La Fondazione Forense Francesco Carnelutti, costituita dai Consigli degli Ordini di Udine, Trieste, Gorizia e Tolmezzo, ha, tra i diversi ed importanti scopi, quello di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giudiziaria che coinvolga e amalgami le diverse componenti associative che in essa traggono le ragioni della loro esistenza nonché di fornire agli Avvocati un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell’attività giudiziaria.
L’obiettivo primario della Fondazione è, tuttavia, quello di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato strumenti di studio e formazione forense idonei a costituire una base strutturale e di esperienza in grado di affrontare con più alto grado di approfondimento la professione di avvocato.
A tale fine è stata istituita, anche per l’anno 2005-2006, la Scuola Forense “Francesco Carnelutti” che intende preparare i frequentanti a sostenere l’esame per l’abilitazione alla professione ma, altresì, ha la funzione di integrare il periodo di pratica offrendo un contributo teorico-pratico di formazione ed aggiornamento professionale.
La Scuola, dalla durata annuale con obbligo di frequenza, si articolerà in cinque cicli di lezioni, che approfondiranno le seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo. Sono previste altresì esercitazioni interdisciplinari consistenti nello studio, nell’analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale ed ammnistrativa.
Le lezioni si terranno a Gorizia, via Puccini n. 22.
La Fondazione Forense ha, altresì, istituito per i praticanti avvocati un corso, a carattere non obbligatorio e della durata di 130 ore, volto ad approfondire tematiche in materia civile.
Il laureato in Giurisprudenza che voglia avviarsi alla professione forense deve svolgere un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale, partecipando alle udienze giudiziali e frequentando la Scuola Forense. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento. L' avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell' interesse dell'Ordine Forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato. Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine Forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.
Modalità di iscrizione:
Art. 1
1. Alla domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti (chiamato d’ora in poi “Registro Speciale”) deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui egli, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
a) se svolga una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
c) se svolga la pratica per l' accesso ad altri Ordini.
2. II Consiglio dell’Ordine verifica se la condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla dichiarazione di cui al comma 1, sia compatibile con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro speciale.
3. Se la condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla dichiarazione di cui al comma 1, non osta all' iscrizione al Registro speciale, il Consiglio dell’Ordine provvede in tal senso.
4. La frequenza dello studio, oltre al tempo dedicato alle udienze, non può essere inferiore a 25 ore settimanali che il praticante può utilizzare per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.
5. In caso di variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1, il praticante è tenuto a presentare nuova dichiarazione al Consiglio dell’Ordine, che valuterà il permanere della compatibilità tra l’attività lavorativa e quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n.101.
6. Alla domanda di iscrizione nel Registro Speciale va allegata anche una dichiarazione ove l’avvocato presso il quale l’aspirante praticante intende svolgere la pratica in via esclusiva o prevalente (dominus) indica, sotto la sua personale responsabilità, il numero e il nome di eventuali altri suoi praticanti.
7. Ai fini delle future comunicazioni il praticante avvocato deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, mentre per le notifiche il praticante deve indicare la propria residenza.
Modalità di svolgimento della pratica:
Art. 2
1.La pratica forense si articola obbligatoriamente in tre distinte attività:
a) la frequenza di uno studio professionale;
b) la partecipazione alle udienze;
c) la frequenza, durante il primo anno di pratica, della Scuola di Formazione professionale organizzata dalla Fondazione Forense “Francesco Carnelutti”.
Art. 3
1. Il praticante deve collaborare nell’attività dello studio legale e svolgere attività di pratica in vista della futura professione forense.
2. Il praticante deve impegnarsi con profitto nell’attività dello studio legale frequentato, cercando di rendersi utile nell’attività dello stesso.
3. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio dell’avvocato presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell’Ordine. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.
Art. 4
1. II praticante che vuole svolgere la pratica seguendo contemporaneamente anche I'attività di un secondo avvocato in un altro studio, deve rivolgere preventiva domanda al Consiglio dell'Ordine indicando le modalità concrete di svolgimento di tale pratica integrativa e allegando una dichiarazione di disponibilità di questo secondo avvocato.
2.II Consiglio dell'Ordine, nell'autorizzare la pratica integrativa, può prescriverne anche specifiche modalità di svolgimento che il praticante è tenuto ad osservare affinchè la stessa sia valida.
3. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati di studi diversi.
4. In tal caso, entrambi gli avvocati, ognuno per la parte che gli compete, sono tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica, sottoscrivendolo.
