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Sportello per il cittadino

Rapporti tra avvocato e cliente
Chi conferisce un incarico professionale ad un avvocato stipula un contratto denominato "contratto di patrocinio".
Si tratta di un contratto di prestazione d'opera in virtù del quale l'avvocato assume l'incarico di rappresentare ed assistere la parte.
Tale contratto non è soggetto a oneri di forma, tanto che normalmente è concluso verbalmente o per fatti concludenti e può essere stipulato anche da persona diversa rispetto a colui che dovrà essere rappresentato e difeso. Il soggetto che affida l'incarico all'avvocato ne diviene cliente ed assume l'obbligazione di corrispondere il compenso.
La rappresentanza e difesa in giudizio possono essere assunte dall'avvocato solo mediante il conferimento di procura scritta (speciale: a margine o in calce all'atto processuale; ovvero generale: con atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il cliente ha diritto di ricevere copia di tutti gli atti redatti dall'avvocato e di quelli scambiati da controparte. È buona norma anticipare gli atti al cliente prima del deposito degli stessi.
Il rapporto tra avvocato e cliente, di carattere squisitamente fiduciario, può essere in ogni momento interrotto con rinuncia al mandato da parte dell'avvocato ovvero con revoca da parte del cliente.
La rinuncia al mandato non deve intervenire con modalità tali da recare pregiudizio al cliente (ad esempio, lasciando al cliente un ridottissimo lasso di tempo per reperire un nuovo difensore nel caso in cui debbano essere compiuti atti urgenti).
L'avvocato ha diritto al compenso, ma non ha diritto di ritenzione sugli atti e documenti in suo possesso, sicché la restituzione non può esser condizionata al pagamento delle prestazioni compiute.
Per quanto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 abbia fatto venire meno l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, nonché abrogato il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine auspica che di norma avvocato e cliente pattuiscano che il compenso sia determinato in virtù del tariffario forense approvato con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, ritenendo la tariffa il metodo più trasparente ed equo per la quantificazione del compenso dovuto all'avvocato. La tariffa, inoltre, costituisce il modo migliore affinché l'avvocato conservi la propria indipendenza.
Tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento, in ottemperanza al Regolamento sulla formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007 (link), integrato dal Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine (link). I principali doveri dell'avvocato sono trascritti nel Codice Deontologico Forense
patrocinio a spese dello stato
Cliccando sul seguente link (patrocinio a spese dello stato) potrai accedere alla pagina relativa agli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.
tariffe forensi
Cliccando sul seguente link (tariffe forensi) potrai accedere alla pagina relativa alle tariffe forensi.
regolamento commissione di conciliazione
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine,
- ritenuta l'opportunità di regolamentare l'attività della Commissione di Conciliazione istituita nel proprio seno;
- dispone come da Regolamento di n. 11 articoli, a far parte integrante della presente deliberazione.

1. È istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine una Commissione di Conciliazione formata da tre membri aventi la qualifica di Consiglieri dell'Ordine in carica, ad uno dei quali è demandato il compito di presiederla.

2. La Commissione viene nominata per la durata della tornata consiliare, e viene reintegrata ove, per qualsiasi causa, resti incompleta.

3. La Commissione è investita delle questioni per le quali l'Avvocato, a sensi dell'art. 22 Codice Deontologico Forense, è tenuto a informare il Consiglio dell'Ordine per consentire un tentativo di conciliazione.

4. La Commissione promuove, inoltre, d'ufficio il tentativo di conciliazione allorché la controversia, circoscritta ad Avvocati iscritti all'Ordine, riguardi questioni attinenti diritti o interessi disponibili e la cui soluzione extradisciplinare non comporti in alcun modo nocumento per il prestigio e l'immagine dell'Avvocatura.

5. La Commissione promuove, altresì, il tentativo di conciliazione allorché il Consiglio dell'Ordine ne sia espressamente richiesto dalla Parte privata esponente sia su questioni in materia disciplinare che, anche non circoscritte ad Avvocati, abbiano comunque le caratteristiche di cui all'art. 4, sia su questioni attinenti i compensi professionali richiesti dall'Avvocato.

6. L'assegnazione alla Commissione di Conciliazione delle questioni da trattare a sensi degli artt. 3, 4 e 5 è disposta direttamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, salvo che lo stesso ritenga di previamente sottoporre il caso alla deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

7. Della comparizione delle Parti avanti la Commissione, ovvero al componente della stessa delegato, nonché della mancata comparizione viene redatto verbale. A conclusione della seduta viene dato atto della conclusione, anche infruttuosa, del tentativo di conciliazione.

8. Del verbale viene rilasciata copia a ciascuna delle Parti.

9. Nel caso di esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la Parte avente interesse può vincolare le dichiarazioni orali verbalizzate o le dichiarazioni scritte da essa comunque rese alla regola di cui all'art. 28 Codice Deontologico Forense, ove non direttamente applicabile.

10. Nel caso in cui l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione sia stato preceduto da un esame di merito della questione controversa, pur finalizzato al limitato compito della Commissione, i componenti della stessa che si siano espressi nel merito si astengono dal partecipare in veste di membri di collegio giudicante al procedimento disciplinare in cui sia trattata la medesima questione ovvero dal prendere parte ad adempimenti istituzionali, quali, esemplificativamente, il parere di congruità sulle parcelle esaminate in sede di conciliazione.

11. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione di Conciliazione presenta al Presidente del Consiglio dell'Ordine un sintetico rapporto sulle questioni trattate nell'anno precedente.