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Magda Saccu'

Diritto civile

Spese legali e imposta detraibile

OLTRE IVA... SE DOVUTA

Tribunale di Udine
Sentenza n. 235 dell' 8 febbraio 2010

Giudice: dott.ssa Mimma Grisafi

 
(Omissis)
Conclusioni
Per l’appellante: "In riforma della sentenza n. 981/08 del G.di.P. accertarsi l’inesistenza del diritto del creditore appellato di procedere ad esecuzione, dichiarandosi conseguentemente l’invalidità ed inefficacia del notificato precetto. Condannare l’appellato alla restituzione delle somme indebitamente percepite in forza del precetto e per effetto della sentenza impugnata, aumentate degli interessi di legge dal corrisposto al saldo. Spese rifuse per entrambi i gradi del giudizio".
Per l’appellato: "Dichiararsi l’improcedibilità dell’appello proposto ex art. 339 c.p.c. Nel merito: rigettare l’appello proposto in quanto infondato. Spese rifuse". 
 
 
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 4.3.2008 il Collegio dei Geometri della Provincia di Udine ha opposto il precetto notificatogli dal proprio associato geom. A, per la somma di euro 773,16, corrispondente all’IVA non corrispostagli sulle spese di lite liquidate in suo favore nella causa di merito che lo aveva visto opposto all’associazione professionale, e alle spese legali successive e dell’intimazione.
Assumeva l’opponente che il geometra non aveva diritto alla ripetizione dell’imposta in quanto la stessa era detraibile da parte del professionista, e che era dovere del creditore comportarsi secondo buona fede, non gravando, in difetto di un suo concreto interesse, il debitore di costi evitabili.
Il professionista si è costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione rilevando che il creditore aveva la possibilità di detrarre o meno, a propria scelta, l’imposta e che del resto la sentenza, non impugnata, aveva disposto la rifusione delle spese oltre l’lVA, sicché legittima ere la pretesa di rimborso.
In istruttoria parte opposta ha esibito l’originale del Registro IVA da cui risultava (circostanza di fatto non contestata) che la fattura dell’avvocato non era stata "caricata".
Il Giudice di Pace con la sentenza n. 981/08 ha rigettato l'opposizione a precetto ritenendo che la sentenza di merito dovesse essere eseguita anche nella parte in cui aveva liquidato all’attore l’lVA sulle spese della causa.
Il Collegio del Geometri, premesso di ritenere applicabile l’art. 339 c.p.c. per "violazione dei principi regolatori della materia”, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, chiedendo l’accoglimento dell’opposizione ed insistendo sulla circostanza che la "condotta del creditore che rifiuti arbitrariamente di porre in essere un’attività fiscalmente legittima che non comporta per esso alcun sacrificio economico, mentre consentirebbe al debitore di non vedere aggravata la propria obbligazione, è contra legem e perciò non tutelabile.
Si è costituito l’appellato, preliminarmente eccependo l’improcedibilità dell’appello, non rientrando i motivi di appello tra quelli contemplati dall’art.339 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell’impugnazione ritenendo corrette le ragioni indicate nella motivazione della sentenza di primo grado.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello. Come assume intatti la difesa del Collegio dei Geometri dì Udine, la sentenza del Giudice di Pace a c.d. equità “necessaria" è appellabile, tra l’altro, per "violazione dei principi regolatori della materia" e la presente fattispecie può farsi rientrare in tale ipotesi normativa.
Nel caso in esame, infatti, si discute in buona sostanza in ordine ai meccanismi di funzionamento dell’lVA in generale, e sui principi che regolano detta materia, meccanismi e principi che si assumono violati da parte del giudice di pace.
Nel merito, l’appello è senz’altro fondato e va accolto con integrale riforma dell’impugnata sentenza.
In primo luogo la motivazione del giudice di prime cure appare errata nella parte in cui sostiene che "la spesa accessoria dell’IVA e stata statuita espressamente dal Giudice", sicché “la cifra richiesta dal geom. A è perfettamente in linea con il contenuto della sentenza". Va infatti rilevato che il giudice nella sentenza n. 981/08 del G.d.P. di Udine, utilizzando un’espressione consueta, ha condannato  la parte soccombente oggi appellante, al pagamento delle spese oltre l'lVA “come per legge”; il che significa, secondo l’interpretazione che comunemente viene data all’inciso, che l‘IVA deve essere corrisposta "se dovuta" in base alla legge (ossia in base alle qualità personali delle parti al momento del pagamento) e non significa invece, come dimostra di intendere il Giudice di prime cure, che per legge l’IVA deve in ogni caso essere corrisposta.
È comunque pacifico e conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, in considerazione proprio del fatto che l’lVA, per un soggetto titolare di partita IVA, non è un "costo", ma una mera “partita di giro", il principio secondo cui, quando si tratta di soggetti che per la loro qualità personale possono portare in detrazione la somma relativa all’lVA, la condanna deve intendersi sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta"). Qualora pertanto il creditore, pur potendo portare l’lVA in detrazione - "possibilità" che nel caso in esame non può essere (in quanto non lo è stata in primo grado) messa in discussione - notifichi un precetto relativo a spese di lite avente ad oggetto anche I'lVA, il debitore può contestare con l’opposizione tale pretesa accessoria.
Né, applicando i principi di correttezza e buona fede che il giudice di pace avrebbe dovuto applicare – a fortori in un giudizio ad equità necessaria - può essere riconosciuto al creditore di scegliere a proprio arbitrio, a danno del debitore, e senza un comprovato suo interesse, se portare meno in detrazione l’lVA. La circostanza che il geom. A non abbia annotato nei suoi registri contabili la fattura dell’avvocato, e quindi il suo rifiuto di porre in essere, senza un giustificato (e comprovato) motivo, la detrazione dell'lVA corrisposta al legale per le spese di lite, non ha pertanto rilievo e non è tutelabile.
Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In accoglimento dell’appello proposto e in riforma dell’impugnata sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 981/08, dichiara l’invalidità e inefficacia del precetto notificato il 22.2.2008 dal Geom. A al Collegio dei Geometri della Provincia di Udine.
2) Condanna il geom. A a restituire all’appellante la somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal corrisposto al saldo.
3) Condanna il geom. A al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi dei giudizio a favore del Collegio dei Geometri della Provincia di Udine, spese che liquida, quanto ai primo grado in complessivi euro 1.693,86, di cui euro 554,00 per diritti ed euro 805,00 per onorari, e quanto al grado di appello in complessivi euro 1.671,66, di cui euro 621,00 per diritti ed euro 777,50 per onorari, oltre CNA ed IVA se dovuta.
 
