19 luglio 2019

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Data / Ora
Date(s) - 19/07/2019
12:30 - 16:45

Categorie


Presenti:  Massimo Zanetti (vicepresidente), Heidi Biffoni (tesoriere), Francesca Moretti (segretario) e i consiglieri Michela Bacchetti, Oliviero Comand, Maurizio Conti, Vito Di Trapani, Paola Lerussi, Filippo Mansutti, Tiziana Odorico, Raffaella Sartori, Aldo Scalettaris, Luca Zanfagnini
Assenti: Ramona Zilli (presidente) e il consigliere Gabriele Bano

Presidente

1. Comunicazioni del Vice Presidente
OMISSIS

2. Riunione Unione Triveneta a Padova del 17.7.2019
Il consigliere Zanfagnini riferisce sull’incontro avvenuto mercoledì 17 luglio 2019. L’Unione Triveneta con riferimento all’equo compenso ha suggerito di costituire un nucleo di monitoraggio a livello di Triveneto individuando per ogni ordine un referente. Il Consiglio nomina quale referente il consigliere Zanfagnini.

3. Cassa Forense: presentazione del IV Rapporto Censis 2019 sull’Avvocatura
Cassa Forense comunica che verrà organizzato un evento per il 3 e 4 ottobre 2019 ove si terrà la presentazione del quarto rapporto annuale sull’avvocatura italiana realizzato in collaborazione con il Censis. Con riferimento alla giornata del 4 ottobre Cassa Forense organizzerà anche un seminario dedicato all’aggiornamento previdenziale che verrà curato direttamente dall’ufficio della Cassa. Il Consiglio delibera di autorizzare i consiglieri Zanetti e Biffoni a presenziare all’intero evento nonché la segretaria Cosetta Antoniazzi per la sola giornata del 4 ottobre.

Segretario

4. Regolamento interno
Si rinvia

5. Toghe d’oro: preventivi
Alle ore 14,30 rientra il consigliere Conti.

OMISSIS

6. Iscrizioni, cancellazioni, compiuta pratica, nulla-osta, iscrizioni nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, autorizzazione della notifica di atti Legge 53/94
OMISSIS

Tesoriere

7. Offerta Techfriuli per acquisto nuovo pc dipendente Brochetta
Il Consiglio approva l’acquisto del computer, completo di programma Office (senza monitor) come da preventivo Friuli Tech di data 11 luglio 2019, per un importo di 757,20 oltre IVA.

Relatori vari

8. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OMISSIS

9. Liquidazione parcelle civile e amministrativo

OMISSIS

10. Liquidazione parcelle penale
OMISSIS

Relatore Avv. Vito Di Trapani
11. Passaggio della dipendente Renza Roveretto al Comune di Enemonzo (UTI Carnia)
Il consigliere Di Trapani da’ lettura della comunicazione pervenuta dall’UTI Carnia, che è disponibile ad effettuare il passaggio dal 16 settembre 2019. Il Consiglio approva e conferisce mandato al consigliere Di Trapani di comunicare all’UTI Carnia del passaggio diretto della dipendente dal 16 settembre 2019 (ultimo giorno di lavoro 15 settembre 2019). La dipendente Roveretto usufruirà delle ferie residue nel periodo luglio, agosto e settembre. Attualmente le ferie residue ammontano a 122,37 ore e al momento del passaggio presso l’ente destinatario residueranno 28,37 ore pari a circa sei giorni.
Il consigliere Di Trapani riferisce che le mansioni attualmente assegnate alla dipendente dovranno essere redistribuite. Il Consiglio delibera di assegnare alla dipendente Cosetta Antoniazzi le mansioni inerenti il CDD e la Fondazione Carnelutti, alla dipendente Germana Romano le mansioni inerenti le conciliazioni e alla dipendente Genny Brochetta le mansioni relative agli albi, agli impegni solenni, libretti praticanti, certificati di compiuta pratica, certificati iscritti, nulla osta per i trasferimenti, sospensione volontaria avvocati, trasmissione telematica da gestionale Sfera, registri inipec, reginde, CNF e flussi Cassa, cancellazione indirizzi pec e creazione e cancellazione indirizzi peo.

12. Parere Rag. Vanni De Pol in merito alla costituzione del Fondo integrativo
Il consigliere Di Trapani relaziona sul parere redatto dal Rag. De Pol. Il Consiglio delibera di incaricare il consigliere Di Trapani e la Tesoriera di verificare con il revisore dei conti la compatibilità del Fondo con le disponibilità del bilancio dell’ente.

