Carlo Serbelloni
Diritto penale - procedura
Cause di non punibilità
FALSITA' IN ATTI
- FALSITÀ IDEOLOGICA
- INDUZIONE IN ERRORE
- NECESSITÀ DEL DOLO
- ESCLUSIONE
Tribunale di Gorizia, Sezione penale
Sentenza n. 246 del 9 marzo 2010
Giudice dell'udienza preliminare: Dott.ssa P. Santangelo
(omissis)
contro
MD - nata a omissis - ivi residente omissis – libera - contumace
Imputata
Del reato di cui al foglio allegato
del delitto previsto e punito dagli artt. 48 e 479 c.p. perché, attestando falsamente, con dichiarazione sostitutiva di certificazione contenuta nella domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo ai fini delle supplenze, domanda presentata in data omissis presso la direzione didattica del circolo di Gorizia via omissis, di aver prestato nell'anno scolastico omissis due giorni (il 2 e il 3 febbraio 2000) di supplenza in qualità di insegnante di scuola elementare presso l'Istituto omissis, traeva in inganno SN, dirigente scolastico presso la predetta Direzione Didattica del Circolo di omissis, così determinando la formazione di un atto pubblico falso consistito nell'inclusione del proprio nominativo nelle graduatorie per le supplenze nelle scuole elementari, quando in realtà nei giorni anzidetti risultava impiegata quale supplente dell'insegnante GC presso la scuola materna di omissis.
Commesso in Gorizia il 3 luglio 2001 e il 28 giugno 2003.
Motivi della decisione
Con atto dd. 17.07.2009, la Procura di Gorizia chiedeva disporsi il rinvio a giudizio di MD per rispondere del delitto ascritto in rubrica.
All’udienza dell'1.12.2009, su richiesta del difensore, sussistendone i presupposti, veniva ammesso ai sensi dell'art. 391 bis co. 11 c.p.p., I'incidente probatorio avente ad oggetto I'audizione di CV. All’odierna udienza, sentita la teste, le parti concludevano come da verbale e questa giudice pronunciava la presente sentenza, dando pubblica lettura del dispositivo.
Dall'esame degli atti e della testimonianza resa in data odierna si può desumere con precisione come si sono svolti i fatti. La M ha presentato una domanda indicando, come scuola di destinazione, un codice meccanografico che fa capo ad un comprensorio scolastico, dotato sia di scuola elementare che dell'infanzia. L'imputata aveva un titolo di studio che, in quel momento, le consentiva di insegnare soltanto nella scuola d'infanzia ma ciononostante é stata inserita nelle graduatorie attinenti le insegnanti della scuola elementare. Emerge dagli atti che la Milocco ha correttamente indicato il suo titolo di studio ma ha, invece, erroneamente indicato di avere effettuato due giorni di supplenza presso una scuola elementare mentre aveva effettuato un giorno di supplenza presso la scuola elementare e due giorni in una scuola d'infanzia. La teste C ha precisato che tale circostanza non aveva comunque alcuna incidenza sulla graduatoria.
SS, dirigente scolastica del circolo didattico, ha riferito che I'inserimento nella graduatoria é stato determinato da un errore generatosi in quanta nelle pagine 8 e 10 erano indicati dei titoli che legittimavano I'insegnamento in entrambe le scuole. Orbene, sembra però di poter escludere che sussista il reato contestato. Invero, I'unica dichiarazione falsa effettuata dall'imputata riguarda il numero di giorni di supplenza in una scuola elementare, circostanza che come già detto non incideva sui diritto o meno di essere inseriti in graduatoria, che però ha generato un errore nella valutazione della domanda. Si deve sottolineare che I'errore è stato commesso in ragione di un'interpretazione dei dati e non in ragione della falsa dichiarazione. In altri termini, la Milocco aveva effettivamente svolto la supplente in una scuola elementare e, quindi, in sè la dichiarazione falsa non era da sola idonea a determinare I'inserimento nella graduatoria. II pubblico ufficiale, invece, non considerando il titolo di studio indicato dall'imputata, ha ritenuto che essendo stata supplente in una scuola elementare, la Milocco avesse chiesto I'inserimento nella relativa graduatoria e che ne avesse titolo.
Discende da ciò che la falsa dichiarazione relativa i giorni di supplenza, è stata occasione dell’errore in cui è incorso il pubblico ufficiale, ma a considerare l'intera domanda presentata dalla M emerge chiaramente che la stessa non era idonea a trarre in inganno circa il suo diritto ad essere inserita nella graduatoria per le scuole elementari. In tal senso, si deve ricordare la condivisibile interpretazione che la Suprema Corte opera del delitto in esame, laddove ha stabilito che "il privato può ritenersi autore mediato del delitto solo a condizione che abbia dolosamente indotto in equivoco (eludendone la possibilità di controllo) il pubblico ufficiale.." (Cass. 40827/2004).
Orbene, residua pero, la circostanza espressamente enucleabile dall'odierna imputazione, che la M ha falsamente dichiarato di aver svolto due giorni di supplenza in una scuola elementare, fatto che integra gli estremi del delitto di cui all’art.483 c.p. In questo senso non vale ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, la circostanza che la certificazione rilasciata dall'istituto scolastico era pure erronea, posta che la M aveva svolto I'attività ed era in grado di sapere dove aveva esercitato il ruolo di supplente.
Tale reato, commesso il 3.07.2001, però è estinto in quanto è decorso il tempo di prescrizione massima, pure tenendo conto dell'interruzione avvenuta con I'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 409 co. 2 c.p.p.
Ne discende la statuizione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 425 c.p.p.
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 483 c.p. dichiara non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. "