La questione
Accade sovente a chi spesso è soccombente in lite di dover censurare la richiesta di controparti zelanti di pagamento dell’IVA sulle spese legali liquidate, anche quando il soggetto beneficiario della rifusione può, per la sua qualità professionale, portare in detrazione l’imposta.
Se nella maggior parte dei casi l’avversario è pronto - messo di fronte al granitico e diuturno orientamento della S.C. - a rivedere il suo conteggio, accade a volte che persista tanto nella sua pretesa da costringere il debitore a chiedere l’intervento giudiziale, opponendo l’atto di precetto.
Nel caso che ha occupato il Tribunale, in verità, il debitore ha dovuto dar prova di pari pervicacia, avendo in primo grado il Giudice di Pace (competente per valore, attesa l’esigua somma contesa) respinto la sua opposizione, costringendolo all’impugnazione.
Nella fattispecie era accaduto che il Collegio del Geometri della Provincia di Udine, soccombente nella causa di merito promossa da un suo associato, aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza di condanna corrispondendo il dovuto al netto dell’IVA sulle competenze di causa liquidate, evidenziando che l’imposta poteva essere portata in detrazione dall’attore, per la sua qualità di soggetto passivo dell’imposizione fiscale.
Vistosi notificare il precetto per l’importo non versato, il Collegio aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Udine, eccependo la detraibilità dell’IVA da parte del professionista (sicché non poteva trattarsi di un esborso da rifondere da parte del soccombente) e l’obbligo per il creditore di comportarsi secondo buona fede, senza gravare, in difetto di un interesse corrispettivo, il debitore di costi evitabili.
Costituitosi in giudizio il professionista aveva invocato una “discrezionalità fiscale” che lo avrebbe legittimato a detrarre o meno a propria scelta l’imposta e a riversare “potestativamente” sul debitore il risultato di tale opzione, rilevando come la sentenza, che aveva disposto la rifusione delle spese oltre all’IVA, doveva essere così eseguita, non potendo essere modificata se non con l’appello.
Il Giudice di pace aveva aderito all’impostazione del convenuto, ritenendo che la sentenza di merito non potesse che essere eseguita anche nella parte in cui liquidava all’attore (convenuto opposto) l’IVA sulle spese della causa, e, con sentenza di equità necessaria (essendo il valore della controversia inferiore al limite di millecento euro stabilito dall’art. 113, comma 2, c.p.c.), aveva respinto l’opposizione.
È opportuno ricordare che, in conseguenza della novella del 2006 (D. Lgs. n. 40/2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006), anche le sentenze di equità necessaria rese dal Giudice di Pace sono appellabili “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (art. 339 c.p.c.).
Sin dalla sentenza n. 206 del 2004, la Consulta, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 113 c.p.c., aveva affermato che, anche qualora pronunci secondo equità, il giudice di pace non può prescindere dai principi informatori della materia: “la sola funzione che alla giurisdizione di equità può riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza.
Il giudizio di equità, in altre parole, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico. Esso deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale, il che era del resto ciò che esprimeva il testo previgente della norma, attraverso la previsione dell'obbligo di osservanza dei «principi regolatori della materia».” (Corte cost., 6.7.2004, n.206).
Con la novella del 2006 il legislatore ha rafforzato tale limite e ripristinato la norma introdotta dalla L. 399/84 per i giudici conciliatori ai quali, nell'individuare la regola equitativa da applicare al caso concreto, era imposto di osservare le norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, traendole dal complesso delle norme con cui il legislatore lo aveva disciplinato, ovvero dai “principi regolatori della materia”, onere che specifica quello, più generico, ma non contrastante, di rispetto dei “principi informatori della materia” ovvero della verifica che la norma equitativa non contrasti con i principi - preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate - cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina.
Entrambe tali regole di decisione risultavano travalicate dal Giudice di Pace che, nell’elaborare la motivazione della propria pronuncia, aveva totalmente trascurato di verificarne la conformità ai principi, consolidatisi attraverso il diritto vivente, che regolano la materia oggetto della lite.
