra richiamate;
 
considerato che l’utilizzo della posta elettronica certificata per determinate comunicazioni agli iscritti (per es. in relazione ai procedimenti disciplinari, per la convocazione delle assemblee degli iscritti e per ogni comunicazione amministrativa rientrante nell’attività istituzionale) consentirebbe di avere certezza dell’avvenuto ricevimento e di abbattere i costi e i tempi rispetto all’invio con posta ordinaria;
 
posto che ai sensi dell’art. 24 del Codice deontologico in vigore gli iscritti hanno il dovere di collaborare con il Consiglio per l’attuazione delle finalità istituzionali;
 
tanto premesso, il Consiglio delibera:
 
1) di richiedere agli iscritti di comunicare entro e non oltre il 30.6.2010 il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 
2) di utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni agli avvocati relative ai procedimenti disciplinari, per la convocazione delle assemblee degli iscritti e per ogni comunicazione amministrativa rientrante nell’attività istituzionale al fine di avere certezza dell’avvenuto ricevimento e di abbattere i costi e i tempi per l’invio con posta ordinaria;
 
3) di rappresentare agli iscritti che la mancata comunicazione all’Ordine dell’indirizzo di posta elettronica certificata potrà essere valutata quale violazione dell’art. 24 del Codice deontologico;
 
4) di dare massima pubblicità alla presente delibera.

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