PROTOCOLLO D'INTESA TRA: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine (con la collaborazione della Camera Penale Friulana), Tribunale di Udine Sezione Penale, Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, Magistrato di Sorveglianza, Procura della Repubblica.
1. Gli Avvocati avranno cura di depositare con tempestività le istanze di rinvio per legittimo impedimento e astensione, sia presso la Cancelleria del Giudice, sia presso la Procura, segnalandolo anche alle altre parti interessate.
2. Gli Avvocati avranno cura, qualora intendano aderire all’astensione proclamata, di recarsi in udienza al fine di raccogliere la data di rinvio del processo.
3. In linea di massima, qualora l'istanza di rinvio sia depositata completa del parere del Pubblico Ministero, del Difensore della parte civile o della parte offesa se presente, e del difensore dell'eventuale coimputato, il Giudice comunicherà la propria decisione fuori udienza. In ogni caso, nell'ipotesi di accoglimento, la data di rinvio verrà indicata in udienza alla presenza del sostituto nominato per tale unico incombente.
4. In linea di massima nel valutare le istanze di differimento il giudice terrà conto dello stato di gravidanza del difensore, quantomeno per il periodo corrispondente da un mese prima a due mesi dopo la data presunta del parto, previa produzione di certificazione medica e salvo valutazioni processuali relative al singolo caso (ad esempio misure cautelari, prescrizione, coimputati ecc.).
5. Al fine di favorire una migliore calendarizzazione dell'udienza, gli Avvocati avranno cura di anticipare alla Cancelleria del Giudice ed alla Segreteria della Procura, i casi di soluzione rapida (remissione di querela, patteggiamento) nonché le istanze circa l'ordine di chiamata, o altre simili, nonché le richieste di rito abbreviato con ogni possibile anticipo, anche a mezzo fax o posta elettronica, possibilmente certificata.
6. All'inizio dell'udienza il Giudice, verificata la presenza dei difensori, la regolarità della notifica dei decreti di citazione a giudizio e la presenza dei testi citati, comunicherà l'ordine di trattazione dei processi secondo fasce orarie, avendo cura di iniziare dai più celeri e comunque di liberare al più presto le parti e i testimoni, qualora si renda conto della impossibilità di esaurire il ruolo di giornata. In ogni caso il Giudice cercherà di rinviare le udienze di trattazione a fasce orarie diverse.
7. Gli Avvocati avranno cura di organizzarsi al fine di poter di volta in volta concordare, nei limiti del possibile, le date e le fasce orarie di rinvio.
8. La prima udienza, salvo per i procedimenti provenienti da opposizione a decreto penale di condanna, sarà tenuta nelle forme dell'”udienza filtro”, anche se presente la parte offesa che potrà essere sentita solo con l’accordo delle parti.
9. Le richieste di patteggiamento, precedentemente concordate con il PM titolare del fascicolo, dovranno essere formalizzate per iscritto e munite del correlato parere favorevole e depositate, tempestivamente nella Cancelleria del Giudice procedente.
Le richieste di giudizio abbreviato dovranno essere formalizzate per iscritto e depositate tempestivamente nella Cancelleria del Giudice procedente.
10. Qualora alla prima udienza collegiale o monocratica a citazione diretta venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, ammesso il rito, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza, salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora, presso la Cancelleria dell’ufficio GUP, venga tempestivamente e preventivamente comunicata la richiesta di giudizio abbreviato, il giudice, a richiesta della parte, che verrà comunicata anche al Pubblico Ministero, nei limiti delle valutazioni generali possibili in quel momento sulla funzionalità dell’intera udienza e tenuto conto del calendario della medesima, comunicherà se avrà luogo o meno la discussione.
11. I Giudici avranno cura di ritirarsi in Camera di Consiglio prima della decisione, (salvo casi particolari quali la remissione di querela, l'immediata declaratoria di prescrizione, il patteggiamento).
12. Gli Avvocati nominati difensori di ufficio saranno regolarmente presenti in udienza, eventualmente a mezzo di sostituto processuale, salvo i casi di legittimo impedimento. L'Avvocato nominato difensore d'ufficio in udienza, avrà cura di garantire la continuità della difesa anche nelle successive udienze dibattimentali.
13. Il Giudice deferisce al Consiglio dell’Ordine il difensore d’ufficio nominato ex art. 97, I comma, che non si è mai presentato in udienza.
14. Gli Avvocati depositeranno tempestivamente la rinuncia al mandato difensivo o la comunicazione di revoca dello stesso. Ai sensi dell'art. 108 c.p.p. nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, al nuovo difensore dell'imputato, di fiducia o nominato ai sensi dell'art. 97 n. 4 c.p.p., il Giudice, salvo quanto disposto dall'art. 107 c.p.p., assegnerà un termine congruo e adeguato alle difficoltà del processo in relazione alle esigenze connesse al diritto di una effettiva difesa. Nel rispetto delle esigenze difensive, l'Avvocato favorirà l'assunzione dei testi presenti in aula.
15. Al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine di esercitare le proprie prerogative di garanzia nonché quelle disciplinari, le Autorità Giudiziarie tutte, nel rispetto delle esigenze di indagine, provvederanno, appena possibile, a comunicare al Consiglio dell'Ordine la pendenza di procedimenti penali, aventi ad oggetto delitti non colposi, a carico degli iscritti all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocato.
16. Nel caso che ad essere indagato, per i delitti di cui al n. 14 sia un Avvocato iscritto all'Albo, o un iscritto al Registro dei Praticanti Avvocato, la Procura assumerà l'eventuale interrogatorio sempre a mezzo di un P.M. togato. Allo stesso modo, e per gli stessi casi, qualora imputato sia un Avvocato iscritto all'Albo, o un iscritto al Registro dei Praticanti Avvocato, l'Ufficio della Procura sarà rappresentato in udienza sempre da un togato e ciò di fronte a qualsiasi Ufficio Giudiziario.
Il presente protocollo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni all'esito degli incontri periodici dell'Osservatorio.