Trattandosi infatti di accertare se il titolo esecutivo azionato dal creditore, soggetto IVA in quanto libero professionista, gli consentisse di pretendere coattivamente dal soccombente l’imposta versata al proprio difensore, il Giudice di Pace si era limitato ad affermare che il rimborso vi era espressamente statuito e che l’intimazione di pagamento non contraddiceva con tale statuizione.
Costituisce certamente principio costantemente insegnato dalla S.C. quello secondo cui la soccombenza nelle spese si estende anche alla somma dovuta dal vincitore a titolo di IVA al proprio difensore: “La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore” (Cass. civ., Sez. III, 22.5.2007, n. 11877).
Rispetto a tale principio, il fatto che il dispositivo della sentenza contenga o meno il riferimento alla rivalsa dell’imposta, che trova titolo nella legge e non nella liquidazione da parte del Giudice, è del tutto indifferente, tanto che sovente, nelle sentenze del Tribunale di Udine è omesso qualsiasi riferimento ad essa, anche quando il vincitore sia una parte privata, che come tale mai potrebbe avvalersi dei meccanismi di detrazione dell’imposta (v. Tribunale di Udine, sent. n. 89/2007 e n. 638/2008, dott. A. Zuliani).
Da detto postulato si ricava un corollario che assurge anch’esso a regola della materia: “la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore rileva in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva” (Cass. civ., Sez. III, 22.3.2007, n. 6974), “con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA (ancora Cass. civ., Sez. III, 22.5.2007, n. 11877).
In ipotesi, neppure la sentenza impugnata aveva negato l’effettiva detraibilità ex lege dell’imposta (unico presupposto sulla base del quale, come evidenziato dalla S.C., va stabilità la sua doverosità), limitandosi a richiamare il dispositivo della sentenza di merito che detto accessorio aveva liquidato, con ciò contraddicendo evidentemente il principio per cui “la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta")” (Cass. civ., Sez. III, 7.2.2006, n. 2529).
In effetti, riconosciuta la procedibilità dell’appello e ricostruita la fattispecie secondo i “principi regolatori della materia”, il Tribunale ha riformato la sentenza impugnata, accogliendo l’opposizione al precetto.
Ha osservato inoltre significativamente il Tribunale che è mancata, nella decisione di equità del Giudice di Pace, la valutazione del comportamento delle parti alla luce dei principi di buona fede e correttezza che devono improntare, sia nel momento generativo che in quello esecutivo, tutti i rapporti obbligatori, non potendosi riconoscere tutela ad un comportamento del creditore (la scelta di non portare in detrazione l’IVA) arbitrario e non rispondente a un suo interesse concreto e pertanto contra legem.
“Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, relativa al rilascio di immobile locato e alla detrazione dell'Iva sulle spese legali rimborsate dall'una all'altra parte, la S.C. ha precisato che pur non esistendo, dal punto di vista fiscale, alcun obbligo a carico del conduttore di dedurre quanto pagato a titolo di Iva per prestazioni professionali legali, lo stesso era tenuto a operare la deduzione de qua ex art. 1175 cod. civ., al fine di non pregiudicare la posizione di controparte ed ha pertanto confermato il rigetto della domanda di recupero dell'IVA su dette spese avanzata dal conduttore)” (Cass. civ., sez. III, 7.6.2006, n. 13345).
Come ha chiarito la S.C. la “buona fede oggettiva” null’altro è che la generale correttezza che l’art. 1175 c.c., in materia di obbligazioni, impone al creditore nel rapporto con il debitore: “Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. civ., Sez. I, 27.10.2006, n. 23273).
Più di recente Cass. civ. Sez. III (sent., 18.9.2009, n. 20106), estendendo ulteriormente la portata del principio, ha affermato che “i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto”.
***
È utile, a questo punto, riassumere il corretto comportamento fiscale da tenere qualora il giudice stabilisca la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa.
Ai fini IVA, l'articolo 18 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. In altri termini, l'avvocato, patrocinante del cliente vittorioso, deve addebitare l'imposta inerente alle spese legali al cliente medesimo.
Ciò comporta che il prestatore di servizio deve emettere la fattura nei confronti del proprio cliente, con indicazione dell'importo dovuto a titolo di onorario, delle spese e della relativa imposta addebitata (articolo 21 del DPR n. 633/72).
