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Osservatorio sulla giustizia civile avanti il Tribunale di Udine

PROTOCOLLO D’INTESA TRA: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine, Magistrati, Funzionari di Cancelleria del Tribunale dei Udine – Sezione Civile e Sezione Lavoro.

I Magistrati e gli Avvocati che aderiscono all’Osservatorio si impegnano ad applicare, in via sperimentale, le regole di seguito indicate, la cui adozione intendono proporre anche ai Magistrati e agli Avvocati che non compongono l’Osservatorio.

1. I Magistrati si impegnano a non fissare cause diverse da quelle chiamate per la prima comparizione delle parti il lunedì tra le ore 9.00 e le ore 10.00 e a non dichiarare la contumacia delle parti non ancora costituitesi prima delle ore 10.00 dello stesso giorno, ovvero quando un Avvocato preannunci entro detto orario la sua costituzione, che dovrà comunque avvenire prima possibile. I rinvii delle cause verranno fatti ad ora fissa ed in modo da evitare, in linea di principio e salvo che per le cause per le quali non siano previsti incombenti particolari, sovrapposizioni di orario. Verrà prestata ogni cura per il rispetto dell’orario delle udienze fissate per incombenti istruttori ed in particolare per la assunzione di testimoni. Qualora la concomitanza di orario delle udienza fissate nella giornata del lunedì impedisse loro di essere puntualmente presenti ad una udienza, gli Avvocati daranno di ciò tempestivo avviso al Giudice ed al Collega di controparte, indicando la presumibile durata dell’impedimento.

2. I Magistrati avranno cura di indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le parti debbono compiere attività processuale concessa o disposta, non limitandosi a concedere a tal fine un termine calcolato con riferimento a periodo di tempo (a es.: entro trenta giorni, dieci giorni prima), salvo nei casi in cui i termini siano prefissati dalla Legge.

3. I Magistrati nell’indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le parti debbono compiere attività processuale concessa o disposta avranno cura, per quanto possibile, di non fissare date corrispondenti a giorni prefestivi (a es.: 14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre) e di diversificare i giorni di scadenza.

4. Gli Avvocati che depositino documenti in corso di giudizio provvederanno a depositare copia di detti documenti per ciascuna delle parti costituite del giudizio.

5. Gli Avvocati che abbiano indicato nei propri scritti difensivi il numero di fax presso cui ricevere le comunicazioni da parte della Cancelleria avranno cura di garantire che l’apparecchio telefax ricevente sia acceso e regolarmente funzionate durante l’orario di apertura del proprio studio professionale e nella mattinata della giornata del sabato.

6. Gli Avvocati, per quanto possibile, avranno cura di non richiedere di consultare il fascicolo d’Ufficio o di estrarre copie di atti o di documenti del processo nella settimana antecedente alla celebrazione dell’udienza.

7. Gli Avvocati avranno cura di formulare e/o di riformulare le istanze di prova nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti.

8. Gli Avvocati, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.

9. Il Giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza, previa discussione orale del thema probandum.

10. In caso di ammissione della prova testimoniale con numero limitato dei testimoni da assumere, il Giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a due, a tre, etc…) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.

11. Al fine di consentire ai testimoni, terzi estranei al processo pendente, e alle parti non costituite di essere avvisati con congruo anticipo dello svolgimento dell’incombente che li riguarda, gli Avvocati avranno cura di richiedere la citazione dei testimoni, o la notificazione dell’ordinanza ammissiva alle parti da interrogare, con congruo e ampio anticipo rispetto alla data di udienza fissata per l’espletamento della prova.

12. Nell’ordinanza ammissiva della C.T.U. il Giudice:
a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
b) raccomanderà al Consulente il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio e del divieto di ricevere e consultare altri documenti rispetto a quelli presenti nel fascicolo di parte;
c) avvertirà il Consulente che, nel rispetto del principio del contraddittorio, dovrà consentire ai consulenti di parte, oltrechè alle parti e ai loro difensori, di intervenire a tutte le attività di accertamento o di acquisizione, da lui compiute, dei dati utili per rispondere ai quesiti propostigli e dovrà mettere a loro disposizione tutta la documentazione che verrà allo stesso fine utilizzata;
d) inviterà il consulente a trasmettere ai consulenti di parte una bozza preventiva della sua relazione, dando un breve, ma congruo termine per eventuali osservazioni,delle quali dovrà tenere conto ed alle quali dovrà rispondere nella sua relazione;
e) disporrà che il C.T.U. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su supporto magnetico (floppy disk - cd rom).

13.Il Magistrato nell’udienza di conferimento dell’incarico al C.T.U. avrà cura di indicare gli incombenti previsti per l’udienza successiva.

14.Gli Avvocati ed i C.T.U. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un’agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica).

15.In sede di convocazione del C.T.U., quest’ultimo deve essere invitato a comunicare senza ritardo alle parti ed al Giudice il suo eventuale impedimento a comparire all’udienza nonché a fornire ogni utile indicazione in vista della fissazione della nuova udienza.

16.Gli Avvocati devono avvisare congiuntamente e per iscritto il nominato C.T.U., in qualsivoglia procedimento civile di cognizione, cautelare e/o di esecuzione, della sopravvenuta inutilità della sua presenza in udienza, o dell’ulteriore svolgimento dell’attività da parte del C.T.U. medesimo, qualora fosse intervenuta la definizione stragiudiziale della lite.

17.Il Giudice presterà opportuna attenzione nel motivare il provvedimento di liquidazione del compenso al C.T.U..

18.Al fine del più efficace e sollecito svolgimento delle udienze nel contraddittorio delle parti con il Magistrato, il Giudice e gli Avvocati avranno cura di conoscere con la migliore precisione il contenuto degli atti di causa.

19.Nel caso in cui non possa essere presente in udienza, l’Avvocato si adopererà per farsi sostituire da un Collega che sia a conoscenza degli atti di causa e al quale siano state fornite precise indicazioni sugli adempimenti da compiersi nel corso dell’udienza.

20.Al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, gli Avvocati preciseranno le conclusioni per esteso o con preciso riferimento all’atto, o agli atti, nel quale o nei quali le conclusioni sono espresse e avranno cura di trasmettere al Giudice le conclusioni precisate, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica che, per ciascun Magistrato, è composto da nome.cognome@giustizia.it (tranne che per il dott. Giuseppe Lombardi, il cui indirizzo di posta elettronica è il seguente: giuseppe.lombardi01@giustizia.it).

21.Il Giudice darà conto nella motivazione della sentenza delle ragioni in base a cui è disposta la compensazione integrale o parziale delle spese di lite.

22.Gli Avvocati si impegnano a comunicare tempestivamente al Giudice l’avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.

23.Gli Avvocati avranno cura di indicare al Giudice e alle altre parti ove siano reperibili i precedenti Giurisprudenziali, in particolare di merito, e/o gli interventi di dottrina, ai quali facciano riferimento, negli atti di causa o in sede di esposizione orale.

24.Gli Avvocati si impegnano a consegnare al Giudice del primo grado copia semplice della sentenza che venga emessa dal Giudice di Appello e dalla Corte di Cassazione.

Il presente protocollo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni all’esito degli incontri periodici dell’Osservatorio.