Art. 5
1. L' avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica professionale ha il dovere di seguirlo sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendone la proficuità per consentire un'adeguata formazione del praticante.
2. L' avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è impegnato a rispettare i principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.
3. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
4. La frequentazione dello studio dell'avvocato dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica.
5. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
Art. 6
1. Per assicurare un proficuo svolgimento della pratica professionale, l' avvocato che intenda accogliere presso il proprio studio un praticante deve avere almeno sei anni di iscrizione all' albo professionale. E’ opportuno che ciascun avvocato non accolga presso di se più di due praticanti contemporaneamente.
Art. 7
1. L’avvocato è tenuto ad ospitare il praticante in un locale idoneo del suo studio.
2. II praticante ha diritto, in ogni caso, ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio legale, ivi comprese le spese per trasferte in automobile.
Art. 8
1. Il praticante può seguire anche pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale. L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con i propri impegni, consigliare il praticante che ne richieda il parere.
2. II praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell' avvocato presso cui svolge la pratica.
3. Le pratiche che l' avvocato affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.
Art. 9
1. Per ogni semestre di pratica, salvo il disposto di cui all'art. 15 il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 30 (trenta) udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, di cui 10 (dieci) penali, 10 (dieci) civili e 10 (dieci) a scelta, con esclusione di quelle che non involgono alcuna attività di studio della controversia e non comportano trattazione di questioni giuridiche di alcun genere.
2. Non possono essere annotate più di 3 (tre) udienze al giorno.
3. E' preferibile che l'attività di udienza sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.
Art. 10
1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinate dal dominus o da altri professionisti dello studio presso cui il praticante svolge la pratica professionale oppure quelle patrocinate dall'avvocato presso il quale il praticante svolga la pratica integrativa ai sensi dell' art. 4 del presente regolamento.
2. II professionista con cui il praticante ha svolto l'attività d'udienza assicura la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione mediante apposizione della sua firma leggibile in margine al libretto di pratica, in corrispondenza dell'annotazione dell' udienza stessa.
3.L’effettiva partecipazione alle udienze civili dovrà essere comprovata dal modulo di udienza che,sottoscritto dal dominus e dal giudice, va allegato al libretto della pratica. Per i praticanti abilitati al patrocinio la certificazione di cui al precedente comma può essere sostituita dalla produzione di copia dell'atto del procedimento dal quale risulti che il praticante ha svolto le mansioni di difensore.
Art. 11
1. Per ogni semestre di pratica il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 8 (otto) atti giudiziali o stragiudiziali alla redazione dei quali egli ha collaborato e illustrare almeno 4 (quattro) questioni giuridiche da lui esaminate.
2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema. Qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziali, vanno indicati il Giudice e il numero di ruolo.
3. L'avvocato con cui il praticante ha collaborato per l'approfondimento delle questioni giuridiche, compresa quella illustrata nella relazione approfondita, attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente in margine al libretto di pratica e in calce alla relazione.
4. Al termine di ogni anno di pratica il praticante deve redigere una approfondita relazione sulla pratica professionale svolta, comprensiva altresì delle questioni deontologiche affrontate.
Art. 12
1. Decorso il termine di 3 (tre) mesi dalla verifica del regolare svolgimento del quarto semestre di pratica professionale da parte del Presidente dell’Ordine, il Consiglio dell’Ordine provvederà d’ufficio, previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, a cancellare dal Registro speciale il praticante che non sia stato abilitato al patrocinio.
2. La predetta cancellazione sarà disposta indipendentemente dalla presentazione o meno dell’istanza volta ad ottenere il certificato di compiuta pratica, il cui rilascio può essere richiesto in ogni successivo momento.
Praticanti abilitati al patrocinio
Art. 13
1. Trascorso un anno dall’inizio della pratica, il praticante può presentare domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio.
2. Alla domanda per ottenere l’abilitazione al patrocinio, il praticante deve allegare una dichiarazione in cui, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n.1578.
3. Il praticante iscritto nel Registro Speciale dopo aver prestato giuramento, è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall' art. 7 della L. 16.12.1999 n.479.
4. Il patrocinio potrà essere esercitato nell'ambito del distretto di appartenenza.
Art. 14
1. Il termine iniziale di decorrenza dei sei anni nei quali il praticante avvocato può essere abilitato all'esercizio del patrocinio si computa dal primo giorno del secondo anno successivo alla iscrizione dell'interessato nel registro dei praticanti.