La parte vittoriosa avrà di conseguenza diritto a ottenere il rimborso dell'onorario, delle spese processuali e dell'IVA, salvo che per quest'ultima essa abbia titolo a esercitare la detrazione.
Infatti, come precisato nella risoluzione n. 91/E della Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario (che richiama la circolare ministeriale n. 203/E del 6.12.1994), "il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri, è tenuto al pagamento dell'imposta a questi relativa; unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa abbia titolo a esercitare la detrazione dell'imposta stessa, in quanto soggetto passivo d'imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della sua attività di impresa".
È opportuno ricordare che il pagamento dell'IVA da parte del soccombente avviene non a titolo di rivalsa, ma a titolo di condanna, quindi senza possibilità di detrazione, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 633/72.
Va precisato ancora, per la frequenza con cui la questione si presenta nella pratica, che alcune imprese commerciali come le compagnie di assicurazioni, le banche (e le finanziarie), non possono porre in detrazione l’IVA a debito.
Si tratta, in questi casi, di imprese che, a termini dell’art. 10 D.P.R. 633/72, effettuano – principalmente – operazioni “esenti” da IVA; ciò comporta la indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. Qualora con le operazioni esenti concorrano anche operazioni imponibili IVA, la detrazione dell’IVA sugli acquisti si opera con il criterio del “pro rata” e, dunque, la detrazione compete proporzionalmente all’incidenza che le operazioni imponibili hanno sul totale delle operazioni poste in essere.
Poiché per le imprese di assicurazioni, come anche per le banche (e finanziarie), che compiono essenzialmente operazioni esenti (ivi comprese quelle deprivanti da investimenti finanziari dei loro attivi), tale misura proporzionale è prossima allo zero, per esse l’IVA non si risolve in una “partita di giro” e pertanto, non essendo sostanzialmente “scaricabile”, deve essere anch’essa rifusa.
Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 93 c.p.c., il giudice stabilisca la distrazione a favore dell'avvocato della parte vittoriosa degli onorari non riscossi e delle spese anticipate, ai fini IVA non c’è nessuna differenza rispetto al caso precedente: l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, evidenziando che il pagamento è stato effettuato dal soccombente, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza (circolare ministeriale n. 203/E/1994).
Anche in questo caso, il quantum del pagamento dipende dal fatto che il cliente vincitore, destinatario della fattura, sia soggetto passivo d'imposta e la sentenza afferisca l'esercizio della sua attività di impresa, arte o professione. Infatti, come sopra evidenziato, qualora egli abbia titolo di recuperare l'imposta in sede di esercizio del diritto di detrazione ex articolo 19 del DPR n. 633/72, l'avvocato potrà farsi pagare dal soccombente solo gli onorari e le spese, mentre richiederà l'importo dell'IVA direttamente al suo cliente. Invece, nel caso di impossibilità per il cliente vincitore di detrarre l'IVA, l'avvocato distrattario pretenderà dal soccombente anche l'importo dovuto a titolo dell'imposta suddetta (l'avvocato nella quietanza a saldo dovrà indicare di aver percepito anche l'imposta).
In maniera del tutto diversa si pone invece la questione (anch’essa nella pratica oggetto spesso di contrasti) per quanto riguarda la ritenuta d’acconto sulle competenze dell’avvocato. Essa dovrà essere normalmente versata dal cliente vincitore, se sostituto d’imposta, mentre il soccombente dovrà provvedere alla rifusione dell’importo liquidato dal giudice al lordo della ritenuta.
In caso di distrazione, invece, come precisato nella circolare ministeriale n. 203/E del 6 dicembre 1994, se il soccombente riveste la qualifica di sostituto di imposta, sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta d'acconto sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali rese nell'interesse del suo cliente vittorioso.
Un’ipotesi speciale è infine rappresentata dall’avvocato che agisce in giudizio nel proprio interesse, senza il patrocinio di altro legale.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, pronunciatasi sulla questione con risoluzione 19 settembre 2006, n.106/E, vanno tenuti distinti i casi in cui l’avvocato agisce come privato cittadino e quelli in cui egli agisce invece in veste professionale, come avvocato di se stesso: "Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all'associazione professionale".