Coperture assicurative obbligatorie

La legge professionale (L. n. 247/2012), all’articolo 12, ha stabilito l’obbligo dell’avvocato di stipulare polizze a garanzia dei rischi della responsabilità professionale e derivanti da infortuni dell’avvocato.
Questo il testo dell’articolo:

Art. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

  1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
  2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
  3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
  4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
  5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

E’ stato successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (11 ottobre 2016, Numero 238) il decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 (link), che stabilisce le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative.
Con decreto del Ministro della Giustizia del 10 ottobre 2017, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 238 dell’11 ottobre, è stata prorogata a venerdì 10 novembre l’entrata in vigore dell’obbligo di copertura assicurativa.

Quanto alla responsabilità professionale, nel decreto sono individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività professionale e del fatturato dell’ultimo anno solare.
Il decreto stabilisce che la polizza dovrà garantire il cliente danneggiato per l’intero importo dovutogli, salvo diritto della Compagnia di recuperare dall’avvocato assicurato l’importo della eventuale franchigia o scoperto contrattuale.
Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Quanto alla polizza di assicurazione contro gli infortuni, il decreto ne stabilisce l’obbligo a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
La copertura deve garantire gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali determinino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea. Dovrà inoltre coprire gli esborsi per spese mediche. Tra le garanzie dovrà esser ricompresa quella inerente gli infortuni occorsi durante gli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale.
Le somme assicurate minime sono:
capitale caso morte: euro 100.000,00;
capitale caso invalidità permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilità temporanea: euro 50,00.
Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.

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