2. Decorso il sessennio di abilitazione al patrocinio, previa comunicazione all'interessato, il Consiglio dell'Ordine ne dichiara la cessazione.
3. Trascorso il sessennio di abilitazione al patrocinio, il praticante che intenda mantenere l'iscrizione al Registro dei Praticanti per proseguire la pratica forense, deve presentare al Consiglio dell'Ordine entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione:
a) una dichiarazione nella quale il praticante si impegna a proseguire nella pratica forense per l’apprendimento e la formazione professionale presso lo studio di un avvocato (dominus);
b) una dichiarazione dell'avvocato (dominus) nella quale questi attesta che il praticante proseguirà la pratica forense sotto il suo controllo continuo.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente nel termine predetto dà titolo al Consiglio dell'Ordine per procedere alla cancellazione dell’iscritto dal Registro Speciale.
Pratica all’estero, corsi post-universitari, tirocini formativi presso autorità giudiziarie dell’Unione Europea e scuole di specializzazione.
Art. 15
1. Per un periodo complessivo non superiore a un anno, su motivata e documentata istanza scritta dell'interessato, il Consiglio dell’Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso un avvocato che abbia lo studio in un altro Paese dell'Unione Europea.
2. In tal caso il professionista straniero dovrà attestare la frequenza dello studio e la partecipazione del praticante alle udienze. Anche la pratica all'estero si svolge sotto la responsabilità del dominus che, sottoscrivendolo, dovrà confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica; in ogni caso, il praticante deve svolgere la pratica e documentarne l’esercizio secondo Ie prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento in quanto applicabili.
3. Per un periodo complessivo non superiore a un anno, su motivata e documentata istanza scritta del praticante, il Consiglio dell’Ordine può autorizzare la sostituzione della sola frequenza dello studio con la frequenza di uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.
4. Per un periodo complessivo di non più di 8 (otto) mesi, su motivata e documentata istanza scritta dell'interessato, il Consiglio dell’Ordine può autorizzare il praticante a sostituire, in tutto o in parte, la partecipazione alle udienze e/o la frequenza dello studio così come disciplinate dal presente regolamento, con tirocini formativi presso Autorità giudiziarie dell'Unione Europea.
5. In ogni caso, salva espressa deroga prevista nell'autorizzazione di volta in volta rilasciata dal Consiglio dell’Ordine per ogni periodo di tirocinio, il praticante deve assistere ad un numero di udienze proporzionale a 30 e con Ie caratteristiche previste dal precedente art. 9, annotandole sul libretto di pratica e deve svolgere l'attività indicata all' art. 11 comma 1 e 2 , del presente regolamento, indicandola nel libretto e redigendo quanto ivi previsto.
6. Qualora il periodo di tirocinio autorizzato ai sensi del precedente comma 1 abbia una durata inferiore ad un semestre, per il periodo che residua e in proporzione ad esso il praticante deve svolgere la pratica e documentarne l’esercizio secondo Ie prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.
7. Per ogni periodo di tirocinio autorizzato, allo scadere del relativo semestre di pratica, unitamente al libretto della pratica debitamente compilato, il praticante deve presentare al Consiglio dell’Ordine idonea documentazione proveniente dall’Autorità giudiziaria presso la quale ha svolto il tirocinio e attestante l'attività da lui svolta.
Art. 16
1. Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per la durata di un anno.
2. Nel presentare documentata istanza scritta di esonero il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
3. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma di specializzazione è tenuto ad integrare la pratica, ritenendosi il periodo trascorso nel quale non abbia svolto la pratica forense come sostitutivo della sola frequenza dello studio per il periodo di un anno.
Scuola forense.
Art. 17
1.Il praticante è tenuto a frequentare, nel primo anno di pratica, la Scuola di Formazione Professionale “Francesco Carnelutti”, assistendo a non meno di 2/3 del numero totale di lezioni ivi impartite.
2.La frequenza alla Scuola è rilevata con la raccolta delle firme di partecipazione a ciascuna lezione.
3.Il ciclo, annuale, si svolge dal dicembre di ciascun anno al novembre successivo, suddividendosi in moduli didattici con indirizzo teorico–pratico ed in ossequio alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense.
4.L’iscrizione alla Scuola di Formazione e l’ammissione ai corsi sono subordinati al pagamento di una tassa annuale.
