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Osservatorio sulla giustizia civile avanti l'ufficio del Giudice di Pace

I Giudici di Pace e gli Avvocati che aderiscono all'Osservatorio si impegnano ad applicare le regole di seguito indicate, che si intendono proporre anche ai Giudici di Pace e agli Avvocati che non compongono l'Osservatorio.

1. I Giudici di Pace si impegnano a non fissare cause diverse da quelle chiamate per la prima comparizione delle parti nel giorno e nell’orario già dedicato a tale incombente dallo stesso Ufficio (per. es. il mercoledì tra le ore 9.00 e le ore 10.00 per l’Ufficio del GdP di Udine).

2. I Giudici di Pace si impegnano a non dichiarare prima delle ore 10.00 la contumacia delle parti non ancora costituitesi, salvo attendere ulteriormente l’Avvocato che abbia preannunciato la sua costituzione, che dovrà comunque avvenire prima possibile. I rinvii delle cause saranno disposti a ora fissa in modo da evitare sovrapposizioni di orario.

3. I Giudici di Pace si impegnano a celebrare l’udienza nell’orario fissato e gli Avvocati a comparire puntualmente, salva la tolleranza per ritardi dovuti a impedimenti eccezionali, oggettivi e sopravvenuti, che dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati.

4. I Giudici di Pace indicheranno nei provvedimenti la data (estranea al periodo di sospensione feriale dei termini) entro cui le parti dovranno compiere le attività processuali, evitando per quanto possibile, i giorni prefestivi (a es.: 14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre).

5. Gli Avvocati si impegnano ad allegare alla copia di scambio per controparte copia dei documenti prodotti.

6. I Giudici di Pace si impegnano a concedere un breve termine all’attore per consentire l’esame e l’eventuale replica alla comparsa di costituzione avversaria.

7. I Giudici di Pace si impegnano ad adotteranno la decisione sulle istanze istruttorie dopo la discussione orale delle stesse.

8. Gli Avvocati indicheranno il nominativo di ogni testimone da escutere su ciascun capitolo di prova.

9. I Giudici di Pace, nell’ordinanza ammissiva delle prove, specificheranno il numero dei testimoni da escutere su ciascun capitolo.

10. Gli Avvocati si impegnano a citare i testimoni, o far notificare l'ordinanza istruttoria ai fini dell’interrogatorio, con congruo anticipo rispetto alla data di udienza fissata per l’assunzione della prova.

11. Nell'ordinanza ammissiva della C.T.U. il Giudice di Pace:
a. discuterà i quesiti da sottoporre al consulente con i difensori delle parti;
b. raccomanderà al C.T.U. il rispetto del principio del contraddittorio e il divieto di ricevere o consultare documenti che non siano presenti nei fascicoli delle parti costituite, salvo diverso accordo delle stesse e nei casi previsti dalla legge;
c. avvertirà il C.T.U. che dovrà consentire ai consulenti di parte, oltrechè alle parti e ai loro difensori, di intervenire a tutte le attività di accertamento o di acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;
d. inviterà il C.T.U a trasmettere ai consulenti di parte e ai difensori una bozza preventiva della sua relazione, dando un breve ma congruo termine per eventuali osservazioni scritte delle quali il C.T.U. dovrà tenere conto e alle quali dovrà rispondere nella sua relazione;
e. disporrà che il C.T.U. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea, sia su supporto informatico.

12. Gli Avvocati e i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).

13. Nel provvedimento di nomina del C.T.U., questi dovrà essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti e al Giudice il suo eventuale impedimento a comparire all'udienza o la non accettazione dell’incarico al fine della sua tempestiva sostituzione mediante provvedimento fuori udienza.

14. Gli Avvocati si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Giudice e al C.T.U. della definizione stragiudiziale della lite.

15. Nel caso in cui non possa essere presente in udienza, l'Avvocato si adopererà per farsi sostituire da un Collega al quale abbia fornito adeguata informativa sulla causa e precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi.

16. I Giudici di Pace si impegnano, per quanto possibile, a sciogliere la riserva nei 30 giorni successivi alla data dell’udienza.

17. Gli Avvocati si impegnano a indicare i riferimenti della giurisprudenza e della dottrina citate.

18. Gli Avvocati provvederanno ad inviare ai Giudici che lo richiederanno, a mezzo e-mail, le conclusioni delle cause civili.

19. Gli Avvocati si impegnano a indicare nei propri atti il proprio numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica (possibilmente certificata), al fine di semplificare la comunicazione dei biglietti di Cancelleria.

20. Gli Avvocati che abbiano indicato nei propri scritti difensivi il numero di fax presso cui ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria avranno cura di garantire che l’apparecchio telefax ricevente sia acceso e regolarmente funzionate durante l’orario di apertura del proprio studio professionale e nella mattinata della giornata del sabato.

21. Gli Avvocati si impegnano a consegnare al Giudice del primo grado copia semplice della sentenza che venga emessa dal Giudice di Appello e dalla Corte di Cassazione.

Il presente protocollo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni all'esito degli incontri periodici dell'Osservatorio.