DIFESE D'UFFICIO: non più consentite ai Praticanti con patrocinio

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 106  del17 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) – convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche dalla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 legge 27 giugno 1988, n .242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado)  – nella  parte in cui prevede che i praticanti  avvocati possano essere nominati difensori d’ufficio.
Si precisa, dunque, che a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale i Praticanti Avvocati nominati difensori d’ufficio non potranno più svolgere alcuna attività difensiva in tale veste e che, conseguentemente, l’Ordine provvederà all’immediata cancellazione degli stessi dalle liste dei difensori d’ufficio.
Si invitano i Praticanti Avvocati che abbiano ricevuto incarichi d’ufficio non ancora esauriti a dare comunicazione agli assistiti dell’impossibilità di concludere l’incarico ricevuto, salva la trasformazione della nomina in quella fiduciaria.
In relazione al corso per i Difensori d’Ufficio il superamento della prova finale, solamente per quest’anno, in via transitoria, comporterà la possibilità dell’iscrizione alle liste dei Difensori d’Ufficio, qualora l’abilitazione all’esercizio professionale venga conseguita nel corrente anno o in quello successivo.
Per ogni delucidazione ed approfondimento si indice per il giorno 29 marzo 2010 ore 11.30 nella sala delle udienze civili del Tribunale di Udine un’Assemblea di tutti gli interessati.
 
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