Relatori Avv. Olivero Comand e Aldo Scalettaris
13. Procedimenti disciplinari
OMISSIS

Relatori Avv. Gabriele Bano e Filippo Mansutti
14. Patrocinio a spese dello Stato: verifica modello istanza sul gestionale Sferabit
Si rinvia

Relatori Avv. Aldo Scalettaris e Avv. Vito Di Trapani
15. Parere avv. OMISSIS
È stato chiesto al CoA di Udine di esprimere parere in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e:
a. “la carica di Presidente di una associazione APS (Associazione di promozione sociale)”
b. “la carica di componente dell’organo amministrativo di una cooperativa di produzione e lavoro”.
Premesso che il Consiglio dell’Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi specifici e concreti e che le richieste degli iscritti o dei privati costituiscono solo uno spunto per una riflessione su temi generali rilevanti per l’ordinato esercizio della professione forense, si svolgono le seguenti considerazioni.
La nuova legge professionale (l. n. 247/12) ha inteso garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale; autonomia e indipendenza che la Legge professionale si premura di qualificare addirittura come “indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti” (art. 1, c. 2, lett. b). L’avvocato, infatti, “è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6” (art. 2, c. 1), la cui attività deve essere fondata “sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale” (art. 3, c. 1, primo periodo).
Il Legislatore, quindi, nel disciplinare il regime delle incompatibilità, ha inteso salvaguardare la libertà, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del suo incarico professionale, oltre che difenderne il decoro e l’onorabilità.
In aderenza a tali principi, l’art. 18 della legge professionale, rubricato “incompatibilità”, ha previsto che la professione di avvocato sia incompatibile:
“a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
Al precedente dettato normativo deve poi aggiungersi il diretto richiamo effettuato dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense che sancisce per l’Avvocato il divieto di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
Circa la valenza da attribuire alle previsioni normative citate, risultano senz’altro utili gli approdi cui sono giunti sia la giurisprudenza di legittimità, sia il CNF.
La Cassazione, ad esempio, anche di recente, ha evidenziato che l’attuale disposizione legale in tema di incompatibilità con l’esercizio della professione forense costituisca il frutto dell’elaborazione in sede normativa di precetti consolidatisi attraverso l’esercizio della giurisdizione del C.N.F. e della stessa Corte di legittimità rispetto alla previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, oggi sostituita dall’art. 18 l. n. 247/12.
Secondo Cass. Sez. Un., 18.11.13, n. 25797, infatti, “nelle more del giudizio di legittimità, il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, è stato abrogato per incompatibilità dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 18, che ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività d’impresa” … “La nuova disposizione, tuttavia, recepisce sostanzialmente un principio che era stato già enunciato e applicato dalle sezioni unite di questa corte in sede d’interpretazione del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3 (norma applicabile nella fattispecie ratione temporis), nella parte in cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l’esercizio del commercio in nome altrui. Era infatti principio già consolidato che il legale il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578, art. 3, comma 1, in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle sezioni unite di questa corte, da Cass. Sez. un. 24 marzo 1977, n. 1143, alle più recenti 5 gennaio 2007 n. 37, e 28 febbraio 2011 n. 4773)”.
Anche l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense sullo specifico punto è sempre stato costante nell’affermare che si trova nella situazione di incompatibilità l’avvocato che ricopra la carica di Presidente del consiglio amministrazione, di Amministratore unico o di Amministratore delegato di una società commerciale e che per tale sua funzione vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165).
Viceversa, la carica di Presidente del consiglio di amministrazione è stata considerata compatibile con l’esercizio della professione forense nell’ipotesi in cui l’avvocato fosse stato privato, per statuto sociale o successiva deliberazione dell’organo amministrativo, dei poteri di gestione dell’attività della società, ad esempio, attraverso la nomina di un amministratore delegato (Consiglio Nazionale Forense, 20 Settembre 2000, n. 90; Consiglio Nazionale Forense, 12 Novembre 1996).
In sintesi, l’art. 18 della L. n. 247/12, facendo propri gli approdi consolidati della giurisprudenza e dei pareri espressi dal C.N.F., ha precisato in termini univoci che l’incompatibilità con la professione dell’avvocato sussista solo in relazione a figure, quali quella del Presidente del consiglio d’amministrazione, dell’Amministratore unico o dell’Amministratore delegato, caratterizzate dall’esercizio individuale dei poteri di gestione della società commerciale.
Il principio, vista l’eadem ratio di tutela della libertà, autonomia e indipendenza dell’avvocato, si ritiene sia estensibile anche alle c.d. associazioni di promozione sociale (c.d. APS) e, in generale, agli enti del terzo settore che, pur non perseguendo statutariamente fine di lucro, esercitino comunque attività commerciali ai sensi del codice civile.
Date queste premesse, pertanto, si deve ritenere che l’esercizio della professione forense sia compatibile con la carica di Presidente di un’associazione di promozione sociale a condizione che quest’ultima non eserciti attività commerciale. Nel caso in cui l’APS svolga attività commerciale, l’esercizio della professione forense può essere compatibile con l’esercizio della carica di Presidente a condizione che le funzioni attribuite al Presidente siano di mera rappresentanza organica e non prevedano l’esercizio di veri e propri poteri gestionali.
Ad analoghe considerazioni si deve giungere in riferimento alla compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la qualità di membro dell’organo direttivo di una cooperativa di produzione e lavoro che eserciti attività commerciali. Anche in questo caso, infatti, il ruolo dell’avvocato si deve ritenere compatibile con quello di componente dell’organo direttivo della società cooperativa ove tale incarico non comprenda poteri gestionali individuali.
Si delegano i consiglieri Di Trapani e Scalettaris alla trasmissione all’interessata con la precisazione che della documentazione trasmessa (bozze di statuto e atto costitutivo) non si è tenuto conto, evidenziandone le ragioni.

