Data / Ora
Date(s) - 20/09/2024
12:00 - 14:05
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Presenti: Raffaella Sartori (presidente), Gianluca Visonà (segretario) e i consiglieri Fabio Balducci Romano, Francesco Bilotta, Denaura Bordandini, Giorgio Ortis, Luca Pangaro, Pina Rifiorati, Giuseppe Tiso, Magda Troiani, Daniele Vidal
Assenti: i consiglieri Matteo Praturlon (tesoriere), Giorgia Amodio, Erica Cicuttini, Chiara Lerro
Presidente
1. Comunicazioni del Presidente
CNF – Convocazione riunione referenti degli Organismi di Composizione della crisi forensi 27.09.24 ore 17.30 da remoto
La Presidente riferisce della riunione convocata dal CNF per i referenti degli OCC forensi per il giorno 27.09.24 ore 17.30 e delega il referente per il COA di Udine Luca Pangaro alla partecipazione.
Incarica la Segreteria di trasmettere il link al Consigliere.
Il Consiglio delega il consigliere Pangaro a predisporre e inoltrare agli iscritti comunicazione sugli aggiornamenti intervenuti.
Spettacolo teatrale “In giustizia” della compagnia teatrale La Maschera togata previsto al teatro Ristori di Cividale 01.12.2024 ore 17.30
La Presidente riferisce che la compagnia teatrale replicherà lo spettacolo “In giustizia” al teatro Ristori di Cividale il giorno 1.12.2024 ore 17.30.
Protocollo trasferimenti immobiliari
La Presidente riferisce che in data 19.9.24 è stato sottoscritto il Protocollo.
Approvazione elenchi Giudici popolari
La Presidente dà lettura della comunicazione del Presidente Corder relativa al parere ex art. 18 L. n. 287 del 1951.
Il Consiglio delega la Presidente ad esprimere parere favorevole.
OMISSIS
2. Protocollo distrettuale procedimenti in materia di famiglia
OMISSIS
3. Applicabilità agli ordini forensi delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 36 del 2023
La Presidente relaziona sul punto e, vista la delibera del COA di Padova, la nota del CNF di data 31.07.2024, sentito il parere del Consigliere Balducci,
il Consiglio,
– udita la relazione del Presidente sul punto in o.d.g., con cui è stato illustrato il quadro normativo vigente, le ragioni che militano o meno a favore dell’applicabilità anche agli Ordini degli Avvocati delle norme di cui al d.lgs. n. 36/2023, nonché le iniziative assunte da altri Ordini o da loro Associazioni;
– visto l’art. 2, comma 2 bis del d.l. n. 101 del 2013, nel testo introdotto dal d.l. n. 75 del 2023, in forza del quale, per quanto di rilievo, “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”;
– preso atto che, pur a fronte della norma di cui sopra, ha avuto luogo, anche recentemente un intenso dibattito relativo all’applicabilità anche agli Ordini professionali delle disposizioni di cui d.lgs. n. 36 del 2023;
– richiamato il parere della Commissione di diritto amministrativo costituita presso l’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini che, con motivazione esaustiva, puntuale e logica si è espressa nel senso della non applicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali;
– visto il parere dell’11 giugno 2024, reso dal CNF su istanza dell’URCOFER – Unione Regionale dei Consigli Forensi dell’Unione Forense dell’Emilia Romagna, che, dopo avere dato atto dell’incertezza del quadro normativo vigente e degli elementi che pure militerebbero a sostegno della inapplicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali, ha segnalato la diversa posizione della giurisprudenza amministrativa;
