Premesse generali
Tutte le udienze hanno inizio rigorosamente alle ore 09.00 e proseguono sino alle ore 16.00.
Qualora un singolo processo debba essere rinviato, per impedimento del Giudice o per altre insuperabili ragioni dipendenti dall’ufficio, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.
Le parti si impegnano a partecipare comunque all’udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio, se non tempestivamente comunicata con le modalità di cui sopra.
I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell’udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate.
In ogni caso le parti o i loro sostituti si impegnano a partecipare all’udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.
Il difensore di fiducia comunica tempestivamente l’intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l’individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d’ufficio: in tal caso l’onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice.
Al fine di rendere effettivo il previsto tentativo di conciliazione il Pubblico Ministero inserisce nel decreto di citazione a giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: “la persona offesa è invitata a comparire all’udienza indicata, al fine di consentire il tentativo di conciliazione tra le parti”.
Udienza di prima comparizione
Nella prima udienza di comparizione sono fissati non più di 15 procedimenti.
Alla prima udienza di comparizione si verifica la regolare costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si esperisce l’obbligatorio tentativo di conciliazione. A tal fine i difensori si impegnano a far presenziare le parti o comunque a comunicare l’impossibilità di giungere ad una conciliazione.
Sempre nel corso di detta udienza il Giudice di Pace avrà cura di accertare se l’imputato-straniero è in grado di comprendere la lingua italiana, provvedendo, in caso negativo, alla nomina e convocazione di idoneo interprete.
In ogni caso, il Giudice seguirà il seguente ordine di chiamata: 1) processi che dovranno essere differiti per legittimo impedimento del difensore tempestivamente allegato e documentato; 2) processi che dovranno essere differiti per irregolarità/nullità della notifica; 3) processi che verrano definiti con remissione di querela; 4) processi con detenuti per altra causa; 5) processi da incardinarsi ex artt. 20 bis e 20 ter D.L.vo 274/2000; 6) processi per i quali siano presenti testimoni che dovranno essere licenziati; 7) processi per i quali sono presenti le parti private per la conciliazione; 8) processi da celebrare in via ordinaria con rinvio all’udienza istruttoria;
Alla medesima udienza, si depositano le prove documentali e si tratta l’ammissione delle prove. Non vengono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove. Solo su accordo delle parti si può procedere eventualmente all’escussione della persona offesa – sia essa testimone o parte civile – che sia portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o provenga da altra Regione.
La trattazione di procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove complesse o comunque tali da ritardare la trattazione degli altri procedimenti, fissati nella stessa prima udienza, viene rinviata ad altra data.
I testi vengono sentiti in altra udienza, possibilimente in un’unica giornata. A tal fine il calendario delle udienze terrà conto del numero dei testi da sentire per ogni processo.
Nel disporre i rinvii e nel fissare gli orari di trattazione dei processi il Giudice tiene conto dello stato di gravidanza della donna avvocato per il periodo corrispondente al congedo di maternità stabilito dall’art. 16 del D. Lgs. 151/2001 (due mesi antecedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi alla stessa) e ciò a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse; lo stato di gravidanza è sufficientemente documentato con l’allegazione del certificato medico attestante la data presunta del parto ex art. 20 D. Lgs. 151/2001.
Il Giudice forma, un giorno prima dell’udienza, il prospetto di trattazione dei procedimenti indicandovi l’ordine di chiamata; l’ufficio procede all’affissione del predetto prospetto, prima delle ore 08.30 di ogni giornata d’udienza, sulla porta di ciascuna cancelleria e su quella della rispettiva aula d’udienza.
Udienze di trattazione, successive a quelle di prima comparizione.
L’udienza di rinvio per l’assunzione delle prove è di regola fissata entro un termine che consenta alle parti la notificazione della citazione dei testi.
Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l’indicazione del giorno e dell’ora dell’udienza e del nome del Giudice
Nelle udienze per l’assunzione dei testi, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, tenuto conto del numero dei testi da assumersi per ogni procedimento, in modo da consentire l’espletamento dell’istruttoria programmata ed evitare inutili attese ai testimoni.
All’inizio della trattazione di ogni processo, ciascuna parte segnala al cancelliere d’udienza la presenza o meno dei propri testi; il Giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall’aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.
Quando nel corso dell’udienza le parti segnalano l’assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.
Gli Avvocati provvederanno ad inviare, a mezzo e-mail, ai Giudici che lo richiederanno, le conclusioni della parte civile depositate in udienza.
Nel corso dell’udienza il Giudice non conferisce con una parte escludendo le altre dal colloquio.
Il Procuratore della Repubblica si impegna, soprattutto nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del dibattimento dello stesso V.P.O. che ha partecipato alla prima udienza istruttoria.
A tal fine il Giudice trasmette tempestivamente l’estratto del verbale d’udienza nel quale è segnalata, anche su istanza delle parti, la suddetta esigenza alla segreteria del Sostituto Procuratore delegato alla predisposizione dei turni di servizio.
Il difensore d’ufficio nominato s’impegna a presenziare all’udienza o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato tempestivamente.
Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il Giudice ne dà atto nel verbale d’udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell’Ordine.
Per la verifica della funzionalità del Protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, composto da Giudici di Pace, Procuratori della Repubblica e/o V.P.O. e avvocati espressione del Consiglio dell’Ordine e della Camera penale.