Alle ore 16,04 esce il consigliere Mansutti e la consigliera Bacchetti.

Relatore Avv. Raffaella Sartori
16. Situazione crediti formativi triennio formativo 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018
OMISSIS

17. Richiesta riconoscimento crediti formativi singoli Iscritti.
Non ci sono richieste.

18. Richiesta di esonero dall’obbligo formativo presentata dalle Avvocate: Rafaella Roma, Elvia Serrentino e Francesca Montefiori.
OMISSIS

19. Organizzazione convegno Avvocato Ambrosoli per il giorno 26 settembre 2019 presso la Sala Ajace.
La Consigliera Sartori illustra il convegno previsto per il 26 settembre 2019 da svolgersi presso la Sala Ajace di cui è già stata ottenuta la disponibilità e verrà inviata richiesta formale di patrocinio al Comune per l’utilizzo della Sala stessa.
Il Consiglio delibera di organizzare l’evento del 26 settembre 2019 sostenendo i costi per il personale di vigilanza della Sala Ajace nonché le spese di trasferta e pernottamento del relatore e per l’eventuale cena del relatore e accompagnatori e di riconoscere agli Avvocati e Praticanti abilitati che parteciperanno all’evento n. 3 CF in materia deontologica.

20. Presentazione eventi formativi in materia deontologica e organizzazione evento sul procedimento disciplinare forense per il 5 novembre 2019 presso la Sala Scrosoppi.
La Consigliera Sartori relaziona in merito all’organizzazione di eventi formativi in materia deontologica.
La Consigliera Sartori riferisce altresì sull’organizzazione del primo evento in materia di procedimento disciplinare forense il cui relatore sarà l’Avvocato Maurizio Consoli previsto per il 5 novembre 2019 da svolgersi presso la Sala Scrosoppi.
Il Consiglio delibera di organizzare l’evento del 5 novembre 2019 sostenendo i costi per l’affitto della Sala Scrosoppi, nonché le spese di trasferta e per l’eventuale cena del relatore e accompagnatori e di riconoscere agli Avvocati e Praticanti abilitati che parteciperanno all’evento n. 3 CF in materia deontologica.

21. Richiesta di patrocinio morale e accreditamento pervenuto dalla Camera Civile per l’evento dal titolo: “I diritti in comune: amministrazione e responsabilità. Opportunità e problemi della gestione collettiva dei beni”, che si terrà a Grado il 5 ottobre 2019.
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio autorizzando l’apposizione del logo sulle locandine e sui depliant e di riconoscere agli Avvocati e Praticanti Abilitati che parteciperanno all’intero convegno n. 6 CF in materia non obbligatoria e n. 1 CF in materia deontologica in considerazione della materia trattata, della durata e del pregio dei relatori.
Invita l’Ente organizzatore alla raccolta delle iscrizioni e al rilascio di idoneo attestato di partecipazione recante il numero di crediti formativi concessi.

22. Richiesta di collaborazione e accreditamento pervenuta dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Udine e Gorizia per l’evento formativo previsto a Udine per l’11 novembre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dal titolo: “La Giustizia Riparativa. La nuova funzione dialogica”.
Il Consiglio delibera di concedere la collaborazione sostenendo i costi della Saletta Scrosoppi e di riconoscere agli Avvocati e Praticanti Abilitati n. 3 CF in materia non obbligatoria per la partecipazione all’evento in ragione della materia trattata, della durata e del pregio dei relatori.

23. Richiesta di accreditamento pervenuta dal Segretario dell’Associazione Regionale degli avvocati Tributaristi del FVG: Luca Stramare per l’assemblea ordinaria dei tributaristi che si terrà a Udine il 26 luglio 2019.
La Consigliera Sartori dà lettura delle e-mail ricevute dall’Avv. Stramare in ordine all’accreditamento richiesto per l’Assemblea Ordinaria dei Tributaristi.
Il Consiglio delibera di non riconoscere per tale attività alcun credito formativo.

Varie ed eventuali
OMISSIS

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