Esonero crediti formativi per gravidanza e doveri maternità e paternità
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, visto l’art. 15 del Regolamento sulla Formazione continua n. 6/2014; verificato che i casi di impedimento statisticamente più frequenti sono quelli costituiti dalla gravidanza o dall’assolvimento dei doveri di maternità e paternità (art. 15 comma 2 lettera a); ritiene di disciplinare in maniera uniforme l’entità della riduzione dei crediti formativi da acquisirsi nei casi di impedimento sopra indicati e a tal fine
DELIBERA
con decorrenza dall’1 gennaio 2020, l’adozione dei seguenti criteri per la concessione della durata ed entità dell’esonero, nei casi di cui all’art. 15 comma 2 lettera a) del Regolamento n. 6/14:
Gravidanza e parto
Per il caso di gravidanza, non a rischio: ritenuto congruo individuare il periodo di impedimento effettivo negli ultimi tre mesi di gestazione, si applicherà la riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese, per complessivi 6 CF in materia non obbligatoria.
Per gravidanza a rischio, documentalmente comprovata con idonea certificazione medica: esonero dal conseguimento dei crediti formativi per l’intero periodo di gestazione. In tale periodo si applicherà la riduzione di n. 2 crediti formativi per ogni mese, per complessivi 18 CF, di cui 2 CF in materia deontologica.
Adozione all’estero
Esonero dei crediti formativi per l’intero periodo di durata del soggiorno trascorso all’estero del genitore adottante, in attesa di assegnazione di minore straniero adottivo. In tale periodo si applicherà la riduzione di n. 2 CF per ogni mese.
Doveri connessi a maternità o paternità
Per il primo anno di vita del neonato: esonero di 20 CF, di cui 3 CF in materia deontologica, a partire dalla nascita, secondo il seguente criterio:
-se la nascita interviene dall’1.1 al 31.3: esonero totale anno in corso;
-se la nascita interviene dall’1.4 al 30.6: esonero 15 CF per l’anno in corso e 5 CF per l’anno successivo;
-se la nascita interviene dall’1.7 al 30.9: esonero 10 CF per l’anno in corso e 10 CF per l’anno successivo;
-se la nascita interviene dall’1.10 al 31.12: esonero 5 CF dell’anno in corso e 15 CF per l’anno successivo;
Dal compimento di 1 anno del bambino ai 2 anni: esonero 10 CF di cui 1 CF in materia deontologia.
Dal compimento di 2 anni del bambino ai 3 anni: esonero 5 CF in materia non obbligatoria.
Ai casi di maternità o paternità sono equiparati i casi di adozione.
L’esonero verrà concesso dal COA previa richiesta dell’interessato.
Tali esoneri, nel caso di genitori entrambi avvocati, saranno riconosciuti ad uno soli di essi.
Rimane salva la possibilità del COA di discostarsi da tali criteri, in particolari casi specificamente motivati e comprovati.