– ritenuto che la sentenza del TAR Lazio n. 7455/2024 del TAR Lazio, citata nel parere CNF non possa ritenersi in sé decisiva nello stabilire la soggezione degli Ordini professionali alla normativa sul Codice degli Appalti, poiché la medesima si riferisce a una vicenda risalente al 2017 e, dunque, anteriore all’introduzione dell’art. 2-bis del d.l. n. 101 del 2013, che ha chiarito, laddove mai ve ne fosse stata necessità, che gli Ordini professionali non sono soggetti alle norme pubblicistiche, se non a fronte di specifico richiamo al riguardo;
– ritenuto, piuttosto, che ad essere decisivo nell’escludere l’applicabilità del Codice sia l’orientamento già divisato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, nell’interpretare il quadro normativo euro-unitario costituito dalle c.d. direttive sugli appalti pubblici (cfr. direttiva 2014/24/UE e la precedente direttiva 2004/18/CE), ha affermato, proprio in relazione agli Ordini professionali che “l’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di controllo” (cfr. CGUE C-526/11);
– ritenuto che gli Ordini professionali siano sempre stati e continuino ad essere esclusi dalla nozione di Organismo di diritto pubblico, non potendosi sul punto condividere il parere ANAC del 2017, cui fa riferimento la citata sentenza del TAR Lazio, che non appare allineato al contenuto delle fonti euro-unitarie, né che possano condividersi i dubbi che il CNF ritiene tuttora presenti a riguardo;
– ritenuto, altresì, richiamando le considerazioni espresse nella relazione dell’Unione Triveneta redatta dalla Commissione presieduta dall’avv. Stefano Bigolaro e dallo stesso CNF nel citato parere dell’11 giugno 2024, che gli Ordini neppure possano essere assimilati alle c.d. amministrazioni aggiudicatrici, a ciò ostando il testo della direttiva europea di riferimento, nonché le caratteristiche stesse, sopra richiamate, degli Ordini professionali;
– ritenuto, altresì, che ad essere ostativo all’applicabilità del d.lgs. n. 36/2023 sia il disposto normativo dell’art. 2, comma 2-bis del d.l. n. 101 del 2013, cui non sembra potersi offrire la formalista interpretazione da alcuni propugnata, dovendosi il riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001 considerare non come un rinvio formale, bensì come un sostanziale richiamo al divieto di equiparazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni pubbliche lato sensu intese e alla conseguente preclusione di applicazione ai medesimi di tutte le normative pubblicistiche, comprese quelle relative alla gestione degli acquisti di beni, forniture e servizi, laddove esse non vengano espressamente richiamate dalla normativa di riferimento al fine di renderle applicabili agli Ordini stessi;
– richiamate, altresì, le opinioni espresse da autorevoli esponenti del CNF, che ritenevano non applicabile la normativa dei contratti pubblici (cfr. le dichiarazioni rese dal Presidente del CNF in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2023 della Corte dei conti) agli Ordini professionali forensi;
DELIBERA
– in ragione del quadro normativo vigente di continuare a ritenere non applicabile all’Ordine degli Avvocati la disciplina in materia di contratti pubblici;
– di fornire la propria più ampia disponibilità ad ogni iniziativa volta alla miglior definizione del quadro normativo sopra descritto;
– di continuare a garantire nel contempo che l’affidamento e la gestione dei contratti avvengano con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo;
– di inviare la presente deliberazione al Consiglio Nazionale Forense, alle Unioni e ai Consigli degli Ordini.
