home | contatti | privacy | link

Tasse albo e iscrizione

Tassa iscrizione
Tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti con o senza patrocinio
Avvocati: euro 100,00
Praticanti con patrocinio: euro 100,00
Praticanti: euro 150,00
Tale tassa deve essere pagata al momento dell'iscrizione, anche in caso di trasferimento da altro Ordine.
La causale del versamento dovrà riportare la seguente dicitura:
per gli Avvocati: "iscrizione all'albo degli Avvocati + tassa annuale";
per i Praticanti Avvocati con patrocinio: "iscrizione al registro dei praticanti Avvocati con patrocinio + tassa annuale";
per i Praticanti Avvocati: "iscrizione al registro dei praticanti Avvocati";
Tassa annuale
La tassa annuale per gli Avvocati o i Praticanti con patrocinio è indicata nel seguente prospetto.
Cassazionisti
Avvocato con + di 40 anni di professione : euro 225,00 euro 250,00
Avvocato con - di 40 anni di professione : euro 275,00 euro 300,00
Avvocato con - di 12 anni di professione : euro 225,00
Avvocato con - di 2 anni di professione : euro 175,00
Praticanti con patrocinio: euro 75,00
Praticanti senza patrocinio: euro 0,00

La causale del versamento dovrà riportare la seguente dicitura:
- per gli Avvocato: "tassa annuale Avvocato ...";
- per i Praticanti Avvocati con Patrocinio "tassa annuale dottor ... (praticante Avvocato con patrocinio)";
Il pagamento della tassa annuale deve essere eseguito dal 14 agosto al 15 settembre 2012.
Trascorso tale termine, all'inadempiente sarà inviata una e-mail di sollecito evidenziando che il mancato pagamento delle tasse annuali comporta la violazione dell'art. 15 del Codice Deontologico.
Qualora l'inadempienza si protraesse oltre il 1° ottobre 2012, l'Ordine iscriverà a ruolo il proprio credito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 321/1999, affidando il recupero dello stesso a Equitalia Spa.
La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità per ciascun iscritto (art. 16 Rdl 1578/33), indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta. A tal fine vengono scomputate le annualità in cui il professionista non risulta iscritto, per l'intero anno.
La tassa annuale deve essere pagata integralmente, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l'iscrizione all'Albo o al Registro, salvo che la cancellazione sia stata richiesta entro il 1° marzo o l'iscrizione sia stata richiesta dopo il 30 settembre, in tali casi l'importo dovuto è ridotto di metà.
Ai fini della determinazione dell'obbligo di corrispondere la tassa albo in caso di:
- cancellazione si fa riferimento alla data di presentazione della domanda;
- iscrizione si fa riferimento alla data della delibera consigliare.
Qualora gli iscritti avessero versato tasse annuali di importo inferiore a quello previsto, sono tenuti a corrispondere la differenza.
Nel caso in cui lo Studio effettuasse versamenti per più soci, sulla causale di versamento devono essere indicati anche i nominativi degli stessi.
Gli importi pari o inferiori a 151,00 euro possono essere versati direttamente in Segreteria, mentre quelli superiori devono essere corrisposti mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: IT55 Y063 4012 3000 7404456063K intestato all'Ordine degli Avvocati di Udine presso la Cassa di Risparmio del FVG, filiale di Udine, via del Monte 1.

Delibera consiliare 6 marzo 2009, integrata con delibere 5.8.09, 6.11.09, 8.1.10, 14.5.10 e 7.12.2011
Articolo 15 Codice Deontologico - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
Articolo 2 Legge 3 agosto 1949 n. 536
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 1782/2011