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VERIFICA DATI SU AREA PERSONALE: adempimento urgente

Il programma informatico dell’Ordine è finalmente interamente operativo. Per la sua migliore utilizzabilità vi preghiamo di collaborare accedendo, con cortese sollecitudine, alla vostra area personale per verificare la correttezza dei vostri dati.
In particolare vi preghiamo di:

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verificare la situazione relativa alla tassa albo (nel caso risultasse un vostro debito, vi invitiamo a saldarlo indilatamente o a consegnare la ricevuta del pagamento alla Segreteria dell’Ordine, che vi consegnerà la quietanza a voi necessaria per fini fiscali);
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verificare la situazione dei crediti formativi (in caso di mancata corrispondenza, fate richiesta di quelli mancanti dall’area personale: “crediti formativi” – “richiesta credito formativo”);
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integrare i vostri dati personali mancanti, accedendo alla vostra area personale – “modifica dati personali”. In particolare vi invitiamo a integrare tutti gli spazi obbligatori evidenziati con contorno blu scuro, con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata, che nel frattempo avreste dovuto attivare in considerazione dell’obbligo previsto dal Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modifiche in legge 28 gennaio 2009, n. 2), il quale dispone che entro il 28 novembre 2009 i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Vi ricordiamo che le integrazioni saranno efficaci solo ed esclusivamente se tutti gli spazi obbligatori saranno debitamente compilati.

Per quanto riguarda la posta elettronica certificata, la stessa corrisponde a una raccomandata con avviso di ricevimento, che attesta anche il contenuto.

In relazione a preoccupazioni esposte da alcuni colleghi, precisiamo che all’indirizzo di posta elettronica certificata non possono essere inviate comunicazioni giudiziarie, né effettuate notifiche, salvo che l’avvocato lo richieda ai soli sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c.

Per cui non vi è motivo di non attivare l’indirizzo di posta elettronica certificata.