5.Qualora la frequenza a un numero di lezioni sia inferiore al minimo prescritto, il praticante dovrà, contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di pratica compiuta, giustificarne per iscritto e documentarne i motivi. Il Consiglio valuterà tali motivi al fine del rilascio del certificato di pratica compiuta.
6.In deroga a quanto previsto al primo comma, il Consiglio dell'Ordine potrà, in presenza di comprovate esigenze, autorizzare la frequenza alla Scuola di Formazione Professionale nel secondo anno di pratica anziché nel primo.
Poteri del Consiglio dell’Ordine e doveri deontologici.
Art. 18
1. II Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita tra i Consiglieri dell' Ordine o un singolo Consigliere, potrà convocare singoli praticanti e/o l’avvocato o gli avvocati presso il quale svolgono la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.
2. II Consiglio dell'Ordine potrà sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali essi svolgono la pratica.
Art. 19
1. In forza dell'art. 57 del RD. 22.01.1934 n.37 e dell' art.1 del Codice Deontologico Forense anche il praticante è tenuto a rispettare le norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.
Art. 20
1. Il dominus è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 12 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.
Efficacia del Regolamento e norme transitorie.
Art. 21
1. II presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
2. Per i praticanti che, alla data di cui al comma 1, siano iscritti nel Registro Speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano avuto riguardo al semestre immediatamente successivo a tale data, ivi compreso l' obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 1, comma 1.
3. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato alla data di cui al comma 1 o il praticante stia svolgendo l'ultimo semestre di pratica del biennio, si applicano Ie disposizioni precedentemente in vigore.
4. I praticanti non abilitati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio dell' Ordine abbia già deliberato il regolare svolgimento del quarto semestre di pratica, verranno cancellati dal Registro Speciale decorso il termine di 3 (tre) dalla data di approvazione del presente Regolamento previa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine di data 4 dicembre 2009.
Si ricorda che:
- Ie scadenze dei semestri vanno calcolate prendendo come data iniziale quella dell'iscrizione;
- Ie 30 udienze devono essere svolte entro ciascun semestre, tutte debitamente annotate se civili sui i moduli compilati di cui all’art. 10 comma 2;
- le udienze penali vanno evidenziate chiaramente;
- il libretto deve essere consegnato entro i 20 giorni dopo la scadenza di ciascun semestre;
- la sospensione della pratica per un periodo superiore a sei mesi comporta la cancellazione d'ufficio, con perdita di efficacia del periodo di pratica già compiuto;
- eventuali periodi di sospensione della pratica (comunque inferiori a sei mesi) devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio dell’Ordine e in tal caso il semestre di pratica ricomincerà a decorrere dalla effettiva ripresa dell'attività.
1° SEMESTRE
a) Presentazione (a cura del praticante) del libretto della pratica con almeno 30 udienze; l'indicazione degli atti processuali trattati (almeno 8) e la compilazione della parte riguardante le questioni giuridiche di maggiore interesse (almeno 4) con in calce data, firma e timbro dell' avvocato.
2° SEMESTRE
a) Presentazione di una relazione in carta libera contenente:
1) premessa sull'attività svolta;
2) trattazione negli aspetti fattuali, di diritto sostanziale e processuale, di quattro casi specifici, di cui almeno uno in materia penale;
3) esposizione di aspetti deontologici affrontati nell’espletamento della pratica forense. La relazione dovrà esser firmata dal praticante e controfirmata dall'avvocato "dominus".
allegato il libretto della pratica con udienze, atti processuali e questioni giuridiche come per il primo semestre.
3° SEMESTRE
Come per il I° semestre.
4° SEMESTRE
a) Presentazione della domanda di rilascio del certificato di compiuta pratica (in bollo da € 14,62 amm.vo), con indicazione dei dati anagrafici a meno che il praticante intenda presentare la domanda in un momento successivo.
b) Presentazione del libretto della pratica come per i semestri precedenti.
c) Presentazione di una relazione in carta libera contenente:
1) premessa sull'attività svolta;
2) trattazione negli aspetti fattuali, di diritto sostanziale e processuale, di quattro casi specifici, di cui almeno uno in materia penale; 3) esposizione di aspetti deontologici affrontati nell’espletamento della pratica forense. La relazione dovrà esser firmata dal praticante e controfirmata dall'avvocato "dominus".
d) Diritti di segreteria (€ 6,00 in contanti) d) bollo per il certificato (€ 14,62 amm.vo).