4. Morosità contributo 2024 – avvio del procedimento ex art. 29 co. 6 L. 247/2012
OMISSIS
Segretario
5. Comunicazioni del Segretario
OMISSIS
6. Iscrizioni, cancellazioni, compiuta pratica, nulla-osta, iscrizioni nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, autorizzazione della notifica di atti Legge 53/94
Domanda di iscrizione Registro Praticanti
OMISSIS
Domanda di iscrizione Registro dei Praticanti con Patrocinio
OMISSIS
Conferma iscrizione Registro Praticanti e modifica del titolo
OMISSIS
Richiesta di attestazione/certificato compiuta pratica forense
OMISSIS
Domanda di cancellazione Albo Avvocati
OMISSIS
Domanda di cancellazione Registro Praticanti Semplici
OMISSIS
Istanze per Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
OMISSIS
Istanze per Elenco degli Avvocati e Praticanti disponibili alle funzioni di amministratore di sostegno
OMISSIS
Istanza per l’autorizzazione alla notifica di atti ex lege 53/1994
– Avvocata Laura Trevisan
Il Consiglio, valutata la domanda, autorizza alla notifica di atti ex lege 53/1994 l’Avvocata Laura Trevisan, iscritta per trasferimento presso codesto Ordine a far data dal 5 settembre 2024, con anzianità 20.11.2017 (già autorizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 29 luglio 2019)
Tesoriere
7. Comunicazioni
Nessuna.
Commissione Patrocinio a Spese dello Stato
8. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Vengono ammessi n. 12 patrocini
Istanza Sig.ra OMISSIS (controparte sig. OMISSIS) – istanza ritirata dalla parte.
Esce il Consigliere Giorgio Ortis.
Commissione Parcelle Civili
9. Liquidazione parcelle civile e amministrativo
Liquidazione parcelle civile:
– Si ritiene congruo il compenso della parcella dell’avv. OMISSIS (OMISSIS) come da separato provvedimento;
Commissione Parcelle Penali
Rientra il Consigliere Giorgio Ortis.
OMISSIS
Liquidazione parcelle penale:
– Si ritiene congruo il compenso della parcella dell’avv. OMISSIS (sig. OMISSIS) come da separato provvedimento;
– Si ritiene congruo il compenso della parcella dell’avv. OMISSIS (sig. OMISSIS) come da separato provvedimento;
– Si ritiene congruo il compenso della parcella dell’avv. OMISSIS (sig. OMISSIS) come da separato provvedimento;
– Si ritiene congruo il compenso della parcella dell’avv. OMISSIS (sig. OMISSIS) come da separato provvedimento;
Liquidazione parcelle avv. OMISSIS
– L’avv. OMISSIS ha trasmesso per conto del sig. OMISSIS richiesta di tentativo di conciliazione che è stata attivata;
Commissione Formazione e Accreditamento
11. Comunicazioni
OMISSIS
12. Eventi formativi, richieste di accreditamento e di esonero
OMISSIS
Commissione Disciplinare
13. Comunicazioni
OMISSIS
14. Procedimenti disciplinari
OMISSIS
Commissione Osservatorio Giustizia civile – protocolli
15. Comunicazioni
Nessuna
Commissione Osservatorio Giustizia penale – protocolli
16. Comunicazioni
Nessuna
Commissione Osservatorio diritto di famiglia – protocolli
17. Comunicazioni
Nessuna
Commissione iniziative con le scuole
18. Comunicazioni
Nessuna.
Commissione volontaria giurisdizione e amministrazione di sostegno
19. Comunicazioni
Nessuna.
Consigliera componente del Comitato Pari Opportunità
20. Comunicazioni
Nessuna.
Commissione contratti, bandi e convenzioni
21. Comunicazioni
Nessuna.
Delega Informatica e innovazione digitale
22. Comunicazioni
Nessuna.
Commissione Specializzazioni
23. Comunicazioni
La Consigliera Pina Rifiorati riferisce che sono state nominate le Commissioni presso il CNF per la verifica delle istanze di specializzazione per comprovata esperienza con Decreto ministeriale dell’8 agosto 2024.
A breve saranno fissate le sessioni d’esame.
24. Istanze
OMISSIS
Commissione Difese d’Ufficio
25. Permanenza, iscrizione e cancellazione nell’Albo Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio. Valutazione casi particolari
Nessuna.
Relatori vari
avv. Magda Troiani – delegata ai rapporti con il Personale
26. Contratto integrativo 2024-2026
OMISSIS
Varie e eventuali
Modelli 5 Cassa Forense – segnalazione inadempienti
OMISSIS